Il complesso degli adempimenti posti in essere dalla Ragioneria Generale dello Stato, in attuazione del Titolo V del decreto legislativo n. 29/1993, si sta progressivamente delineando come un sistema integrato volto non solo ad acquisire le informazioni base necessarie all'Istituto per svolgere la sua attivita' di osservazione e di monitoraggio dell'evoluzione della spesa di personale, nonche' di analisi dei risultati e di verifica della corretta attuazione delle strategie e delle politiche di Governo, ma anche a fornire alle Amministrazioni che rilevano i supporti necessari per realizzare una gestione improntata all'ottimale ed efficiente utilizzazione del personale. Il conto annuale in tale sistema si inserisce come momento di verifica a consuntivo della consistenza del personale e delle rela- tive spese. Per i Ministeri, per gli enti pubblici non economici e per quelli di ricerca tale documento, che comunque deve considerarsi "contabile" in quanto va correlato ai risultati di consuntivo, e' preceduto dagli allegati al bilancio di previsione in cui si configura una programmazione del turnover e delle relative spese. L'integrazione dei sistemi informativi (art. 63) laddove attuata, rende possibile un monitoraggio mensile dell'andamento delle spese mentre la relazione al conto annuale, che si sta per ora realizzando soltanto per alcuni comparti, fornisce un'analisi dettagliata dell'utilizzo delle risorse umane e dei risultati conseguiti. Il conto annuale, quindi, in quanto documento di analisi della struttura del personale e di rendicontazione delle relative spese, si inserisce nella fase conclusiva dell'assetto gestionale e contabile sopra delineato, basato sulla programmazione delle spese di personale, sul loro monitoraggio, sulla verifica a consuntivo e conseguente valutazione dei risultati gestionali. E' evidente la rilevanza che tale documento assume nei confronti del piu' ampio obiettivo dell'efficienza dell'azione amministrativa e, quindi, l'esigenza, per le stesse Amministrazioni interessate, di acquisire informazioni esaustive e precise. Cio' premesso, si ribadiscono e si puntualizzano la procedura e gli indirizzi gia' illustrati con le precedenti circolari: 1. Per l'esercizio 1995, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, viene presentato un modello di rilevazione che contiene, rispetto alla precedente, limitate innovazioni che attengono ad una piu' puntuale specificazione delle assenze e delle indennita' nonche' alle eventuali diverse posizioni ordinamentali introdotte dai contratti collettivi. 2. Il termine del 31 maggio, entro cui le amministrazioni interessate devono inoltrare il conto annuale e la relazione, e' perentorio; cio' si rende necessario anche per un complesso di adempimenti successivi (elaborazioni dei documenti economico- finanziari, contrattazione, definizione dei finanziamenti, monitoraggio dei costi, ecc.), tra cui quello riguardante la presentazione del referto da parte della Corte dei conti, che non possono essere procrastinati. 3. Occorre, pertanto, che siano evitate le inadempienze che, benche' non numerose, ancora si verificano (in particolare nei comparti delle regioni - autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale). Sussistendo, pero', la necessita', anche ai fini dei rinnovi contrattuali, di anticipare il piu' possibile la pubblicazione del conto annuale, si richiede un maggior sforzo organizzativo volto a realizzare un miglioramento nella qualita' del dato stesso, al fine di evitare i numerosi errori e incongruenze riscontrati in sede di verifica, che comportano un notevole allungamento dei tempi. Si fa riferimento in particolare (all. 1) alle incongruenze evidenziate dal sistema informativo, su cui si richiama l'attenzione di codeste amministrazioni e delle ragionerie centrali, regionali e provinciali, che dovranno intensificare la verifica dei dati, anche ai fini degli adempimenti di seguito specificati. Si raccomanda, pertanto, di approfondire e di seguire puntualmente le istruzioni allegate. 4. L'acquisizione delle informazioni connesse con il conto annuale e la relazione riguarda anche le Regioni a statuto speciale, in relazione all'aspetto ricognitorio e conoscitivo della rilevazione, senza ledere, quindi, l'autonomia regionale, come ha evidenziato la Corte costituzionale con la sentenza n. 359 del 30 luglio 1993. 5. Nelle more di una piu' puntuale individuazione dei soggetti destinatari si ritiene opportuno soprassedere, anche per quest'anno, all'acquisizione dei dati riguardanti gli ordini ed i collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali, nonche' limitare quella degli enti cosi' detti strumentali delle regioni, province e comuni unicamente a talune fattispecie specificate nelle istruzioni. 6. Il conto annuale e la relazione, ivi comprese le eventuali suc- cessive rettifiche vanno sottoscritte dal dirigente preposto alla gestione del personale e dal rappresentante del Tesoro in seno al collegio dei revisori, prima dell'inoltro alla competente ragioneria. 7. Il conto annuale e la relazione vanno inoltrati, come nelle precedenti rilevazioni, agli uffici centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato: ragionerie centrali, regionali e provinciali a seconda delle rispettive competenze territoriali, cosi' come specificate nell'allegato prospetto "Strutture della Ragioneria generale dello Stato " (Allegato 2). Come nelle precedenti rilevazioni, le regioni, le province ed i comuni provvedono a trasmettere alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato di rispettiva competenza, oltre le schede relative alle proprie rilevazioni, anche quelle di enti (consorzi, associazioni, ecc.), dipendenti dalle predette Amministrazioni con personale proprio al quale sia stato applicato l'accordo di lavoro del personale degli enti locali. Nel caso di consorzi tra le predette Amministrazioni, provvedera' all'inoltro l'Amministrazione capo-consorzio. 8. Come previsto dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, copia del predetto conto annuale va "contestualmente" inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e alla Corte dei conti, agli indirizzi in allegato specificati (allegato 3). 9. In tale contesto va immediatamente attivata la procedura che comporta la dichiarazione di inadempienza subito dopo la scadenza del termine del 31 maggio e l'automatica applicazione delle procedure sanzionatorie. Infatti, appena scaduto il termine di preavviso fissato dalla dichiarazione di stato di inadempienza, il sistema informativo viene chiuso e non e' piu' possibile l'acquisizione dei dati (31 luglio). Al fine di cadenzare puntualmente la procedura si allegano apposite istruzioni ("Procedura per l'acquisizione e la verifica del flusso di informazioni. Procedura in caso di inadempienza."). 10. Nel precisare che il conto annuale fa parte dei flussi informativi del Sistema statistico nazionale (SISTAN), e nel ribadire l'importanza che esso assume per l'attivita' delle Amministrazioni, e, piu' in generale, del Governo (come gia' indicato nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 novembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 1 dicembre 1993), si richiama la diretta responsabilita' della dirigenza nella gestione finanziaria, tecnica e amministrativa anche in relazione agli effetti che possono derivare alla gestione stessa nel caso in cui, per inadempienza, vengano applicate le sanzioni di cui all'art. 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989. Con la precedente circolare n. 81/1994, relativa al conto annuale 1994, e' stata introdotta per i Ministeri la rilevazione dei risultati gestionali, attraverso la relazione al conto annuale prevista dallo stesso art. 65, secondo comma, del decreto legislativo n. 29/1993. Tale relazione e' confermata per l'anno 1995, salvo taluni perfezionamenti per un piu' puntuale approfondimento dei risultati. Con circolare n. 40 del 3 luglio 1995 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1995) e' stata introdotta analoga rilevazione per le aziende sanitarie locali e per le aziende ospedaliere, riferita, pero', all'esercizio in corso (1995). Rilevazione analoga sara' confermata per il 1996. Per lo stesso 1996 la relazione al conto annuale, intesa come rilevazione dei risultati gestionali, interessera' anche i comuni. Si precisa che, in tempi ravvicinati, saranno pubblicate le circolari sulla predetta rilevazione della relazione al conto annuale riferite agli esercizi sopra specificati e riguardanti, come si e' detto, i Ministeri, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere ed i comuni. Le altre amministrazioni invieranno invece, insieme al conto annuale (e, quindi, entro il 31 maggio 1996), la normale relazione illustrativa. Le strutture centrali e periferiche della Ragioneria generale dello Stato confermano il loro impegno per ogni possibile azione di supporto e di indirizzo in connessione con il rapporto funzionale esistente con le amministrazioni interessate, e daranno il massimo contributo per evitare inadempienze e per assicurare la congruita' dei dati e la corrispondenza degli stessi con le risultanze contabili. Si attiveranno, inoltre, anche i revisori dei conti del Tesoro, ove ne e' prevista la presenza, considerato che il conto annuale e la relativa relazione rappresentano un valido strumento per le funzioni di verifica e di monitoraggio del costo del personale e di analisi della relativa gestione. I revisori stessi si asterranno dal sottoscrivere documenti contabili (come rendiconti trimestrali, bilanci di previsione e conto consuntivo), in caso di accertamento di situazioni di ritardo negli adempimenti provvedendo, con urgenza, alle necessarie rilevazioni, al fine di poter consentire gli opportuni interventi. Cio' tenuto conto, come si e' precisato nella parte introduttiva, del rilievo contabile che il conto annuale assume. Risultera' ancora determinante il ruolo dei commissari del Governo, che operano ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 29, nonche' dei Prefetti, attivati dal Ministro dell'interno. Si richiama la loro attenzione sugli enti finora risultati inadempienti. Con il Ministero della sanita' e con gli assessorati regionali alla sanita' e' stata impostata, nel corso del 1995, un'attivita' di collaborazione che si intende sviluppare. Si confida, pertanto, anche nel loro intervento. Realizzato l'obiettivo dell'impostazione del conto annuale nel contesto organizzativo di ogni Amministrazione, con il conto annuale 1995 occorre conseguire anche quello della puntualita' e correttezza dell'informazione al fine di realizzare una migliore conoscenza dei fenomeni gestionali, ridurre i tempi di verifica e procedere alla pubblicazione in tempi piu' congrui rispetto alle finalita' della rilevazione. p. Il Ministro: VEGAS