Il complesso degli adempimenti posti in  essere  dalla  Ragioneria
Generale  dello  Stato,  in  attuazione  del  Titolo  V  del  decreto
legislativo n. 29/1993, si sta progressivamente  delineando  come  un
sistema  integrato  volto  non solo ad acquisire le informazioni base
necessarie all'Istituto per svolgere la sua attivita' di osservazione
e di monitoraggio dell'evoluzione della spesa di  personale,  nonche'
di  analisi  dei  risultati  e  di verifica della corretta attuazione
delle strategie e delle politiche di Governo, ma anche a fornire alle
Amministrazioni che rilevano i supporti necessari per realizzare  una
gestione  improntata  all'ottimale  ed  efficiente  utilizzazione del
personale.
   Il conto annuale in tale sistema  si  inserisce  come  momento  di
verifica  a  consuntivo della consistenza del personale e delle rela-
tive spese.
   Per i Ministeri, per gli enti pubblici non economici e per  quelli
di ricerca tale documento, che comunque deve considerarsi "contabile"
in quanto va correlato ai risultati di consuntivo, e' preceduto dagli
allegati   al   bilancio  di  previsione  in  cui  si  configura  una
programmazione del turnover e delle relative spese.
   L'integrazione dei sistemi informativi (art. 63) laddove  attuata,
rende  possibile  un  monitoraggio mensile dell'andamento delle spese
mentre la relazione al conto annuale, che si sta per ora  realizzando
soltanto   per   alcuni  comparti,  fornisce  un'analisi  dettagliata
dell'utilizzo delle risorse umane e dei risultati conseguiti.
   Il conto annuale, quindi, in quanto  documento  di  analisi  della
struttura del personale e di rendicontazione delle relative spese, si
inserisce  nella  fase conclusiva dell'assetto gestionale e contabile
sopra  delineato,  basato  sulla  programmazione   delle   spese   di
personale,  sul  loro  monitoraggio,  sulla  verifica  a consuntivo e
conseguente valutazione dei risultati gestionali.
   E' evidente la rilevanza che tale documento assume  nei  confronti
del  piu'  ampio obiettivo dell'efficienza dell'azione amministrativa
e, quindi, l'esigenza, per le stesse Amministrazioni interessate,  di
acquisire informazioni esaustive e precise.
   Cio'  premesso,  si  ribadiscono e si puntualizzano la procedura e
gli indirizzi gia' illustrati con le precedenti circolari:
   1. Per l'esercizio 1995, d'intesa con la Presidenza del  Consiglio
dei   Ministri   -  Dipartimento  per  la  funzione  pubblica,  viene
presentato un modello di  rilevazione  che  contiene,  rispetto  alla
precedente,  limitate  innovazioni che attengono ad una piu' puntuale
specificazione  delle  assenze  e  delle  indennita'   nonche'   alle
eventuali  diverse  posizioni  ordinamentali introdotte dai contratti
collettivi.
   2.  Il  termine  del  31  maggio,  entro  cui  le  amministrazioni
interessate  devono  inoltrare  il  conto  annuale e la relazione, e'
perentorio; cio' si  rende  necessario  anche  per  un  complesso  di
adempimenti   successivi   (elaborazioni   dei  documenti  economico-
finanziari,   contrattazione,    definizione    dei    finanziamenti,
monitoraggio   dei  costi,  ecc.),  tra  cui  quello  riguardante  la
presentazione del referto da parte della Corte  dei  conti,  che  non
possono essere procrastinati.
   3.  Occorre,  pertanto,  che  siano  evitate  le inadempienze che,
benche' non  numerose,  ancora  si  verificano  (in  particolare  nei
comparti  delle  regioni  - autonomie locali e del Servizio sanitario
nazionale). Sussistendo, pero', la  necessita',  anche  ai  fini  dei
rinnovi   contrattuali,   di   anticipare   il   piu'   possibile  la
pubblicazione del  conto  annuale,  si  richiede  un  maggior  sforzo
organizzativo  volto a realizzare un miglioramento nella qualita' del
dato stesso, al fine di evitare  i  numerosi  errori  e  incongruenze
riscontrati   in   sede  di  verifica,  che  comportano  un  notevole
allungamento dei tempi. Si fa riferimento  in  particolare  (all.  1)
alle  incongruenze  evidenziate  dal  sistema  informativo, su cui si
richiama l'attenzione di codeste amministrazioni e  delle  ragionerie
centrali,  regionali  e  provinciali,  che  dovranno intensificare la
verifica dei  dati,  anche  ai  fini  degli  adempimenti  di  seguito
specificati.  Si  raccomanda,  pertanto, di approfondire e di seguire
puntualmente le istruzioni allegate.
   4. L'acquisizione delle informazioni connesse con il conto annuale
e la relazione riguarda anche  le  Regioni  a  statuto  speciale,  in
relazione  all'aspetto  ricognitorio e conoscitivo della rilevazione,
senza ledere, quindi, l'autonomia regionale, come ha  evidenziato  la
Corte costituzionale con la sentenza n. 359 del 30 luglio 1993.
   5.  Nelle  more  di  una piu' puntuale individuazione dei soggetti
destinatari si ritiene opportuno soprassedere, anche per  quest'anno,
all'acquisizione  dei  dati  riguardanti  gli  ordini  ed  i  collegi
professionali e relative federazioni, consigli e  collegi  nazionali,
nonche'  limitare  quella  degli  enti  cosi' detti strumentali delle
regioni,  province  e  comuni   unicamente   a   talune   fattispecie
specificate nelle istruzioni.
   6. Il conto annuale e la relazione, ivi comprese le eventuali suc-
cessive  rettifiche  vanno  sottoscritte  dal dirigente preposto alla
gestione del personale e dal rappresentante del  Tesoro  in  seno  al
collegio dei revisori, prima dell'inoltro alla competente ragioneria.
   7.  Il  conto  annuale  e la relazione vanno inoltrati, come nelle
precedenti rilevazioni,  agli  uffici  centrali  e  periferici  della
Ragioneria  generale  dello  Stato:  ragionerie centrali, regionali e
provinciali a seconda delle rispettive competenze territoriali, cosi'
come specificate nell'allegato prospetto "Strutture della  Ragioneria
generale   dello   Stato   "  (Allegato  2).  Come  nelle  precedenti
rilevazioni, le  regioni,  le  province  ed  i  comuni  provvedono  a
trasmettere  alle  ragionerie  regionali o provinciali dello Stato di
rispettiva  competenza,  oltre  le  schede  relative   alle   proprie
rilevazioni,  anche  quelle  di  enti (consorzi, associazioni, ecc.),
dipendenti dalle predette Amministrazioni con  personale  proprio  al
quale  sia  stato  applicato  l'accordo di lavoro del personale degli
enti locali. Nel caso di consorzi tra  le  predette  Amministrazioni,
provvedera' all'inoltro l'Amministrazione capo-consorzio.
   8.  Come  previsto dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni ed integrazioni, copia del predetto  conto  annuale  va
"contestualmente"   inoltrata   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica  e  alla  Corte  dei
conti, agli indirizzi in allegato specificati (allegato 3).
   9.  In  tale  contesto va immediatamente attivata la procedura che
comporta la dichiarazione di inadempienza subito dopo la scadenza del
termine del 31 maggio e  l'automatica  applicazione  delle  procedure
sanzionatorie.  Infatti,  appena  scaduto  il  termine  di  preavviso
fissato dalla dichiarazione di  stato  di  inadempienza,  il  sistema
informativo  viene  chiuso e non e' piu' possibile l'acquisizione dei
dati (31 luglio). Al fine di cadenzare puntualmente la  procedura  si
allegano  apposite  istruzioni  ("Procedura  per  l'acquisizione e la
verifica  del  flusso  di  informazioni.   Procedura   in   caso   di
inadempienza.").
   10.  Nel  precisare  che  il  conto  annuale  fa  parte dei flussi
informativi del Sistema statistico nazionale (SISTAN), e nel ribadire
l'importanza che esso assume per l'attivita'  delle  Amministrazioni,
e,  piu' in generale, del Governo (come gia' indicato nella direttiva
della Presidenza del Consiglio dei Ministri  del  17  novembre  1993,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 282 del 1 dicembre 1993), si
richiama la diretta responsabilita' della  dirigenza  nella  gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa anche in relazione agli effetti
che  possono  derivare  alla  gestione  stessa  nel  caso in cui, per
inadempienza, vengano applicate le sanzioni di cui all'art. 30, comma
11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni  ed
integrazioni,  nonche'  quelle  previste  dall'art.  11  del  decreto
legislativo n. 322 del 6 settembre 1989.
   Con la precedente circolare n. 81/1994, relativa al conto  annuale
1994,  e'  stata  introdotta  per  i  Ministeri  la  rilevazione  dei
risultati  gestionali,  attraverso  la  relazione  al  conto  annuale
prevista dallo stesso art. 65, secondo comma, del decreto legislativo
n. 29/1993.
   Tale  relazione  e'  confermata  per  l'anno  1995,  salvo  taluni
perfezionamenti per un piu' puntuale approfondimento dei risultati.
   Con circolare n. 40 del 3 luglio 1995 (pubblicata nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1995) e' stata
introdotta  analoga rilevazione per le aziende sanitarie locali e per
le aziende  ospedaliere,  riferita,  pero',  all'esercizio  in  corso
(1995).  Rilevazione  analoga  sara'  confermata  per il 1996. Per lo
stesso 1996 la relazione al conto annuale,  intesa  come  rilevazione
dei risultati gestionali, interessera' anche i comuni.
   Si  precisa  che,  in  tempi  ravvicinati,  saranno  pubblicate le
circolari sulla predetta rilevazione della relazione al conto annuale
riferite agli esercizi sopra specificati e riguardanti,  come  si  e'
detto,   i   Ministeri,  le  aziende  sanitarie  locali,  le  aziende
ospedaliere ed i comuni.
   Le altre  amministrazioni  invieranno  invece,  insieme  al  conto
annuale  (e,  quindi,  entro il 31 maggio 1996), la normale relazione
illustrativa.
   Le strutture centrali  e  periferiche  della  Ragioneria  generale
dello  Stato  confermano il loro impegno per ogni possibile azione di
supporto e di indirizzo in connessione  con  il  rapporto  funzionale
esistente  con  le  amministrazioni interessate, e daranno il massimo
contributo per evitare inadempienze e per  assicurare  la  congruita'
dei   dati  e  la  corrispondenza  degli  stessi  con  le  risultanze
contabili. Si attiveranno, inoltre, anche i revisori  dei  conti  del
Tesoro,  ove  ne  e'  prevista  la presenza, considerato che il conto
annuale e la relativa relazione rappresentano un valido strumento per
le funzioni di verifica e di monitoraggio del costo del  personale  e
di analisi della relativa gestione.
   I  revisori  stessi  si  asterranno  dal  sottoscrivere  documenti
contabili (come rendiconti trimestrali, bilanci di previsione e conto
consuntivo), in caso di accertamento di situazioni di  ritardo  negli
adempimenti provvedendo, con urgenza, alle necessarie rilevazioni, al
fine  di  poter  consentire  gli  opportuni interventi.   Cio' tenuto
conto, come si e' precisato nella  parte  introduttiva,  del  rilievo
contabile che il conto annuale assume.
   Risultera'   ancora  determinante  il  ruolo  dei  commissari  del
Governo, che operano ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n.
29, nonche' dei Prefetti, attivati dal  Ministro  dell'interno.    Si
richiama la loro attenzione sugli enti finora risultati inadempienti.
   Con  il  Ministero  della  sanita' e con gli assessorati regionali
alla sanita' e' stata impostata, nel corso del 1995, un'attivita'  di
collaborazione che si intende sviluppare.
   Si confida, pertanto, anche nel loro intervento.
   Realizzato  l'obiettivo  dell'impostazione  del  conto annuale nel
contesto organizzativo di ogni Amministrazione, con il conto  annuale
1995  occorre conseguire anche quello della puntualita' e correttezza
dell'informazione al fine di realizzare una migliore  conoscenza  dei
fenomeni  gestionali,  ridurre  i  tempi di verifica e procedere alla
pubblicazione in tempi piu' congrui  rispetto  alle  finalita'  della
rilevazione.
                                                p. Il Ministro: VEGAS