IL MINISTRO DELLE FINANZE
 
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante disposizioni in materia di  accertamento  delle
imposte sui redditi;
   Visto  l'art.  8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto
presidenziale, in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono  essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare  nella
Gazzetta  Ufficiale  entro  il  15  febbraio  dell'anno in cui devono
essere utilizzati;
   Visto l'art. 3, quarto comma, dello stesso decreto  presidenziale,
in  base  al  quale  con  il  citato decreto ministeriale puo' essere
stabilita la documentazione da allegare alla dichiarazione;
   Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre  1992,  n.
394,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.
461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
   Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in  base  al
quale  i  centri  autorizzati di assistenza alle imprese, nonche' gli
altri  soggetti  indicati  nel  medesimo  articolo,   provvedono   ad
inoltrare  ai  competenti  uffici dell'Amministrazione finanziaria le
dichiarazioni da essi predisposte  e  le  relative  registrazioni  su
supporti  magnetici  formati  sulla  base  di  programmi  elettronici
forniti o prestabiliti dalla stessa Amministrazione;
   Visto l'art. 3-bis, comma 3, del decreto-legge 19 settembre  1992,
n.  384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,
n. 438, come sostituito dall'art. 46, comma 1, del  decreto-legge  23
febbraio  1995,  n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, il quale dispone che,  a  decorrere  dal  1994,  i
soggetti  iscritti  alle  gestioni dei contributi e delle prestazioni
previdenziali   degli   artigiani   e   degli   esercenti   attivita'
commerciali,  titolari,  coadiuvanti  e  coadiutori, devono indicare,
nella dichiarazione dei redditi  dell'anno  al  quale  il  contributo
previdenziale  si riferisce, i dati relativi alla base imponibile, al
contributo dovuto e ai versamenti effettuati in acconto e a saldo;
   Visto il comma 2 del citato art. 46 del medesimo decreto-legge  n.
41  del  1995,  il quale dispone che le societa' e i soci, i titolari
dell'impresa, i  familiari  coadiuvanti  del  titolare,  i  familiari
partecipanti  all'impresa  familiare, esercenti attivita' commerciale
ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  e  le malattie professionali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,  devono  indicare,  nella
dichiarazione  dei  redditi dell'anno al quale si riferisce il premio
assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto, e  i  versamenti
effettuati  in  acconto  e  a  saldo, anche ai fini della prevenzione
delle cure e della riabilitazione a carico dell'Istituto;
   Visto il comma 4 del citato art. 46 del medesimo decreto-legge  n.
41  del 1995, il quale prevede l'estensione delle disposizioni di cui
all'art. 3-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre  1992,
n. 438, alle casse previdenziali di particolari categorie di soggetti
che svolgono attivita' di lavoro autonomo e ai produttori agricoli;
   Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa
dei  modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica,
delle dichiarazioni;
   Attesa  la  opportunita'  di  autorizzare  la  riproduzione  e  la
contemporanea   compilazione   meccanografica  dei  modelli  mediante
l'utilizzo di stampanti laser  o  di  altri  tipi  di  stampanti  che
comunque  garantiscano  la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli
nel tempo;
 
                              Decreta:
                               Art. 1.
 
   1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli
740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I,
740/L, 740/M, 740/A-1, 740/T, 740/U, e i modelli aggiuntivi  740/A  e
740/B,  concernenti  la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi e
per il contributo al Servizio sanitario nazionale, nonche' il modello
740/K, concernente la dichiarazione  agli  effetti  dell'imposta  sul
patrimonio  netto  delle  imprese,  il  modulo  740/W,  concernente i
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari,
e il modello 740/R concernente l'indicazione  dei  dati  relativi  ai
contributi  previdenziali  dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni
dei contributi e delle  prestazioni  previdenziali  degli  artigiani,
degli  esercenti  attivita'  commerciali, di particolari categorie di
soggetti che svolgono attivita' di lavoro autonomo e  dei  produttori
agricoli  e  di  quelli  relativi  ai  premi  assicurativi dovuti dai
soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro  gli  infortuni
sul  lavoro e le malattie professionali, da presentare nell'anno 1996
e la busta da utilizzare per tale  presentazione.  I  modelli  devono
essere prodotti in due esemplari identici.
   2.  E'  altresi'  approvata  la scheda da utilizzare ai fini della
scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF  da  parte  dei
soggetti  indicati  nell'art.  1,  primo  comma,  lettera e-bis), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
   3.  Alla  dichiarazione  dei  redditi  deve  essere  allegata   la
documentazione  probatoria  degli  oneri  di  cui  agli  articoli 10,
lettera b), e 13-bis, lettera c), del testo unico delle  imposte  sui
redditi  approvato  con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonche' l'altra documentazione richiesta nelle
istruzioni per la compilazione dei modelli.