IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati; Visti gli articoli 5, ultimo comma, e 6, terzo comma, dello stesso decreto presidenziale, in base ai quali con il citato decreto ministeriale puo' essere stabilita la documentazione da allegare alla dichiarazione; Visto l'art.3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese; Visto l'art. 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base alla quale i centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonche' gli altri soggetti indicati nel medesimo articolo, provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da esse predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dalla stessa Amministrazione; Visto il comma 2 del citato art. 46 del medesimo decreto-legge n. 41 del 1995, il quale predispone che le societa' ed i soci, i titolari dell'impresa, i familiari coadiuvanti del titolare, i familiari partecipanti all'impresa familiare, esercenti attivita' commerciale ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il premio assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto, e i versamenti effettuati in acconto e a saldo, anche ai fini della prevenzione delle cure e della riabilitazione a carico dell'Istituto; Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni; Attesa l'opportunita' di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli nel tempo; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/D-1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H,750/I, 750/S e 750/U concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonche' il modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, il modulo 750/W, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, il modello 750/T concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da presentare nell'anno 1996 dalle societa' semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e la busta da utilizzare per tale presentazione. I prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1996 dai soggetti precedentemente indicati sono quelli annessi al decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione da presentare nell'anno 1996 dalle societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. 2. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione richiesta nelle istruzioni per la compilazione dei modelli.