IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati; Visti gli articoli 5, 7 e 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, concernente disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale, con i quali e' stato stabilito l'obbligo della presentazione annuale, entro il 31 marzo, della dichiarazione di cui al primo ed al quinto comma dell'art. 7 del precitato decreto n. 600 per i proventi di ogni genere e per le differenze di valore dei titoli e certificati regolati dallo stesso decreto-legge; Visto l'art. 78, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere presentata mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria; Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale i centri autorizzati di assistenza alle imprese, nonche' gli altri soggetti indicati nel medesimo articolo, provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dalla stessa Amministrazione; Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni; Attesa la opportunita' di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque garantiscano la chiarezza e l'intellegibilita' dei modelli nel tempo; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 770 base (comprendente anche i quadri I, L, N, P, Q, R, S, T), 770/A, 770/A-1, 770/A-2, 770/A-3, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G, 770/G-1, 770/H, il modello aggiuntivo del quadro L, il modello aggiuntivo dei quadri N, P, Q, R, S, T, concernenti la dichiarazioni agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1996 da parte dei sostituti di imposta, e la busta da utilizzare per tale presentazione. 2. E' approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello 770- bis concernente la dichiarazione relativa agli interessi ed agli altri redditi di capitale di cui al quinto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da presentare da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nell'anno 1996 quali sostituti di imposta, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto, nonche' la busta da utilizzare per tale presentazione. 3. E' approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello 770- ter, concernente la dichiarazione dei sostituti di imposta da presentare nell'anno 1996, relativa alle ritenute alla fonte sui proventi di ogni genere corrisposti nell'anno 1995 e sulla differenza di valore al 31 dicembre 1995 dei titoli e dei certificati di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, nonche' la busta da utilizzare per tale presentazione.