IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  Visto il decreto-legge 12 febbraio  1994,  n.  100,  reiterato  con
decreto-legge  21 aprile 1995, n. 119, concernente interventi urgenti
a favore del settore portuale e marittimo;
  Visto il decreto-legge  17  gennaio  1995,  n.  10,  reiterato  con
decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80, che prevede la proroga per l'anno
1995 del beneficio di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma
9,  del  decreto-legge  12  febbraio 1994, n. 100, surrichiamato, nel
limite di 1800 unita', ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni
portuali di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,  n.
84;
  Visto  il decreto ministeriale 25 marzo 1994 concernente i termini,
i criteri e le modalita' per la parte  afferente  l'attribuzione  del
beneficio  della  cassa integrazione straordinaria, di cui al comma 9
dell'art. 1 del citato decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100;
  Visti i decreti ministeriali 13 aprile 1994,  22  luglio  1994,  25
luglio  1994 e 10 gennaio 1995 con i quali sono state determinate per
l'anno 1994 le dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti  delle
compagnie   portuali,   ivi  compresa  la  dotazione  organica  della
compagnia carenanti di Genova, con l'individuazione delle  eccedenze,
nonche'   l'assegnazione   delle   unita'   da   collocare  in  cassa
integrazione straordinaria rispettivamente per  il  primo  e  secondo
semestre 1994;
  Ritenuta  la necessita', ai fini dell'attribuzione del beneficio di
integrazione salariale  per  il  corrente  anno,  di  procedere  alla
determinazione  delle  dotazioni organiche e delle relative eccedenze
di ciascuna compagnia e gruppo portuale per l'anno 1995, tenuto anche
conto del numero dei lavoratori iscritti nei registri di cui all'art.
150 reg. mar. alla data del 18 marzo 1995;
  Ritenuto che il collocamento in cassa integrazione straordinaria e'
previsto a favore dei lavoratori e dipendenti  che,  in  servizio  in
base  alla normativa previgente presso le compagnie e gruppi portuali
alla data di trasformazione, siano  transitati  nei  nuovi  organismi
societari previsti dall'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  Ritenuto,  altresi', che l'attribuzione del beneficio e' effettuato
in favore dei predetti lavoratori in corrispondenza alle giornate  di
effettivo  mancato  avviamento ed in favore dei dipendenti suindicati
in  relazione  alla  situazione  di  crisi  gestionale  dell'impresa,
nell'ambito  delle  eccedenze  di  ciascuna dotazione organica, sulla
base di controlli da parte delle autorita' portuali  nei  porti  gia'
sedi di enti portuali e delle autorita' marittime nei restanti porti,
con  le  modalita'  di  cui  all'art.  6  del  decreto  25 marzo 1994
surrichiamato;
  Considerato che delle 1800 unita'  previste  dal  decreto-legge  17
marzo  1995,  n. 80 citato, 300 vengono assegnate ai dipendenti delle
organizzazioni portuali di cui all'art. 2, comma 1,  della  legge  28
gennaio 1994, n. 84;
  Considerato,  altresi', che dalle verifiche effettuate e' risultato
che il beneficio di integrazione salariale di  cui  trattasi  non  e'
stato   pienamente   utilizzato   nell'anno  1994  per  un  ammontare
complessivo di centoquindici unita';
  Ritenuta  la  necessita'  di  procedere  alla  individuazione delle
unita' da  collocare  in  cassa  integrazione  straordinaria  per  il
periodo  1  gennaio-31  dicembre  1995 nell'ambito delle eccedenze di
ciascuna  dotazione  organica,  e  nei  limiti  delle  disponibilita'
previste,   tenuto   conto   dell'andamento   dei  traffici  e  delle
prospettive di ciascun scalo;
  Sentite le autorita' marittime, le autorita' portuali, le compagnie
e  i  gruppi  portuali,  nonche'  le  organizzazioni  sindacali   dei
lavoratori    portuali    a    carattere    nazionale    maggiormente
rappresentantive,  le  rappresentanze   degli   utenti   portuali   e
l'Associazione nazionale delle compagnie e imprese portuali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  dotazioni  organiche  dei  lavoratori  e  dipendenti  delle
compagnie e gruppi portuali, trasformate o in via di  trasformazione,
ai  sensi dell'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' le
relative eccedenze, sono determinate per l'anno 1995, sulla base  dei
criteri  richiamati  nelle premesse, nelle allegate tabelle che fanno
parte integrante del presente decreto.