IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84; Visto il decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, reiterato con decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, concernente interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo; Visto il decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 10, reiterato con decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80, che prevede la proroga per l'anno 1995 del beneficio di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, surrichiamato, nel limite di 1800 unita', ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84; Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1994 concernente i termini, i criteri e le modalita' per la parte afferente l'attribuzione del beneficio della cassa integrazione straordinaria, di cui al comma 9 dell'art. 1 del citato decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100; Visti i decreti ministeriali 13 aprile 1994, 22 luglio 1994, 25 luglio 1994 e 10 gennaio 1995 con i quali sono state determinate per l'anno 1994 le dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali, ivi compresa la dotazione organica della compagnia carenanti di Genova, con l'individuazione delle eccedenze, nonche' l'assegnazione delle unita' da collocare in cassa integrazione straordinaria rispettivamente per il primo e secondo semestre 1994; Ritenuta la necessita', ai fini dell'attribuzione del beneficio di integrazione salariale per il corrente anno, di procedere alla determinazione delle dotazioni organiche e delle relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo portuale per l'anno 1995, tenuto anche conto del numero dei lavoratori iscritti nei registri di cui all'art. 150 reg. mar. alla data del 18 marzo 1995; Ritenuto che il collocamento in cassa integrazione straordinaria e' previsto a favore dei lavoratori e dipendenti che, in servizio in base alla normativa previgente presso le compagnie e gruppi portuali alla data di trasformazione, siano transitati nei nuovi organismi societari previsti dall'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84; Ritenuto, altresi', che l'attribuzione del beneficio e' effettuato in favore dei predetti lavoratori in corrispondenza alle giornate di effettivo mancato avviamento ed in favore dei dipendenti suindicati in relazione alla situazione di crisi gestionale dell'impresa, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica, sulla base di controlli da parte delle autorita' portuali nei porti gia' sedi di enti portuali e delle autorita' marittime nei restanti porti, con le modalita' di cui all'art. 6 del decreto 25 marzo 1994 surrichiamato; Considerato che delle 1800 unita' previste dal decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80 citato, 300 vengono assegnate ai dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84; Considerato, altresi', che dalle verifiche effettuate e' risultato che il beneficio di integrazione salariale di cui trattasi non e' stato pienamente utilizzato nell'anno 1994 per un ammontare complessivo di centoquindici unita'; Ritenuta la necessita' di procedere alla individuazione delle unita' da collocare in cassa integrazione straordinaria per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1995 nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica, e nei limiti delle disponibilita' previste, tenuto conto dell'andamento dei traffici e delle prospettive di ciascun scalo; Sentite le autorita' marittime, le autorita' portuali, le compagnie e i gruppi portuali, nonche' le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentantive, le rappresentanze degli utenti portuali e l'Associazione nazionale delle compagnie e imprese portuali; Decreta: Art. 1. 1. Le dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, trasformate o in via di trasformazione, ai sensi dell'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' le relative eccedenze, sono determinate per l'anno 1995, sulla base dei criteri richiamati nelle premesse, nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente decreto.