IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84; Visto il decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, reiterato da ultimo con decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 433 concernente interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo; Visto il decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 10, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 343, che prevede la proroga per l'anno 1995 del beneficio di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, surrichiamato, nel limite di 1800 unita', ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84; Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1994 concernente i termini, i criteri e le modalita' per la parte afferente l'attribuzione del beneficio della cassa integrazione straordinaria, di cui al comma 9 dell'art. 1 del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100; Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1995, con il quale sono state determinate per l'anno 1995 le dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali trasformate o in via di trasformazione ai sensi dell'art. 21 della legge n. 84/1994 surrichiamata, ivi compresa la dotazione organica della compagnia carenanti di Genova, con l'individuazione delle eccedenze, nonche' l'assegnazione delle unita' da collocare in cassa integrazione straordinaria per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1995; Vista la necessita' di procedere ad una rideterminazione nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica del numero dei lavoratori individuato per ogni compagnia portuale, ai fini dell'utilizzo del beneficio della cassa integrazione straordinaria in rispondenza alle situazioni determinatesi nel periodo considerato, 1 gennaio-31 dicembre 1995; Sentite le autorita' marittime, le autorita' portuali, le compagnie e i gruppi portuali, nonche' le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentantive, le rappresentanze degli utenti portuali, l'Associazione nazionale delle compagnie e imprese portuali nonche' l'Assoporti; Decreta: Art. 1. La tabella C allegata al decreto ministeriale del 16 maggio 1995 e' modificata in relazione alle esigenze specifiche di ciascun porto verificatesi nel corso del 1995. Restano ferme le tabelle A e B e tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto medesimo sopraindicato. Il numero dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali da collocare in cassa integrazione straordinaria per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1995 e' rideterminato nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica, come dall'allegata tabella C che fa parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 gennaio 1996 Il Ministro: CARAVALE