IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
   Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
   Visto  il  decreto-legge  12  febbraio  1994, n. 100, reiterato da
ultimo  con  decreto-legge  18  ottobre  1995,  n.  433   concernente
interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo;
   Visto  il  decreto-legge  17  gennaio  1995, n. 10, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto  1995,  n.  343,  che  prevede  la
proroga  per  l'anno  1995 del beneficio di integrazione salariale di
cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 febbraio 1994, n.  100,
surrichiamato,  nel  limite di 1800 unita', ivi compresi i dipendenti
delle organizzazioni portuali di cui all'art. 2, comma 1, della legge
28 gennaio 1994, n. 84;
   Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1994 concernente i termini,
i criteri e le modalita' per la parte  afferente  l'attribuzione  del
beneficio  della  cassa integrazione straordinaria, di cui al comma 9
dell'art. 1 del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100;
   Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1995, con  il  quale  sono
state   determinate  per  l'anno  1995  le  dotazioni  organiche  dei
lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali trasformate
o in via di trasformazione ai  sensi  dell'art.  21  della  legge  n.
84/1994  surrichiamata,  ivi  compresa  la  dotazione  organica della
compagnia carenanti di Genova, con l'individuazione delle  eccedenze,
nonche'   l'assegnazione   delle   unita'   da   collocare  in  cassa
integrazione straordinaria per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1995;
   Vista  la  necessita'  di  procedere   ad   una   rideterminazione
nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica del numero
dei  lavoratori  individuato  per  ogni  compagnia  portuale, ai fini
dell'utilizzo del beneficio della cassa integrazione straordinaria in
rispondenza alle situazioni determinatesi nel periodo considerato,  1
gennaio-31 dicembre 1995;
   Sentite   le   autorita'  marittime,  le  autorita'  portuali,  le
compagnie e i gruppi portuali, nonche'  le  organizzazioni  sindacali
dei   lavoratori   portuali   a   carattere   nazionale  maggiormente
rappresentantive,   le   rappresentanze   degli   utenti    portuali,
l'Associazione  nazionale  delle compagnie e imprese portuali nonche'
l'Assoporti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   La tabella C allegata al decreto ministeriale del 16  maggio  1995
e'  modificata in relazione alle esigenze specifiche di ciascun porto
verificatesi nel corso del 1995.
   Restano ferme le tabelle A e B e tutte le  ulteriori  disposizioni
contenute nel decreto medesimo sopraindicato.
   Il  numero  dei  lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei
gruppi portuali da collocare in cassa integrazione straordinaria  per
il  periodo  1  gennaio-31 dicembre 1995 e' rideterminato nell'ambito
delle eccedenze di ciascuna dotazione  organica,  come  dall'allegata
tabella C che fa parte integrante del presente decreto.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 4 gennaio 1996
                                                Il Ministro: CARAVALE