IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in tecniche erboristiche; Considerato che non esiste un apposito ordine professionale; Riconosciuta la necessita' di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXVII-ter del medesimo, la tabella XXVIII, relativa al corso di diploma universitario in tecniche erboristiche; Decreta: Articolo unico All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il diploma universitario in tecniche erboristiche. La tabella II annessa al predetto regio decreto e' integrata nel senso che le facolta' di farmacia e agraria possono rilasciare l'anzidetto diploma universitario in tecniche erboristiche. Dopo la tabella XXVII-ter, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la tabeIla XXVIII, relativa al diploma universitario in tecniche erboristiche. L'anzidetta tabella e' allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 giugno 1995 Il Ministro: SALVINI Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1996 Registro n. 1 Universita', foglio n. 1