IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935, n. 1071 - modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore  -
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni
sull'ordinamento   didattico    universitario    -    e    successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge  21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto  decreto  del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n. 245, recante norme sul piano
triennale di sviluppo;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge  12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Udito  il  parere  del  Consiglio universitario nazionale in merito
all'ordinamento didattico  del  corso  di  diploma  universitario  in
tecniche erboristiche;
  Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamento didattico universitario e  di  aggiungere,  dopo  la
tabella  XXVII-ter del medesimo, la tabella XXVIII, relativa al corso
di diploma universitario in tecniche erboristiche;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco delle lauree e  dei  diplomi  di  cui  alla  tabella  I,
annessa  al  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il
diploma universitario in tecniche erboristiche.
  La tabella II annessa al predetto regio decreto  e'  integrata  nel
senso  che  le  facolta'  di  farmacia  e  agraria possono rilasciare
l'anzidetto diploma universitario in tecniche erboristiche.
  Dopo la tabella XXVII-ter, annessa al citato decreto  30  settembre
1938,  n.  1652,  e'  aggiunta la tabeIla XXVIII, relativa al diploma
universitario in tecniche erboristiche.
  L'anzidetta  tabella  e'  allegata  al  presente  decreto  di   cui
costituisce parte integrante.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 giugno 1995
                                                 Il Ministro: SALVINI
 Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1996
Registro n. 1 Universita', foglio n. 1