IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno  1935,  n.  1071  -  modifiche  ed
aggiornamenti  al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore -
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652  -  disposizioni
sull'ordinamento    didattico    universitario    -    e   successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione  di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,  n.
382,  riordinamento  della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  245,  recante  norme  sul  piano
triennale di sviluppo;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13,  determinazione  degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
  Vista la legge 17 febbraio 1991, n. 204,  sul  riordinamento  della
scuola  di  lingua  e  cultura  italiana  per  stranieri  di  Siena e
dell'Universita' per stranieri di Perugia;
  Udito il parere del Consiglio  universitario  nazionale  in  merito
all'ordinamento  didattico  del  corso  di  diploma universitario per
l'insegnamento della lingua italiana a stranieri;
  Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamento  didattico  universitario  e  di aggiungere, dopo la
tabella XLV del medesimo, la  tabella  XLVI,  relativa  al  corso  di
diploma  universitario  per  l'insegnamento  della  lingua italiana a
stranieri;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco delle lauree e  dei  diplomi  di  cui  alla  tabella  I,
annessa  al  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il
diploma universitario per  l'insegnamento  della  lingua  italiana  a
stranieri.
  La  tabella  II  annessa al predetto regio decreto e' integrata nel
senso che le facolta' di  lingua  e  cultura  italiana  per  le  sole
Universita'  per  stranieri  di  Siena  e  Perugia possono rilasciare
l'anzidetto diploma universitario  per  l'insegnamento  della  lingua
italiana a stranieri.
  Dopo  la  tabella XLV, annessa al citato decreto 30 settembre 1938,
n.  1652,  e'  aggiunta  la  tabeIla  XLVI,   relativa   al   diploma
universitario per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri.
  L'anzidetta   tabella  e'  allegata  al  presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 maggio 1995
                                                 Il Ministro: SALVINI
 Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1996
Registro n. 1 Universita', foglio n. 3