IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Vista la legge 17 febbraio 1991, n. 204, sul riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Universita' per stranieri di Perugia; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri; Considerato che non esiste un apposito ordine professionale; Riconosciuta la necessita' di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XLV del medesimo, la tabella XLVI, relativa al corso di diploma universitario per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri; Decreta: Articolo unico All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il diploma universitario per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri. La tabella II annessa al predetto regio decreto e' integrata nel senso che le facolta' di lingua e cultura italiana per le sole Universita' per stranieri di Siena e Perugia possono rilasciare l'anzidetto diploma universitario per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri. Dopo la tabella XLV, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la tabeIla XLVI, relativa al diploma universitario per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri. L'anzidetta tabella e' allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 maggio 1995 Il Ministro: SALVINI Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1996 Registro n. 1 Universita', foglio n. 3