Con decreto ministeriale 6 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Materie prime e secondarie M.P.S., con sede
in Averza-Carrara (Massa Carrara) e unita' in  Averza-Carrara  (Massa
Carrara),   e'   autorizzata   la   corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 18 dicembre  1995  al  17
giugno 1996.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
18 giugno 1996 al 17 dicembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con    decreto   ministeriale   2   febbraio   1996,   a   seguito
dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35,  terzo  comma,
della legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 29
settembre  1995,  e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Edi.Gen.,  con sede in Napoli e unita' in:
amministrazione tecnica di Napoli,  redazione  di  Foggia,  Napoli  e
Salerno, per il periodo dall'11 novembre 1995 al 10 maggio 1996.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono  autorizzati  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Meoni Mario & C., con sede in Barberino di
Mugello (Firenze) - localita'  Galliano  e  unita'  in  Barberino  di
Mugello   (Firenze)   -   localita'   Galliano,   e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 28 giugno 1995 al 27 dicembre 1995.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
28 dicembre 1995 al 27 giugno 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Camineria Charly di Nicola Cillo, con sede in
Bari   e  unita'  in  Bari,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale  dal  5  dicembre
1994 al 4 giugno 1995.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s. Falma di Astante & C., con sede in Tavagnacco
(Udine)   e   unita'   in   Tavagnacco  (Udine),  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata
dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla Commi, con sede in Iglesias (Cagliari) e  unita'  in
Iglesias (Cagliari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  6  gennaio 1995 al 5
luglio 1995.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata  dal
6 luglio 1995 al 5 gennaio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Nuova F.O.A.R., con sede in Foggia e unita'
in  Foggia,  e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di integrazione salariale, con pari diminuizione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal  24  marzo
1995 al 23 settembre 1995.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente
prorogata dal 24 settembre 1995 al 23 marzo 1996.
   Le proroghe  di  cui  ai  precedenti  commi,  non  operano  per  i
lavoratori  nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni per
accedere ai benefici previsti ai commi 4,  5  e  6  dell'art.  5  del
decreto-legge  16  giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni
nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   Con  decreto  ministeriale  2 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata,  in
favore  dei  lavoratori  interessati dipendenti dalla S.r.l. C.S.G. -
Consorzio servizi di gruppo, con sede in Ravenna e holding di  Milano
e  uffici  di  Roma,  per  il periodo dal 9 dicembre 1994 al 31 marzo
1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, con pari riduzione della durata del trattamento  economico
di mobilita'.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza,  abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale  2 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata,  in
favore   dei   lavoratori   interessati   dipendenti   dalla   S.p.a.
Eniricerche, con sede in Milano e unita' in Monterotondo (Roma),  per
il  periodo  dal  7 marzo 1995 al 6 settembre 1995, la corresponsione
del trattamento straordinario di  integrazione  salariale,  con  pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza,  abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale  2 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata,  in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con
sede  in Napoli e unita' in Caserta, per il periodo dal 1 maggio 1995
al 31 ottobre 1995, la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale,  con  pari  riduzione  della  durata del
trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente
prorogata dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996.
   Il trattamento di cui ai precedenti  commi,  e'  pari  all'80  per
cento  del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e
la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza,  abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale  2 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.c.  a r.l.
Consorzio agrario provinciale di Alessandria, con sede in Alessandria
e unita' in Alessandria centro, Alessandria sede,  Casale  Monferrato
(Alessandria) e Castelnuovo Scrivia (Alessandria), per il periodo dal
2  giugno  1995 al 1 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale,  con  pari  riduzione  della
durata del trattamento economico di mobilita' per 5 unita' in esubero
interessate al trattamento CIGS.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente
prorogata dal 2 dicembre 1995 al  1  giugno  1996  per  5  unita'  in
esubero interessate al trattamento.
   Il trattamento di cui ai precedenti commi e' pari all'80 per cento
del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza,  abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Novamont,  con  sede  in  Milano  e Centro
ricerche Novara e unita' collegate di Castelamassa (Rovigo) e Terni e
sede  Milano,  e'  prorogata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal  21  giugno
1994 al 20 dicembre 1994.
   La  proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1994,  n.
451.
   Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  C.S.G.  - Consorzio servizi di gruppo, con
sede in Ravenna e sedi  holding  di  Milano  e  uffici  di  Roma,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 9 dicembre 1993 all'8 giugno 1994.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e'  ulteriormente
prorogata dal 9 giugno 1994 all'8 dicembre 1994.
   Le  proroghe  di  cui  ai  precedenti  commi,  non  operano  per i
lavoratori nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni  per
accedere  ai  benefici  previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del
decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,
nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Nicis costruzioni generali, con sede in Roma
e unita' in Roma, e' autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 1 novembre 1995 al 30
aprile 1996.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata  dal
1 maggio 1996 al 31 ottobre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale  di  Asti,
con sede in Asti e unita' in Asti, e' prorogata la corresponsione del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
2  giugno  1994  al  1  dicembre  1994  per  un  numero  di  3 unita'
interessate alla CIGS.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e'  ulteriormente
prorogata  dal  2  dicembre  1994 al 1 giugno 1995 per un numero di 3
unita' interessate alla CIGS.
   Le proroghe  di  cui  ai  precedenti  commi,  non  operano  per  i
lavoratori  nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni per
accedere ai benefici previsti ai commi 4,  5  e  6  dell'art.  5  del
decreto-legge  16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, ai  sensi  dell'art.  6,
comma  6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.
Consorzio  agrario  provinciale di Asti, con sede in Asti e unita' in
Asti, per il periodo dal  2  giugno  1995  al  1  dicembre  1995,  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con pari riduzione della durata del trattamento  economico
di mobilita' per 2 unita' in esubero interessate al trattamento CIGS.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente
prorogata dal 2 dicembre 1995 al  1  giugno  1996  per  2  unita'  in
esubero interessate alla CIGS.
   Il trattamento di cui al precedente comma e' pari all'80 per cento
del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza,  abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.  Consorzio  agrario  provinciale  di
Alessandria, con sede in Alessandria e unita' in Alessandria  centro,
Alessandria  sede,  Casale  Monferrato  (Alessandria)  e  Castelnuovo
Scrivia (Alessandria), e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale  cosi'  concesso, per il periodo dal 2 giugno
1994 al 1 dicembre  1994  per  un  numero  di  5  unita'  di  esubero
interessate al trattamento CIGS.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente
prorogata dal 2 dicembre 1994 al  1  giugno  1995  per  5  unita'  in
esubero interessate al trattamento CIGS.
   Le  proroghe  di  cui  ai  precedenti  commi,  non  operano  per i
lavoratori nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni  per
accedere  ai  benefici  previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del
decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,
nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996:
    1)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il  decreto
ministeriale  del  28  dicembre  1995,  e'  autorizzata  la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con  decreto ministeriale del 12 dicembre
1992 con effetto  dal  1  gennaio  1992,  in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva, con
sede  in  Dalmine  (Bergamo)  e  unita'  di Dalmine (Bergamo) e Massa
(Massa Carrara), per il periodo dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza
1 luglio 1995.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle  unita'
produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale
verifichera'  il  superamento  del  suddetto  limite, con particolare
riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma  per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale del  28  dicembre  1995,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con decreto  ministeriale  del  12  dicembre
1992  con  effetto  dal  1  gennaio  1992,  in  favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva, con
sede in Dalmine (Bergamo) e  unita'  di  Dalmine  (Bergamo)  e  Massa
(Massa  Carrara),  per  il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre
1995.
   Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza
11 agosto 1995.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995;
    3)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al
31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. Dalmine  tubi  industriali,  con
sede  in  Dalmine  (Bergamo)  e  unita'  di Arcore (Bergamo), Dalmine
(Bergamo), Roncadelle (Brescia) e uffici periferici.
   Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del  9  novembre  1993  con  effetto  dal  1
gennaio  1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine  (Bergamo)
e unita' di Arcore (Bergamo), Dalmine (Bergamo), Roncadelle (Brescia)
e  uffici  periferici  per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno
1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza
1 gennaio 1995.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle  unita'
produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale
verifichera'  il  superamento  del  suddetto  limite, con particolare
riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    4)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  9 novembre 1993 con effetto dal 1 gennaio 1993, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Dalmine  tubi  industriali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di
Arcore (Bergamo), Dalmine (Bergamo), Roncadelle  (Brescia)  e  uffici
periferici, per il periodo dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza
1 luglio 1995.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita'
produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale
verifichera' il superamento  del  suddetto  limite,  con  particolare
riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    5)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1 gennaio  1993,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo) e  unita'  di
Arcore  (Bergamo),  Dalmine  (Bergamo),  Roncadelle (Brescia), uffici
periferici e dal 1 ottobre 1995 Piombino (Livorno) (ex  Tubificio  di
Piombino) per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza
11 agosto 1995.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995;
    6)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 28 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 1 gennaio
1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.r.l.  Tubi  di  qualita' - Gruppo Ilva, con sede in Pero (Milano) e
unita' di Pero (Milano), per il periodo  dal  1  luglio  1995  al  31
dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza
1 luglio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Olmo Motors, con sede in Bergamo e unita'  in
Caronno  Pertusella  (Varese),  e'  prorogata  la  corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e'  ulteriormente
prorogata dal 24 aprile 1996 al 23 ottobre 1996.
   Le  proroghe  di  cui  ai  precedenti  commi,  non  operano  per i
lavoratori nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni  per
accedere  ai  benefici  previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del
decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,
nella legge 19 luglio 1994, n. 451.