Con decreto ministeriale 6 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Materie prime e secondarie M.P.S., con sede in Averza-Carrara (Massa Carrara) e unita' in Averza-Carrara (Massa Carrara), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 dicembre 1995 al 17 giugno 1996. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 18 giugno 1996 al 17 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 settembre 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edi.Gen., con sede in Napoli e unita' in: amministrazione tecnica di Napoli, redazione di Foggia, Napoli e Salerno, per il periodo dall'11 novembre 1995 al 10 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meoni Mario & C., con sede in Barberino di Mugello (Firenze) - localita' Galliano e unita' in Barberino di Mugello (Firenze) - localita' Galliano, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1995 al 27 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 28 dicembre 1995 al 27 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camineria Charly di Nicola Cillo, con sede in Bari e unita' in Bari, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 dicembre 1994 al 4 giugno 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Falma di Astante & C., con sede in Tavagnacco (Udine) e unita' in Tavagnacco (Udine), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Commi, con sede in Iglesias (Cagliari) e unita' in Iglesias (Cagliari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 gennaio 1995 al 5 luglio 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 6 luglio 1995 al 5 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova F.O.A.R., con sede in Foggia e unita' in Foggia, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuizione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 24 marzo 1995 al 23 settembre 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 24 settembre 1995 al 23 marzo 1996. Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. C.S.G. - Consorzio servizi di gruppo, con sede in Ravenna e holding di Milano e uffici di Roma, per il periodo dal 9 dicembre 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Eniricerche, con sede in Milano e unita' in Monterotondo (Roma), per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 settembre 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unita' in Caserta, per il periodo dal 1 maggio 1995 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996. Il trattamento di cui ai precedenti commi, e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Alessandria, con sede in Alessandria e unita' in Alessandria centro, Alessandria sede, Casale Monferrato (Alessandria) e Castelnuovo Scrivia (Alessandria), per il periodo dal 2 giugno 1995 al 1 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' per 5 unita' in esubero interessate al trattamento CIGS. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 2 dicembre 1995 al 1 giugno 1996 per 5 unita' in esubero interessate al trattamento. Il trattamento di cui ai precedenti commi e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novamont, con sede in Milano e Centro ricerche Novara e unita' collegate di Castelamassa (Rovigo) e Terni e sede Milano, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 21 giugno 1994 al 20 dicembre 1994. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.S.G. - Consorzio servizi di gruppo, con sede in Ravenna e sedi holding di Milano e uffici di Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 9 dicembre 1993 all'8 giugno 1994. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 9 giugno 1994 all'8 dicembre 1994. Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nicis costruzioni generali, con sede in Roma e unita' in Roma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 1 maggio 1996 al 31 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Asti, con sede in Asti e unita' in Asti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 2 giugno 1994 al 1 dicembre 1994 per un numero di 3 unita' interessate alla CIGS. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 2 dicembre 1994 al 1 giugno 1995 per un numero di 3 unita' interessate alla CIGS. Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Asti, con sede in Asti e unita' in Asti, per il periodo dal 2 giugno 1995 al 1 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' per 2 unita' in esubero interessate al trattamento CIGS. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 2 dicembre 1995 al 1 giugno 1996 per 2 unita' in esubero interessate alla CIGS. Il trattamento di cui al precedente comma e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Alessandria, con sede in Alessandria e unita' in Alessandria centro, Alessandria sede, Casale Monferrato (Alessandria) e Castelnuovo Scrivia (Alessandria), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 2 giugno 1994 al 1 dicembre 1994 per un numero di 5 unita' di esubero interessate al trattamento CIGS. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 2 dicembre 1994 al 1 giugno 1995 per 5 unita' in esubero interessate al trattamento CIGS. Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996: 1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Dalmine (Bergamo) e Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 1 luglio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Dalmine (Bergamo) e Massa (Massa Carrara), per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 11 agosto 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995; 3) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Arcore (Bergamo), Dalmine (Bergamo), Roncadelle (Brescia) e uffici periferici. Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Arcore (Bergamo), Dalmine (Bergamo), Roncadelle (Brescia) e uffici periferici per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 4) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Arcore (Bergamo), Dalmine (Bergamo), Roncadelle (Brescia) e uffici periferici, per il periodo dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 1 luglio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 5) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Arcore (Bergamo), Dalmine (Bergamo), Roncadelle (Brescia), uffici periferici e dal 1 ottobre 1995 Piombino (Livorno) (ex Tubificio di Piombino) per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 11 agosto 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995; 6) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tubi di qualita' - Gruppo Ilva, con sede in Pero (Milano) e unita' di Pero (Milano), per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 1 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Olmo Motors, con sede in Bergamo e unita' in Caronno Pertusella (Varese), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 24 aprile 1996 al 23 ottobre 1996. Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.