IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, con il quale sono stati previsti, fra l'altro, interventi di urgenza, di ricostruzione e di rimessa in pristino del teatro "La Fenice", danneggiato dall'incendio verificatosi il 29 gennaio 1996; Considerato che con il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge citato e' stata istituita una commissione, presieduta dal prefetto e composta dalle massime autorita' locali, con il compito di individuare gli interventi, e con il comma 3 e' previsto che alla realizzazione degli interventi medesimi si provveda, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, mediante ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista l'ordinanza n. 2421 del 6 febbraio 1996 con la quale si e' provveduto a disciplinare le modalita' di intervento in attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 44/1996; Vista la richiesta datata 2 febbraio 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, con la quale viene rappresentata la necessita' di emanare provvedimento urgente a favore dell'Ente autonomo teatro La Fenice concernente il differimento dei termini per registrazioni, scritture, certificazioni, pagamenti, versamenti erariali e contributivi; Considerato che la suddetta richiesta rientra nelle finalita' del decreto-legge n. 44/1996 e tende a favorire in maniera piu' rapida il ripristino e la riattivazione del teatro; Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Dispone: Art. 1. 1. Nei confronti dell'Ente autonomo teatro La Fenice di Venezia sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dal 29 gennaio al 28 agosto 1996; sono, altresi', sospesi, per lo stesso periodo, i termini relativi agli adempimenti civilistici ed amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate, aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali. 2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le relative modalita' per effettuare gli adempimenti ed i versamenti di cui al comma 1. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 febbraio 1996 Il Presidente: DINI