IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, con  il  quale  sono
stati previsti, fra l'altro, interventi di urgenza e ripristino delle
opere   pubbliche   danneggiate   a  seguito  dell'evento  disastroso
verificatosi a Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996;
  Considerato  che  l'art.  3  del  decreto-legge  citato  affida  al
prefetto di Napoli la realizzazione degli interventi di urgenza e per
evitare  situazioni  di pericolo o maggiori danni a persone o a cose,
nonche' degli interventi di  riparazione  e  ripristino  delle  opere
pubbliche danneggiate;
  Considerato,  altresi', che il medesimo articolo al comma 3 prevede
che i provvedimenti occorrenti per l'effettuazione di tali interventi
siano adottati anche in deroga alle norme  di  contabilita'  generale
dello  Stato,  nel  rispetto  dei  principi generali dell'ordinamento
giuridico, e che ulteriori deroghe possano essere concesse  ai  sensi
dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il prefetto di Napoli, per l'attuazione degli interventi di cui
all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 febbraio  1996,  n.  44,  e'
autorizzato   ad   adottare,   nel  rispetto  dei  principi  previsti
dall'ordinamento giuridico, provvedimenti in deroga, oltre alle norme
di contabilita' generale dello Stato, anche alle seguenti norme:
   decreto-legge   23   gennaio   1982,   n.   9,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
   decreto-legge   5   ottobre   1993,   n.   398,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
   legge 11 febbraio 1994, n. 109,  modificata  dal  decreto-legge  3
aprile  1995,  n.  101,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2
giugno 1995, n. 216, articoli 6, 8, 9, 10, 14, 17, 20,  21,  26,  27,
28, 29, 32 e 34.