IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, con il quale sono stati previsti, fra l'altro, interventi di urgenza e ripristino delle opere pubbliche danneggiate a seguito dell'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996; Considerato che l'art. 3 del decreto-legge citato affida al prefetto di Napoli la realizzazione degli interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, nonche' degli interventi di riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate; Considerato, altresi', che il medesimo articolo al comma 3 prevede che i provvedimenti occorrenti per l'effettuazione di tali interventi siano adottati anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e che ulteriori deroghe possano essere concesse ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Dispone: Art. 1. 1. Il prefetto di Napoli, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, e' autorizzato ad adottare, nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento giuridico, provvedimenti in deroga, oltre alle norme di contabilita' generale dello Stato, anche alle seguenti norme: decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, 8, 9, 10, 14, 17, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 32 e 34.