IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 100;
  Visto  il  regio  decreto-legge  10  novembre  1923, n. 2440, ed il
relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio  1924,  n.
827, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748;
  Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto   il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come
successivamente modificato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio
1995 con il quale sono stati nominati Sottosegretari  di  Stato  alla
grazia  e giustizia l'avvocato Edilberto Ricciardi ed il dott. Donato
Marra;
  Ritenuta la  esigenza  del  conferimento  della  delega  di  talune
competenze del Ministro ai Sottosegretari come sopra citati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I Sottosegretari di Stato, ai fini della attuazione degli indirizzi
indicati dal Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni
e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e
relative  commissioni  per  il  compimento di attivita' richieste dai
lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di  attendervi
personalmente.