IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1995, n. 313, con il quale - in esito al "referendum popolare" dell'11 giugno 1995 in materia di contributi sindacali - sono stati abrogati il "secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300" e l'art. 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297" prorogando di sessanta giorni - decorrenti dalla data di pubblicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica - il termine di entrata in vigore delle citate abrogazioni "al fine di opportunamente riorganizzare il settore in questione e di evitare soluzioni di continuita'"; Vista la direttiva del 3 ottobre 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo aver acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI); Visti i decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1 dicembre 1994 (supplemento ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1994) e i successivi decreti correttivi del 22 settembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 1995 e Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995), con i quali si e' provveduto alla "Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale", che partecipano alle trattative per la stipulazione dei contratti collettivi nazionali dei comparti e delle autonome aree per il personale con qualifica dirigenziale; Vista la lettera prot. n. 4552 del 14 novembre 1995 (pervenuta il 15 novembre 1995), con la quale l'ARAN, in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo del "Contratto collettivo quadro" per la disciplina delle ritenute dei contributi sindacali concordato il 9 novembre 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA, CONFEDIR, RDB/CUB, USPPI ed Unionquadri; Visto il "Testo concordato" in precedenza indicato, che e' stato inviato unitamente ad una "Relazione illustrativa" dell'articolato, nella quale e' precisato - tra l'altro - che il predetto contratto collettivo quadro "non comporta alcun onere finanziario, trattandosi di regolamentazione del meccanismo della delega da parte dei lavoratori al pagamento delle quote di iscrizione alle proprie organizzazioni sindacali"; Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 - il quale prevede che, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri"; Considerato che il predetto testo concordato non risulta in generale in contrasto con la citata direttiva del 3 ottobre 1995 impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 novembre 1995 concernente l'"Autorizzazione alla sottoscrizione" del testo concordato in precedenza citato; Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere Franco Frattini, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione .. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni .." e ad "esercitare .. ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano .. 1) Funzione pubblica"; A nome del Governo; AUTORIZZA ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo del "Contratto collettivo quadro" per la disciplina delle ritenute dei contributi sindacali concordato il 9 novembre 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA, CONFEDIR, RDB/CUB, USPPI ed Unionquadri. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti. Roma, 30 novembre 1995 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica FRATTINI Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1996 Registro n. 98 Atti di Governo, foglio n. 4, in attuazione della deliberazione della sezione del controllo adottata nell'adunanza dell'11 gennaio 1996 con esclusione della parte che si riferisce all'art. 1, lettera c), ultimo comma, del testo concordato del contratto collettivo quadro sui contributi sindacali.