IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 4, comma 14, del decreto-legge  4  dicembre  1995,  n.
515,  che  dispone,  a  decorrere dal 1 gennaio 1996, l'assicurazione
all'INAIL  del  personale  ferroviario  delle  Ferrovie  dello  Stato
S.p.a.;
  Visto  il comma 16 dello stesso art. 4, il quale stabilisce che, ai
fini del pagamento da parte dell'INAIL con la decorrenza di cui sopra
delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995,  nonche'  di  quelle
con   decorrenza   successiva  a  tale  data  determinate  da  eventi
infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro  il  31
dicembre  1995,  le  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  provvederanno al
versamento di una riserva matematica nella misura e con le  modalita'
da  definire,  con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'INAIL e la
Societa' stessa;
  Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1984,  con  cui  sono  state
approvate  le  tabelle  dei  coefficienti  per  il calcolo dei valori
capitali delle rendite erogate dall'INAIL;
  Viste le comunicazioni dell'INAIL  e  delle  Ferrovie  dello  Stato
S.p.a.  in  data,  rispettivamente, 3 gennaio 1996 e 15 gennaio 1996,
concernenti la valutazione degli oneri a carico delle Ferrovie  dello
Stato S.p.a. e del relativo piano di ammortamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ammontare  delle  somme da versarsi da parte delle Ferrovie dello
Stato S.p.a. all'INAIL  a  fronte  degli  oneri  derivanti,  anche  a
seguito  di  contenzioso,  dalle rendite, dalle inabilita' temporanee
assolute e da tutte le altre prestazioni,  comprese  quelle  relative
agli   eventi  infortunistici  ed  alle  manifestazioni  di  malattie
professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, e'  determinato
complessivamente in lire 350 miliardi.