IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 4, comma 14, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, che dispone, a decorrere dal 1 gennaio 1996, l'assicurazione all'INAIL del personale ferroviario delle Ferrovie dello Stato S.p.a.; Visto il comma 16 dello stesso art. 4, il quale stabilisce che, ai fini del pagamento da parte dell'INAIL con la decorrenza di cui sopra delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonche' di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, le Ferrovie dello Stato S.p.a. provvederanno al versamento di una riserva matematica nella misura e con le modalita' da definire, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'INAIL e la Societa' stessa; Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1984, con cui sono state approvate le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali delle rendite erogate dall'INAIL; Viste le comunicazioni dell'INAIL e delle Ferrovie dello Stato S.p.a. in data, rispettivamente, 3 gennaio 1996 e 15 gennaio 1996, concernenti la valutazione degli oneri a carico delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e del relativo piano di ammortamento; Decreta: Art. 1. L'ammontare delle somme da versarsi da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.a. all'INAIL a fronte degli oneri derivanti, anche a seguito di contenzioso, dalle rendite, dalle inabilita' temporanee assolute e da tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, e' determinato complessivamente in lire 350 miliardi.