IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 29 maggio 1982, n. 308;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante:  "Norme  per
l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle
fonti rinnovabili di energia";
  Visti gli articoli 8, 10 e 13 della suddetta legge che prevedono la
concessione  di  contributi  i  conto  capitale  a  sostegno dell'uso
razionale dell'energia, del contenimento dei consumi di energia nella
produzione e nell'utilizzo  di  manufatti,  dell'utilizzazione  delle
fonti  rinnovabili  di energia, della riduzione dei consumi specifici
di energia nei processi produttivi, della  piu'  rapida  sostituzione
degli  impianti  in particolare nei settori a piu' elevata intensita'
energetica;
  Visto in particolare l'art. 9 della citata  legge  n.  10/1991  che
assegna  al  CIPE  il  compito di provvedere alla ripartizione tra le
regioni e le province autonome di  Trento  e  Bolzano  dei  fondi  in
relazione  a  ciascuno  degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e
13;
  Visto il decreto del Ministro dell'industria del 15  febbraio  1991
recante  direttive  alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano per uniformare i criteri di  valutazione  delle  domande,  le
procedure   e  le  modalita'  di  concessione  e  di  erogazione  dei
contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10;
  Viste le delibere CIPE dell'8 ottobre 1991, del 30 dicembre 1992  e
del  26  marzo  1993 con cui sono stati ripartiti tra le regioni e le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  i  fondi  relativi  agli
stanziamenti per gli anni 1991 e 1992 della citata legge n. 10/1991;
  Vista  la  nota  18  settembre  1995 con la quale la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  autorizza,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'art.  2,  comma  6,  del  decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con  modificazioni,  in  legge  22  marzo  1995,  n.  85,
l'assunzione  degli impegni di spesa a carico del capitolo 7716 dello
stato di previsione del Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato per il 1995 nei limiti di 41,031 miliardi;
  Vista   la   proposta   di   ripartizione  avanzata  dal  Ministero
dell'industria con nota n. 835174 del  24  novembre  1995,  formulata
sulla  base  del  parere  del  comitato  tecnico  di collaborazione e
coordinamento tra  il  Ministero  dell'industria,  le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  istituito con decreto del
Ministro dell'industria in data 29 maggio 1991;
  Ritenuto, in  considerazione  delle  difficolta'  incontrate  dalle
regioni  nell'istruttoria  dei  progetti,  in  particolare per quanto
concerne l'adozione di  un  criterio  obiettivo  ed  univoco  per  la
misurazione  del risparmio energetico, di condividere con riferimento
all'anno 1995, i criteri proposti dal Ministro dell'industria;
  Considerato  che  le  regioni  Valle  d'Aosta  e  Molise  non hanno
presentato   documentata   richiesta   di    fondi    al    Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              Delibera:
  Ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la somma di
lire  41,031  miliardi,  stanziata  per  il 1995, e' ripartita tra le
regioni - come riportato nella colonna C della tabella 1 che fa parte
integrante  della  presente  delibera  -  in   base   alla   seguente
metodologia:
   il   100%  dell'ammontare  complessivo  e'  ripartito  secondo  le
percentuali di cui alla tabella  1,  colonna  B,  determinate  tenuto
conto  della media delle percentuali di ripartizione fissata dal CIPE
sulla base degli stanziamenti previsti rispettivamente dalla legge n.
308/1982  e  successivi  rifinanziamenti  (tabella  1,   colonna   A)
ricalcolate   ridistribuendo   nelle   stesse  proporzioni  le  somme
destinate alle regioni Valle d'Aosta e Molise che per l'anno 1995 non
hanno  presentato  documentata  richiesta  di  fondi   al   Ministero
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato. Pertanto il 100%
dei fondi disponibili e' ripartito tra le regioni secondo la  tabella
1, colonna C.
  A  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma di Trento e Bolzano e'
demandata la  ripartizione  dei  fondi  assegnati  per  le  finalita'
previste dagli articoli 8, 10 e 13 della legge
9 gennaio 1991, n. 10.
   Roma, 21 dicembre 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 26