IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge n. 963 del 29 novembre 1980 che autorizza l'adesione
dell'Italia al trattato sull'Antartide  firmato  a  Washington  il  1
dicembre 1959;
  Vista   la   legge   n.  284  del  10  giugno  1985  che  autorizza
l'effettuazione  di  un  programma   di   ricerche   scientifiche   e
tecnologiche  in  Antartide  per  il periodo 1985-1991, individua gli
organismi competenti in materia di predisposizione,  approvazione  ed
attuazione del programma e definisce le relative procedure;
  Vista  la  legge  n.  380  del 27 novembre 1991 che detta norme sui
programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide
e che in particolare:
   all'art. 2.3 prevede l'approvazione, con  cadenza  triennale,  dei
programmi per il successivo quinquennio;
   all'art.  2.4 indica in una percentuale "non inferiore di norma al
20%"  la  quota  delle  risorse  da  riservare  a   ricerche   svolte
nell'ambito di collaborazioni internazionali;
   all'art. 6 autorizza la spesa complessiva di lire 390 miliardi per
il periodo 1991-1996;
  Vista  la  legge  n.  243  del  19  luglio 1993, di conversione del
decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993, che all'art. 7.2  indica  in
15  miliardi  la riduzione da apportare al finanziamento previsto per
il 1993 dalla citata legge n. 380 del 1991;
  Vista la legge n. 538 del 24 dicembre 1993 (legge finanziaria 1994)
che alla tabella F quantifica in complessivi 65 miliardi nel triennio
1994-1996 le riduzioni da apportare al finanziamento  previsto  dalla
citata legge n. 380 del 1991;
  Vista  la  propria  delibera  del  12 agosto 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 219 del 17 settembre 1992, di approvazione  del
programma  quinquennale  di  ricerca  scientifica  e  tecnologica  in
Antartide per il periodo 1992-1996;
  Visto  il  programma  quinquennale   di   ricerca   scientifica   e
tecnologica   per   gli   anni   1996-2000,  trasmesso  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica  con  nota
n. 9654 del 26 settembre 1995;
  Visti  i  pareri  favorevoli espressi dal Consiglio nazionale della
scienza e della tecnologia nella riunione del 17 maggio  1995  e  dal
Comitato  consultivo interministeriale per l'Antartide nella riunione
del 10 luglio 1995;
  Considerata la necessita', pur in un quadro di rigore  finanziario,
di  assicurare la continuita' dell'impegno nazionale in Antartide sia
per l'importanza delle ricerche che solo in tale area possono  essere
svolte,  sia  per  evitare  che  sia vanificato lo sforzo finanziario
sostenuto negli anni precedenti;
  Considerata la residua disponibilita' di risorse sugli stanziamenti
previsti dalla legge  n.  380  del  1991,  al  netto  dei  successivi
provvedimenti di riduzione precedentemente citati;
  Tenuto  conto  della  rilevante  incidenza  sul programma dei costi
logistici imposti dalla particolare natura dell'ambiente antartico  e
dalle  distanze  di  questo  dal  territorio  nazionale nonche' della
opportunita' di ricercare i modi  per  razionalizzare  tali  voci  di
costo, con particolare riferimento alla componente trasporto navale;
  Condivisa la proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica,  di  assicurare  la coerenza fra data di
approvazione del programma e tempi  di  effettivo  svolgimento  delle
attivita' previste, facendo decorrere il piano dal 1996 piuttosto che
dal 1995;
  Udita  la  relazione  del  Sottosegretario  di  Stato della ricerca
scientifica e tecnologica;
                               Approva
il programma quinquennale di ricerca  scientifica  e  tecnologica  in
Antartide  da  svolgersi  nel periodo 1996-2000, che prevede un costo
complessivo per il quinquennio valutato in 280 miliardi.
  L'attivazione del programma, per la parte eccedente le  risorse  al
momento   disponibili   sara'  condizionata  dall'approvazione  della
relativa legislazione pluriennale di finanziamento.
  Con i programmi esecutivi annuali, da definire ai  sensi  dell'art.
2,  punto  3,  della  legge  n. 284/1985 e dell'art. 2 della legge n.
380/1991, verranno dettagliati i singoli progetti  di  ricerca  ed  i
relativi  costi  e tempi di esecuzione, nonche' l'articolazione delle
spese relative alle attivita' di ricerca da  effettuarsi  nell'ambito
di  collaborazioni  internazionali,  in  applicazione  della quota di
riserva prevista dall'art. 2, punto 4, della legge n. 380/1991.
  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica   e
tecnologica  curera' il coordinamento delle attivita' da svolgersi in
Antartide con quelle di altri programmi ed iniziative pubbliche,  con
particolare  riguardo al trasferimento ed all'utilizzazione sul piano
applicativo delle conoscenze acquisite nel settore  delle  tecnologie
avanzate, riferendone nella relazione annuale di cui all'art. 2 della
legge n. 284/1985.
  Nell'ambito della suddetta relazione il Ministro dell'universita' e
della  ricerca  scientifica e tecnologica informera' dettagliatamente
circa la determinazione del fabbisogno a consuntivo per la spedizione
conclusasi nel primo semestre di ciascun anno e delle  previsioni  di
spesa per quella da intraprendere nell'anno stesso.
                               Invita
il   Ministro   dell'universita'   e   della  ricerca  scientifica  e
tecnologica,  a  valutare,  ai  fini  della  legge   pluriennale   di
finanziamento  del  programma,  anche  nel  quadro  delle complessive
esigenze  del  sistema  scientifico  nazionale,  la  convenienza   di
confermare  l'attuale sistema contrattuale per l'utilizzo di un mezzo
navale con capacita' cargo, idoneo ad operazioni nell'area  antartica
ovvero di promuoverne l'acquisto. Roma, 21 dicembre 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 30