IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge n. 963 del 29 novembre 1980 che autorizza l'adesione dell'Italia al trattato sull'Antartide firmato a Washington il 1 dicembre 1959; Vista la legge n. 284 del 10 giugno 1985 che autorizza l'effettuazione di un programma di ricerche scientifiche e tecnologiche in Antartide per il periodo 1985-1991, individua gli organismi competenti in materia di predisposizione, approvazione ed attuazione del programma e definisce le relative procedure; Vista la legge n. 380 del 27 novembre 1991 che detta norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide e che in particolare: all'art. 2.3 prevede l'approvazione, con cadenza triennale, dei programmi per il successivo quinquennio; all'art. 2.4 indica in una percentuale "non inferiore di norma al 20%" la quota delle risorse da riservare a ricerche svolte nell'ambito di collaborazioni internazionali; all'art. 6 autorizza la spesa complessiva di lire 390 miliardi per il periodo 1991-1996; Vista la legge n. 243 del 19 luglio 1993, di conversione del decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993, che all'art. 7.2 indica in 15 miliardi la riduzione da apportare al finanziamento previsto per il 1993 dalla citata legge n. 380 del 1991; Vista la legge n. 538 del 24 dicembre 1993 (legge finanziaria 1994) che alla tabella F quantifica in complessivi 65 miliardi nel triennio 1994-1996 le riduzioni da apportare al finanziamento previsto dalla citata legge n. 380 del 1991; Vista la propria delibera del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 17 settembre 1992, di approvazione del programma quinquennale di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide per il periodo 1992-1996; Visto il programma quinquennale di ricerca scientifica e tecnologica per gli anni 1996-2000, trasmesso dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con nota n. 9654 del 26 settembre 1995; Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia nella riunione del 17 maggio 1995 e dal Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide nella riunione del 10 luglio 1995; Considerata la necessita', pur in un quadro di rigore finanziario, di assicurare la continuita' dell'impegno nazionale in Antartide sia per l'importanza delle ricerche che solo in tale area possono essere svolte, sia per evitare che sia vanificato lo sforzo finanziario sostenuto negli anni precedenti; Considerata la residua disponibilita' di risorse sugli stanziamenti previsti dalla legge n. 380 del 1991, al netto dei successivi provvedimenti di riduzione precedentemente citati; Tenuto conto della rilevante incidenza sul programma dei costi logistici imposti dalla particolare natura dell'ambiente antartico e dalle distanze di questo dal territorio nazionale nonche' della opportunita' di ricercare i modi per razionalizzare tali voci di costo, con particolare riferimento alla componente trasporto navale; Condivisa la proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di assicurare la coerenza fra data di approvazione del programma e tempi di effettivo svolgimento delle attivita' previste, facendo decorrere il piano dal 1996 piuttosto che dal 1995; Udita la relazione del Sottosegretario di Stato della ricerca scientifica e tecnologica; Approva il programma quinquennale di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide da svolgersi nel periodo 1996-2000, che prevede un costo complessivo per il quinquennio valutato in 280 miliardi. L'attivazione del programma, per la parte eccedente le risorse al momento disponibili sara' condizionata dall'approvazione della relativa legislazione pluriennale di finanziamento. Con i programmi esecutivi annuali, da definire ai sensi dell'art. 2, punto 3, della legge n. 284/1985 e dell'art. 2 della legge n. 380/1991, verranno dettagliati i singoli progetti di ricerca ed i relativi costi e tempi di esecuzione, nonche' l'articolazione delle spese relative alle attivita' di ricerca da effettuarsi nell'ambito di collaborazioni internazionali, in applicazione della quota di riserva prevista dall'art. 2, punto 4, della legge n. 380/1991. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica curera' il coordinamento delle attivita' da svolgersi in Antartide con quelle di altri programmi ed iniziative pubbliche, con particolare riguardo al trasferimento ed all'utilizzazione sul piano applicativo delle conoscenze acquisite nel settore delle tecnologie avanzate, riferendone nella relazione annuale di cui all'art. 2 della legge n. 284/1985. Nell'ambito della suddetta relazione il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica informera' dettagliatamente circa la determinazione del fabbisogno a consuntivo per la spedizione conclusasi nel primo semestre di ciascun anno e delle previsioni di spesa per quella da intraprendere nell'anno stesso. Invita il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a valutare, ai fini della legge pluriennale di finanziamento del programma, anche nel quadro delle complessive esigenze del sistema scientifico nazionale, la convenienza di confermare l'attuale sistema contrattuale per l'utilizzo di un mezzo navale con capacita' cargo, idoneo ad operazioni nell'area antartica ovvero di promuoverne l'acquisto. Roma, 21 dicembre 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 30