IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella
legge 19 novembre 1990, n. 334, recante tra l'altro disposizioni  per
il  finanziamento  della  maggiore  spesa sanitaria relativa all'anno
1990;
  Visto,  in  particolare,  l'art.   3,   comma   3,   del   predetto
decreto-legge  15  settembre  1990, n. 262, convertito nella legge 19
novembre  1990,  n.  334,  il   quale   stabilisce   che   la   spesa
effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse e gli
oneri  derivanti  dalle  anticipazioni  straordinarie  di  cassa sono
assunti a carico delle regioni  e  delle  province  autonome  e  sono
finanziati con operazioni di mutuo con oneri di ammortamento a carico
dello Stato, fino alla concorrenza di L. 90.000 a cittadino residente
per ciascuna regione o provincia autonoma;
  Visto, altresi', l'art. 3, comma 3-bis, del citato decreto-legge n.
262/1990, convertito nella legge n. 334/1990, il quale stabilisce che
alla differenza residua si fa fronte quanto al 25% con oneri a carico
delle  regioni  e  delle  province  autonome e quanto al 75% mediante
accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato;
  Considerato che in base al comma 3-quater  del  piu'  volte  citato
decreto-legge  n.  262/1990,  convertito  nella legge n. 334/1990, al
pagamento delle rate di ammortamento provvedono le regioni mutuatarie
mediante utilizzo di una quota del Fondo sanitario nazionale di parte
corrente all'uopo prevista e vincolata;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernenti   il   riordino   della
disciplina  in  materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
  Vista la proposta del Ministro della sanita'  in  data  1  dicembre
1995  concernente  l'assegnazione  alle  regioni  e province autonome
interessate della somma complessiva  di  L.  909.376.378.279  per  il
pagamento  delle  rate  di  ammortamento  scadute il 31 dicembre 1995
relative ai  mutui  assunti  per  il  ripiano  della  maggiore  spesa
sanitaria per l'esercizio finanziario 1990;
  Ritenuto,  pertanto, di dover procedere alla copertura dei relativi
oneri di ammortamento per il secondo  semestre  1995,  con  le  quote
appositamente  vincolate  del  Fondo  sanitario nazionale 1995, parte
corrente;
  Considerato che la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome ha espresso, in data 30
marzo 1994, parere favorevole in ordine a tutte  le  future  proposte
d'assegnazione  delle  quote  vincolate del Fondo sanitario nazionale
per il rimborso complessivo delle rate di ammortamento dei  mutui  in
questione;
                              Delibera:
  A  valere  sulle  disponibilita' del Fondo sanitario nazionale anno
1995, parte corrente, e' assegnata alle regioni e  province  autonome
interessate,   per  le  finalita'  indicate  in  premessa,  la  somma
complessiva di L. 909.376.378.279 nella misura degli importi indicati
per  ciascuna  di  esse  nella  tabella  in  allegato,  che  fa parte
integrante della presente deliberazione.
   Roma, 21 dicembre 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 32