AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457". Il D.L. n. 457/1995, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996). Art. 1. 1. I termini di cui al comma 1, primo periodo, ed al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono differiti al 30 aprile 1996. (( 1-bis. Al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre )) (( 1993, n. 537, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: )) "e-bis) (( conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale ))". Riferimenti normativi: - Il primo periodo del comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 251/1995 (Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza) prevede che: "Il termine di cui all'art. 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (v. appresso, n.d.r.), e' differito al 31 ottobre 1995". - Il comma 3 dell'art. 1 del citato D.L. n. 251/1995 prevede che: "Dal 1 gennaio 1995 e fino al perfezionamento degli adempimenti di cui all'art. 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e comunque non oltre il 31 ottobre 1995, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, sono aumentati del 5 per cento rispetto all'importo applicato per l'anno 1994. Ciascun pagamento sara' arrotondato alle 500 lire superiori o inferiori". - Il testo dell'art. 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), come sopra modificato, e' il seguente: "A decorrere dall'anno 1995, la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 (recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, n.d.r.), e successive modificazioni ed integrazioni, e' annualmente determinata, con le procedure di cui all'art. 8 della medesima legge, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, su proposta dei Ministri dei trasporti e della navigazione e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi: a) progressivo allineamento ai livelli medi europei; b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno; c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensita' del traffico nei diversi periodi della giornata; d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali; e-bis) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale".