AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . . ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla  base  del  decreto-legge 3 novembre 1995, n.
457". Il  D.L.  n.  457/1995,  di  contenuto  pressoche'  analogo  al
presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei
termini  costituzionali  (il  relativo comunicato e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996).
                               Art. 1.
  1. I termini di cui al comma  1,  primo  periodo,  ed  al  comma  3
dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono differiti
al 30 aprile 1996.
(( 1-bis. Al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre     ))
(( 1993, n. 537, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:        ))
  "e-bis) (( conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale ))".
          Riferimenti normativi:
             - Il primo periodo del comma 1 dell'art. 1 del  D.L.  n.
          251/1995  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  gestioni
          aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti
          a servizi di emergenza) prevede che:  "Il  termine  di  cui
          all'art. 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
          (v. appresso, n.d.r.), e' differito al 31 ottobre 1995".
             -  Il  comma  3  dell'art. 1 del citato D.L. n. 251/1995
          prevede che:  "Dal 1 gennaio 1995 e fino al perfezionamento
          degli adempimenti di cui all'art. 10, comma 10, della legge
          24 dicembre 1993, n.  537,  e  comunque  non  oltre  il  31
          ottobre  1995,  i  diritti aeroportuali di cui alla legge 5
          maggio  1976,  n.  324,  sono  aumentati  del  5  per cento
          rispetto all'importo applicato  per  l'anno  1994.  Ciascun
          pagamento  sara'  arrotondato  alle  500  lire  superiori o
          inferiori".
             - Il testo  dell'art.  10,  comma  10,  della  legge  24
          dicembre  1993,  n.  537  (Interventi correttivi di finanza
          pubblica), come sopra modificato, e' il seguente:
             "A decorrere  dall'anno  1995,  la  misura  dei  diritti
          aeroportuali  di  cui  alla  legge  5  maggio  1976, n. 324
          (recante nuove norme in materia di diritti per l'uso  degli
          aeroporti  aperti  al  traffico  aereo  civile,  n.d.r.), e
          successive modificazioni ed  integrazioni,  e'  annualmente
          determinata,  con  le  procedure  di  cui  all'art. 8 della
          medesima legge, sulla base di criteri stabiliti  dal  CIPE,
          su  proposta dei Ministri dei trasporti e della navigazione
          e delle finanze, entro centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore della presente legge, tenendo conto dei
          seguenti obiettivi:
               a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;
               b) differenziazione  tra  gli  scali  aeroportuali  in
          funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;
               c)   applicazione,  per  ciascuno  scalo,  di  livelli
          tariffari differenziati  in  relazione  all'intensita'  del
          traffico nei diversi periodi della giornata;
               d)   correlazione   con   il   livello  qualitativo  e
          quantitativo dei servizi offerti;
               e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi,
          in base  a  criteri  di  efficienza  e  di  sviluppo  delle
          infrastrutture aeroportuali;
              e-bis)   conseguimento   degli   obiettivi   di  tutela
          ambientale".