IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-1990; Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalita' stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita' in data 23 settembre 1993; Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanita'; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, tra l'altro, disposizioni per l'armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 3 del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dei sopracitati progetti di edilizia sanitaria, nonche' il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti; Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanita' in data 10 febbraio 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994 - con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito nella legge n. 492/1993; Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1989 con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990; Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990 - con la quale e' stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanita' per il triennio 1989-1991; Viste le istanze presentate in conformita' alla sopracitata circolare delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, per il finanziamento di alcune opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria; Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi al finanziamento i seguenti progetti: Mutuo a carico dello Stato (*) Regioni Progetto (in milioni USL/Azienda di lire) - - - Emilia-Romagna: Azienda USL Modena Ristrutturazione 1.600 ed ampliamento del poliambulatorio di Montefiorino (Modena) Liguria: Azienda USL 3 Installazione di un 1.235 tomografo assiale computerizzato nell'Ospedale S. Carlo di Voltri (Genova) Toscana: Azienda USL 5 Realizzazione di una 3.477 RSA per anziani con annesso centro diurno in via Avanzi - Pisa Azienda USL 6 Realizzazione di una 3.845 RSA per anziani in Cecina (Livorno) Azienda USL 7 Realizzazione di una 3.050 RSA per anziani con annesso centro diurno in Chiusdino (Siena) Restano a carico delle regioni eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA dal decreto-legge n. 331/1993, convertito nella legge n. 427/1993, richiamato in premessa. ____________ (*) Al netto della quota del 5% a carico delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991. Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procedera' alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione. Roma, 29 dicembre 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 46