IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  che
autorizza  un  programma  pluriennale  di  interventi  in  materia di
ristrutturazione  edilizia  e  di  ammodernamento   tecnologico   del
patrimonio  sanitario  pubblico  e  di realizzazione di residenze per
anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo  complessivo  di
30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-1990;
  Visto  il  citato  comma  1  che  autorizza  le  regioni e province
autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di  mutuo  con
la  BEI,  con  la  Cassa  depositi  e  prestiti e con gli istituti ed
aziende di  credito  all'uopo  abilitati,  per  il  finanziamento  di
progetti  di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della
spesa ammissibile, secondo  le  modalita'  stabilite  da  ultimo  con
decreto  del  Ministro  del  tesoro di concerto con il Ministro della
sanita' in data 23 settembre 1993;
  Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993,  n.  396,  convertito  nella
legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di
edilizia  sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni
alla procedura prevista dall'art.  20  della  legge  n.  67/1988  per
l'approvazione  dei progetti di investimento ricompresi nel Programma
nazionale straordinario di investimenti in sanita';
  Visto il decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito  nella
legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, tra l'altro, disposizioni per
l'armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, che fissa
il  termine  per  la predisposizione e l'approvazione, da parte delle
regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti  di
cui  all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.  412, dei
sopracitati progetti di edilizia sanitaria, nonche' il termine per il
successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;
  Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione
economica e del Ministro della sanita' in data  10  febbraio  1994  -
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 52 del 4
marzo 1994 - con la  quale  vengono  indicate  le  procedure  che  le
regioni,  le  province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui
all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991,  n.  412,  devono
seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi
del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito nella
legge n. 492/1993;
  Vista  la  propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre  1989  con  la  quale
sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province
autonome   di   Trento  e  Bolzano  possono  contrarre  nel  triennio
1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti  dallo
stesso  art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in
3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
  Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990  -  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990
-   con   la   quale   e'  stato  approvato  il  Programma  nazionale
straordinario di investimenti in sanita' per il triennio 1989-1991;
  Viste   le  istanze  presentate  in  conformita'  alla  sopracitata
circolare delle regioni Emilia-Romagna, Liguria  e  Toscana,  per  il
finanziamento  di  alcune  opere  comprese  nel  Programma  nazionale
straordinario di edilizia sanitaria;
  Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17
dicembre 1986, n. 878, al nucleo  ispettivo  per  la  verifica  degli
investimenti   pubblici   del   Ministero   del   bilancio   e  della
programmazione economica  in  materia  di  verifica  sullo  stato  di
realizzazione  delle  opere  previste  da  programmi  di investimento
pubblico;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  A valere sulle autorizzazioni di spesa di  cui  all'art.  20  della
legge  11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi al finanziamento i seguenti
progetti:
                                                      Mutuo a carico
                                                      dello Stato (*)
   Regioni                    Progetto                 (in milioni
USL/Azienda                                              di lire)
    -                           -                           -
 Emilia-Romagna:   Azienda USL Modena Ristrutturazione         1.600
                    ed ampliamento del poliambulatorio
                    di Montefiorino (Modena)
Liguria:           Azienda USL 3 Installazione di un           1.235
                    tomografo assiale computerizzato
                    nell'Ospedale S. Carlo di Voltri
                    (Genova)
Toscana:           Azienda USL 5 Realizzazione di una          3.477
                    RSA per anziani con annesso centro
                    diurno in via Avanzi - Pisa
                   Azienda USL 6 Realizzazione di una          3.845
                    RSA per anziani in Cecina (Livorno)
                   Azienda USL 7 Realizzazione di una          3.050
                    RSA per anziani con annesso centro
                    diurno in Chiusdino (Siena)
  Restano a carico delle regioni eventuali maggiori  oneri  derivanti
dalle  modifiche  apportate  alle  aliquote  IVA dal decreto-legge n.
331/1993, convertito nella legge n. 427/1993, richiamato in premessa.
____________
   (*) Al netto della quota del 5%  a  carico  delle  regioni,  delle
province  autonome  e  degli  enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge n. 412/1991.
  Il nucleo ispettivo per la  verifica  degli  investimenti  pubblici
procedera'  alle  verifiche  di  competenza, informando il CIPE della
regolare attuazione della presente deliberazione.
   Roma, 29 dicembre 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 46