LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista  la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto in particolare l'art. 3, lettera f), sub art. 1, della citata
legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto in particolare l'art. 20, commi 1 e 2, della citata  legge  2
gennaio 1991, n. 1;
  Visto  il  regolamento  per il funzionamento del sistema telematico
delle borse valori, approvato con delibera n. 8221 del 12  luglio1994
e le successive modifiche ed integrazioni;
  Considerata  l'opportunita'  di  introdurre  modalita'  apposite di
negoziazione  telematica  per  i  "contratti  a  premio  a  contante"
disciplinati dalla delibera n. 9790 del 13 febbraio 1996;
                              Delibera:
  Il  regolamento  per  il funzionamento del sistema telematico delle
borse valori citato in  premessa  e'  modificato  ed  integrato  come
segue:
  1.  Dopo  la  lettera  q)  dell'art.  2  sono  aggiunte le seguenti
lettere:
   " r) 'mercato telematico  per  la  negoziazione  dei  contratti  a
premio a contante' (MPR) designa il sistema di negoziazione avente ad
oggetto  contratti  a  premio  di  cui  alla  delibera n. 9790 del 13
febbraio 1996;
    s)  'premio'  designa  il  prezzo  della  facolta'  oggetto   del
contratto a premio a contante;
    t)  'base' designa, il prezzo, stabilito nel contratto a premio a
contante, al  quale  viene  regolata  la  compravendita  in  caso  di
esercizio della facolta';
    u)  'serie'  designa  i contratti a premio a contante relativi al
medesimo valore mobiliare sottostante, che attribuiscono la  medesima
facolta' e che hanno la stessa base e scadenza.".
  2. Dopo l'art. 94 e' inserito il seguente titolo:
                             " TITOLO IX
MERCATO TELEMATICO PER LA NEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI A PREMIO A
   CONTANTE (MPR).
                               Capo I
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
                              Art. 95.
                        Funzioni del sistema
   1.  Il sistema consente agli operatori autorizzati la negoziazione
di contratti a premio 'Dont', 'Put', 'Stellage', 'Strap' e 'Strip'  i
cui valori mobiliari
sottostanti sono azioni, obbligazioni convertibili, warrant
quotati in borsa e diritti di opzione ivi negoziati.
   2. Il sistema visualizza un book di negoziazione per le sole serie
per le quali sia stata immessa almeno una proposta di negoziazione.
                               Capo II
                       FASI DELLA NEGOZIAZIONE
                              Art. 96.
                       Fase di sottoscrizione
   1. Nella fase di sottoscrizione gli operatori autorizzati possono:
    a)  immettere,  modificare  e cancellare proposte di negoziazione
sia in conto proprio che in conto terzi;
    b)  sottoscrivere,  con  le  modalita'  previste  nell'art.  100,
proposte di negoziazione dando luogo alla conclusione dei contratti.
                              Art. 97.
                          Fase di chiusura
   1.  Nella  fase  di  chiusura  il  sistema inibisce l'accesso alle
funzioni di negoziazione  e  cancella  le  proposte  di  negoziazione
ineseguite totalmente o parzialmente.
                              Capo III
                      MODALITA' DI NEGOZIAZIONE
                              Art. 98.
                Tipologia di proposta di negoziazione
   1. Possono essere immesse nel sistema esclusivamente proposte 'con
limite   di   prezzo'   per  esecuzione  alle  condizioni  di  prezzo
specificate.  Le  proposte  immesse  restano  visualizzate,  se   non
eseguite  totalmente o parzialmente, sino alla cancellazione da parte
dell'operatore proponente oppure sino al termine della  seduta  nella
quale la proposta e' stata immessa.
   2.  Per  ciascuna  serie  la  base  indicata  nella  proposta deve
rispettare lo scarto minimo stabilito dall'organo di controllo  nelle
norme di attuazione.
                              Art. 99.
               Modalita' di ordinamento delle proposte
   1.  Per  ciascuna  serie  il  sistema  provvede,  a seguito di una
immissione, modifica o cancellazione di proposta o  alla  conclusione
di  un  contratto, ad ordinare le proposte stesse in un apposito book
in ordine di prezzo decrescente per le compere  e  crescente  per  le
vendite e, a parita' di prezzo, in relazione alla priorita' temporale
di immissione.
                              Art. 100.
               Modalita' di conclusione dei contratti
   1.   Il   sistema   consente   agli   operatori   autorizzati   di
sottoscrivere, mediante applicazione, le proposte esposte sul book  e
conclude automaticamente, per ogni proposta sottoscritta, il relativo
contratto.  La  quantita'  della  proposta  sottoscritta e' pari alla
quantita' visualizzata della proposta esposta, salvo che  l'operatore
in  applicazione  non  specifichi  una quantita' minore, comunque non
inferiore  al  lotto  minimo   di   contrattazione.   Nel   caso   di
sottoscrizione contemporanea di piu' proposte, la quantita' che viene
sottoscritta  e'  pari  alla somma delle quantita' visualizzate delle
proposte selezionate fatta salva  la  possibilita'  di  sottoscrivere
parzialmente la quantita' dell'ultima proposta selezionata.
   2.  La  sottoscrizione  avviene  rispettando  l'ordinamento  delle
proposte secondo la priorita' di prezzo e di tempo di immissione.
   3. Il sistema consente, tramite apposita funzione, l'immissione di
contratti conclusi con una controparte  predeterminata  a  condizione
che  il prezzo di esecuzione del contratto sia compreso tra il prezzo
della migliore proposta in compera ed in vendita presenti sul mercato
al momento dell'immissione.
                               Capo IV
                     INFORMAZIONI AGLI OPERATORI
                              Art. 101.
              Informazioni nella fase di sottoscrizione
   1.  Nella fase di sottoscrizione gli operatori autorizzati possono
prendere visione di tutte le proposte presenti sul  book  relative  a
ciascuna serie suddivise tra proposte in compera ed in vendita.
   2.  Il sistema rende disponibili agli operatori autorizzati almeno
le seguenti informazioni:
   tipo premio;
   scadenza;
   base;
   prezzo di riferimento, di cui all'art. 49,  del  valore  mobiliare
sottostante;
   prezzo  e  quantita'  dell'ultimo  contratto  concluso  ed  ora di
conclusione;
   quantita' totali in compera ed in vendita;
   ora di elaborazione richiesta.
   3. Il sistema  consente  inoltre  agli  operatori  autorizzati  di
prendere visione delle seguenti informazioni elaborate dal sistema:
   sintesi proprie proposte per singolo valore mobiliare sottostante;
   sintesi propri contratti per singolo valore mobiliare.
                               Capo VI
                      INFORMAZIONI AL PUBBLICO
                              Art. 102.
              Informativa nella fase di sottoscrizione
   1.  Nella fase di sottoscrizione il sistema telematico fornisce al
pubblico, ad intervalli di tempo determinati e  per  ciascuna  serie,
almeno le seguenti informazioni:
   prezzo  e  quantita'  dell'ultimo  contratto  concluso  ed  ora di
conclusione;
   prezzo e quantita' della migliore proposta  in  acquisto  e  della
migliore proposta in vendita.
   2.  Al  termine  della  fase  di  sottoscrizione  il sistema rende
inoltre disponibili per ciascuna serie le seguenti informazioni:
   prezzo medio ponderato relativo all'intera quantita' trattata;
   quantita' scambiata nella seduta;
   numero di contratti conclusi nella seduta;
   prezzo minimo e massimo della seduta.
                              Art. 103.
                     Listino ufficiale di borsa
   1. Il modello di listino ufficiale espone per ogni serie almeno le
informazioni indicate all'art. 102, comma 2.
                              Capo VII
                      FUNZIONI DI SUPERVISIONE
                              Art. 104.
               Controlli automatici della regolarita'
                        delle contrattazioni
   1. La Consob determina, con le norme di attuazione di cui all'art.
106,  le  condizioni  generali  di  negoziazione  richieste  per   il
controllo  automatico  da  parte  del sistema della regolarita' delle
negoziazioni.
                              Art. 105.
          Interventi sullo svolgimento delle contrattazioni
   1. In tutte le fasi della seduta l'organo di controllo, sulla base
dei  provvedimenti  adottati  sul  mercato   del   valore   mobiliare
sottostante,  sospende  o  riammette  le  contrattazioni a premio sui
valori mobiliari interessati.
   2.  La  Consob puo' anche procedere alla temporanea sospensione di
un operatore autorizzato sia su richiesta di quest'ultimo sia  quando
detta  sospensione  si  renda  necessaria  per assicurare il regolare
svolgimento  delle  contrattazioni  sul  mercato  telematico  per  la
negoziazione  dei contratti a premio a contante (MPR) sia nel caso in
cui  un  analogo  provvedimento  abbia  interessato  l'operatore  sul
mercato sottostante.
   3. La Consob puo' disporre entro il termine della stessa seduta di
borsa,  su concorde richiesta motivata dagli operatori contraenti, la
cancellazione di contratti conclusi tramite il sistema telematico per
la negoziazione dei contratti a premio a contante (MPR).
                              TITOLO X
                  DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
                              Art. 106.
                         Norme di attuazione
   1.  Con  apposita  delibera  la  Consob  stabilisce  le  norme  di
attuazione del presente regolamento.".
  3.  Nelle  disposizioni sottoelencate, le parole "all'art. 84" sono
sostituite con le parole "all'art. 106":
   art. 30, comma 2;
   art. 31, comma 2;
   art. 61, comma 1.
  4. La presente delibera entrera' in vigore dal 19 febbraio  1996  e
sara'  inviata al Consiglio di borsa che ne curera' la diffusione nei
modi d'uso. Essa  sara'  altresi'  pubblicata  nel  bollettino  della
Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 13 febbraio 1995
                                              Il presidente: BERLANDA