Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, alle pagine 38 e 39, dopo l'art. 35 e prima delle firme apposte in calce al decreto medesimo, si devono intendere inseriti i seguenti articoli 36 e 37, nonche' la data di emanazione del decreto: "Art. 36. (Collegio arbitrale) 1. Tutte le controversie comunque relative alla presente convenzione, ivi comprese quelle concernenti l'indennizzo e la provvisionale, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro 60 giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da cinque membri, due nominati dall'Amministrazione, due dalla Societa' ed il quinto nominato d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza anche di una sola delle parti. 2. Il collegio arbitrale giudichera' secondo le norme di diritto ed in conformita' a quanto previsto dal codice di procedura civile. Art. 37. (Clausola generale di rinvio) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si fara' riferimento alle norme che disciplinano il servizio elettrico ed a quelle, in quanto applicabili, del codice civile. Roma, 28 dicembre 1995".