IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, art. 1, lettera ii);
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5;
Visti i pareri espressi dai comitati regionali di coordinamento di
cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, in merito ai
programmi di sviluppo proposti dalle singole istituzioni
universitarie ai fini della predisposizione del piano triennale di
sviluppo delle universita' 1994-1996;
Vista la relazione generale della Conferenza permanente dei rettori
delle universita' italiane "sull'intero sistema universitario",
elaborata ai fini del predetto Piano;
Visto il programma operativo 1994-99 "ricerca, sviluppo tecnologico
ed alta formazione" per le regioni dell'obiettivo 1, a valere sui
fondi strutturali dell'Unione europea, approvato con decisione C/95
n. 1403 del 19 luglio 1995;
Considerato il programma operativo 1994-99 "interventi per la
formazione e l'occupazione" per le regioni dell'obiettivo 3, a valere
sul fondo sociale europeo, approvato con decisione C/94 n. 1417 del 5
agosto 1994;
Considerati i programmi di alta formazione oggetto di
cofinanziamento sui fondi strutturali dell'Unione europea in favore
delle universita' italiane;
Sentito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale
nelle sedute del 7 settembre 1995 e del 6 ottobre 1995;
Considerate le disponibilita' finanziarie esistenti;
Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, formulati
rispettivamente nelle sedute del 5 dicembre 1995 e del 6 dicembre
1995;
Visti, in particolare, i pareri conformi delle due commissioni
parlamentari in merito alle proposte di autorizzazione ad istituzioni
non statali a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore
legale;
Ritenuto di dover recepire i pareri succitati, con esclusione dei
casi in cui le indicazioni delle due commissioni sono state difformi
tra loro, nei quali casi si e' dovuto optare per la soluzione piu'
coerente con le previsioni di piano globale e con esclusione,
altresi', dei casi nei quali le indicazioni parlamentari non sono
compatibili con le previsioni dei programmi operativi 1994-99 gia'
approvati dall'Unione europea, o con l'attuale assetto normativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 1995;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica;
Decreta:
Art. 1.
Obiettivi del piano di sviluppo
1. E' approvato il seguente piano di sviluppo delle universita' per
il triennio 1994-96. Tale piano si qualifica quale strumento
preordinato al consolidamento e al riequilibrio del sistema
universitario e propedeutico alla definizione del prossimo piano di
sviluppo universitario per il periodo 1997-1999.
2. Sono pertanto obiettivi prioritari del presente piano:
a) procedere al consolidamento delle iniziative dei precedenti
piani 1986-90 e 1991-93 in termini di valorizzazione e potenziamento
di quelle rispondenti ad obiettivi di efficacia e di efficienza dei
servizi resi;
b) promuovere e sostenere, anche finanziariamente, interventi per
qualificare la presenza dell'universita' in ambito comunitario e
internazionale e favorire le iniziative previste in programmi
operativi dell'Unione europea;
c) potenziare e sostenere l'offerta formativa universitaria di
primo livello (diplomi universitari) al fine di corrispondere piu'
incisivamente alla dinamica del mercato del lavoro ed alle
professionalita' emergenti;
d) favorire con l'utilizzo di strumenti programmatici e
codecisori, il processo di decongestionamento dei megatenei,
assicurando l'elevata qualita' dell'offerta formativa nei rispettivi
bacini d'utenza;
e) sostenere e potenziare le iniziative volte all'orientamento e
all'assistenza degli studenti, anche al fine di promuovere un
processo diffuso di autovalutazione;
f) assicurare incentivi alla ricerca di base volti al
miglioramento della qualita' degli studi e della competitivita'
scientifica, anche attraverso la promozione di iniziative
interuniversitarienazionali, comunitarie e internazionali;
g) assicurare un equilibrato sviluppo dell'offerta formativa
delle istituzioni universitarie non statali in modo da salvaguardare
la pluralita' dell'offerta formativa stessa e la qualita'
dell'istruzione universitaria;
h) garantire l'avvio dei processi di valutazione del sistema
universitario ai fini della definizione di oggettivi parametri di
sviluppo e riequilibrio del sistema stesso, sia quantitativi che
qualitativi, e delle relative metodologie.
3. Ai fini indicati si provvedera' anche attraverso l'attuazione
degli accordi di programma tra il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e le universita' ai sensi dell'art.
5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4. Le risorse finanziarie destinate al conseguimento dei predetti
obiettivi sono ripartite secondo quanto previsto nella seguente
tabella e specificato negli articoli successivi.
Piano sviluppo dell Universita' 1994-96 - Ripartizione
delle risorse finanziarie
----> Vedere Tabella alla Pag. 19 della G.U. <----