IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  recante  interventi per i settori dell'economia di
rilevanza nazionale;
  Visto I'art. 10 della citata legge 17 febbraio  1982,  n.  46,  che
stabilisce,  in particolare, che in relazione a particolari obiettivi
nei settori di rispettivo interesse, le imprese, gli enti di ricerca,
gli enti pubblici  economici,  le  amministrazioni  pubbliche,  anche
regionali,  possono  proporre  al Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica gli oggetti delle
ricerche da commettere con i contratti;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la deliberazione  del  28  dicembre  1993,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1994, con la quale il Comitato
interministeriale  per il coordinamento della politica industriale ha
apportato aggiornamenti, integrazioni e modificazioni a deliberazioni
riguardanti direttive generali di gestione del Fondo speciale per  la
ricerca applicata;
  Vista  la  deliberazione  29  aprile  1994, n. 281 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  109  del  12  maggio  1994  con  la  quale  il
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ha definito  le  "modalita'  procedurali  per  la  concessione  delle
agevolazioni  previste  dagli  interventi  a  valere sul fondo per la
ricerca applicata";
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Considerata la necessita' di definire specifici criteri e procedure
per la selezione dei progetti di  ricerca  per  il  conseguimento  di
particolari  obiettivi  di  interesse  pubblico diffuso, proposti, ai
sensi  del  art.  10  della  legge  17  febbraio  1982,  n.   46   da
amministrazioni pubbliche, anche regionali, imprese, enti di ricerca,
enti pubblici economici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1. Le proposte per l'esecuzione di progetti di ricerca applicata di
cui  all'art.  10  della legge n. 46/1982 sono relative ad interventi
organici,  previsti  anche,  nell'ambito  di  intese  o  accordi   di
programma,  connessi alla realizzazione di interessi pubblici diffusi
e  in  grado  di  generare,  anche  attraverso   una   partecipazione
collettiva  di  soggetti  con  funzioni  e  vocazioni differenziate e
complementari,  condizioni  di  sviluppo  competitivo   in   contesti
economico-sociali   e   territoriali   con   particolare  riferimento
all'incremento occupazionale.