AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Nella Gazzetta Ufficiale del 27  marzo  1996  si  procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
 
                       Ambito di applicazione
  1. Le disposizioni del presente decreto sono volte  a  fronteggiare
le situazioni di emergenza verificatesi:
    a)  a seguito degli eccezionali eventi alluvionali nelle regioni:
Basilicata il giorno 15 agosto 1995, Calabria  dal  13  al  14  marzo
1995,  Campania  il  21  settembre  1995, Friuli-Venezia Giulia il 19
settembre 1995, Lazio dal 16 al 17 settembre 1995, Liguria dal 25  al
26  settembre 1995 ed il giorno 16 novembre 1995 e dal 4 al 6 ottobre
1995, Lombardia il 3 luglio 1995 e  dal  12  al  14  settembre  1995,
Puglia  ((  nei mesi di agosto, settembre e dicembre 1995, )) Sicilia
dal 13 al 14 marzo 1995, il 31 luglio 1995 e nei giorni 13, 16  e  19
agosto  1995, Toscana dal 18 al 19 settembre 1995 e il 5 ottobre 1995
(( nonche' il 2 novembre 1995 e dal 24 al 27 dicembre 1995, )) Umbria
dal 13 al 14 settembre 1995, Veneto dal 30  al  31  maggio  1995,  ((
Piemonte  dal  16  al  18  maggio 1994 e dal 19 al 20 settembre 1995,
Emilia-Romagna dal 22 al 26 dicembre 1995; nonche'  a  seguito  degli
eccezionali     eventi     alluvionali     verificatisi     nell'Agro
sarnese-nocerino nei mesi di luglio e agosto 1995; ))
    b) a seguito degli eventi  sismici  verificatisi  nel  giorno  10
ottobre 1995 (( nelle province di Massa Carrara, Lucca e La Spezia ))
e nel giorno 30 settembre 1995 nella regione Puglia;
    c)  a  seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nei giorni
14 e 15 ottobre 1995 nel comune di Camaiore (Lucca);
(( c-bis)  a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi       ))
(( dal giorno 1 marzo 1995 e tuttora in atto nel comune di         ))
(( Civitacampomarano in provincia di Campobasso; ))                ))
(( c-ter)  a seguito della situazione di eccezionale               ))
(( attivita' di aggressione del mare e del conseguente fenomeno    ))
(( erosivo verificatosi sulla costa abruzzese nel dicembre 1995.   ))
  2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sentiti  i  presidenti delle giunte delle regioni
interessate, sono individuati i comuni nel  cui  ambito  territoriale
sono  ricomprese  le zone colpite dagli eccezionali eventi calamitosi
verificatisi nel 1995, anche  eventualmente  indicando  le  parti  di
territorio comunale effettivamente colpite.