IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13;
  Visto l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
  Visto il decreto-legge  29  marzo  1995,  n.  97,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1995, n. 203;
  Visto  l'art.  47  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
  Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217;
  Visti gli articoli 52, 59 e 60 del trattato CEE;
  Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'  europee
nella  causa  C/180/89, emessa in data 26 febbraio 1991, con la quale
e' stato dichiarato che la Repubblica italiana e'  venuta  meno  agli
obblighi  che  le  incombono  ai sensi dell'art. 59 del trattato CEE,
avendo subordinato "la prestazione dei servizi di guida turistica che
accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro,
quando si tratta di visite guidate  in  luoghi  diversi  da  musei  o
monumenti   storici   che   richiedono   l'intervento  di  una  guida
specializzata,  al  possesso   di   una   licenza   rilasciata   dopo
l'acquisizione  di  una  determinata qualifica comprovata mediante il
superamento di un esame";
  Ritenuta l'esigenza, nel rispetto dei principi di  cui  all'art.  5
del  trattato CEE, di conformare l'ordinamento italiano alla sentenza
anzidetta;
  Considerato che tale sentenza si applica unicamente all'ipotesi  di
servizi di guida turistica prestati professionalmente da cittadini di
altri  Stati  membri,  stabiliti  in  uno  Stato della Unione europea
diverso dall'Italia e resi nel corso di un viaggio a circuito chiuso,
vale a dire organizzato da un'impresa turistica  stabilita  in  detto
Stato  ed  effettuato  da  turisti  che  da  detto Stato, in cui sono
stabiliti, si trasferiscono temporaneamente, in gruppo,  nello  Stato
membro da visitare;
  Considerato  che  in base a quanto statuito nella predetta sentenza
l'art. 11 della legge 17  maggio  1983,  n.  217,  per  garantire  la
compatibilita' con gli articoli 59 e 60 del trattato CEE, deve essere
applicato  nel  senso che le guide stabilite in un Paese membro della
Unione europea diverso dall'Italia e che accompagnano  un  gruppo  di
turisti  provenienti  dallo  stesso  Stato  membro,  nel  corso di un
viaggio organizzato con durata  limitata  nel  tempo  ed  a  circuito
chiuso,  possono  esercitare  la  suddetta attivita' anche in assenza
della prescritta autorizzazione, rilasciata dall'ente locale nel  cui
ambito territoriale l'attivita' medesima e' esercitata;
  Considerato   che   l'esecuzione  della  citata  sentenza  comporta
l'adozione  di  misure  volte  ad  una  puntuale  definizione   delle
condizioni  di  libero espletamento dell'attivita' anzidetta, nonche'
dei relativi controlli per evitare fenomeni abusivi;
  Considerato che tali misure non possono  non  essere  uniformi  per
tutto   il  territorio  nazionale,  anche  in  relazione  al  normale
carattere interregionale dell'attivita' dei prestatori  del  servizio
di  guida  che  accompagnano  un gruppo di turisti provenienti da uno
Stato membro dell'Unione europea nel corso di un viaggio  organizzato
con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso;
  Considerata    inoltre   l'esigenza   di   definire   criteri   per
l'individuazione di musei, monumenti storici ed altri  beni,  per  la
cui  visita  e'  richiesto  l'intervento  di una guida in possesso di
abilitazione ai sensi della normativa regionale;
  Considerato  inoltre  che  la  Commissione  europea, con nota del 5
luglio 1995, ha iniziato la procedura di infrazione  n.  87/0071,  in
base  all'art.  171 del trattato CEE, per la mancata attuazione delle
statuizioni contenute della citata sentenza;
  Consultate la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'arti. 3 del decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 266;
  Sentita la Conferenza permanente tra lo  Stato,  le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, nella riunione del 29
settembre 1995, in base all'art. 2 del decreto-legge 29  marzo  1995,
n.  97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n.
203;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 1995;
  Su  proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
economica, incaricato del coordinamento delle  politiche  dell'Unione
europea,  di  concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  culturali  e
ambientali e con il Ministro per la funzione pubblica  e  gli  affari
regionali;
                              Decreta:
  E'  approvato  il  seguente  atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in  materia
di guide turistiche.
                               Art. 1.
  1.   Le   regioni   assicurano   che  il  controllo  dell'esercizio
professionale dell'attivita' di guida  turistica  che  accompagna  un
gruppo  di  turisti  proveniente da un altro Stato membro dell'Unione
europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata  nel
tempo ed a circuito chiuso, abbia ad oggetto:
    a)  il  possesso di un documento rilasciato dallo Stato membro di
provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attivita' di
guida turistica;
    b)  il  possesso  di  un  documento  sottoscritto  dal   titolare
dell'impresa di viaggio, contenente:
    1)  la  denominazione  dell'impresa di viaggio, il nominativo del
suo titolare e lo Stato membro di stabilimento dell'impresa stessa;
    2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione del rapporto  di
lavoro  dipendente od autonomo con l'impresa turistica organizzatrice
del viaggio, avente ad oggetto la prestazione dell'attivita' di guida
turistica;
    3) il programma di viaggio indicante la data  iniziale  e  finale
del  viaggio  e  le  date  relative  al  percorso  da  effettuare sul
territorio italiano e le localita' oggetto di visita turistica;
    4) il numero dei partecipanti al viaggio.
  2. I documenti di cui alle lettere a)  e  b)  del  comma  1  devono
essere accompagnati da fedele traduzione in lingua italiana.