IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  6,  comma 1, del decreto-legge 23 settembre 1994, n.
547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994,  n.
644,  recante:  "Interventi  urgenti a sostegno dell'economia" che ha
sostituito con  i  commi  3,  3-bis,  3-ter,  3-quater,  il  comma  3
dell'art.  3  del  decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22  dicembre  1990,  n.  403,  recante
"Disposizioni urgenti in materia di finanza locale";
  Visto  il comma 3, il quale stabilisce che: "Gli enti locali di cui
al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di  credito
di   cui   al  comma  3-quater,  aperture  di  credito  a  fronte  di
deliberazioni  di  alienazioni  di  beni  di  loro   proprieta'.   Le
deliberazioni  devono  riportare  i  valori  di  stima  dei  beni  da
alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito  sono  versati,  per
gli  enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella
contabilita' fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale  dello
Stato  e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti
locali per le finalita' previste dai commi  precedenti,  nonche'  per
spese  di  manutenzione  straordinaria  o  per  altre  spese in conto
capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso  degli
utilizzi,  compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque
con i fondi provenienti dalle alienazioni";
 Visto il comma 3-bis, il quale stabilisce che: "I debiti degli  enti
locali  per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono
assistiti anche da garanzia, da  costituirsi  mediante  emissione  di
delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri
stabiliti  dalla  normativa  vigente. Tale garanzia diviene operativa
qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo  delle  aperture
di  credito,  le  alienazioni  di  cui  al  comma  3  non siano state
realizzate";
  Visto il comma 3-ter, il quale stabilisce che: "I debiti degli enti
locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma  3  non
godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di
successive situazioni di insolvenza degli enti stessi";
  Visto  il  decreto  legislativo  25  febbraio 1995, n. 77, recante:
"Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali";
  Visto il comma 3-quater, il quale stabilisce che: "Con decreto  del
Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI)  e  l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli
istituti di credito con i quali gli enti locali  sono  autorizzati  a
negoziare  le  aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresi'
stabilite le relative condizioni e modalita, intese  prioritariamente
a  semplificare  ed a rendere tempestiva le decisioni operative degli
enti stessi";
  Viste le lettere n. 1062 del 18 dicembre  1995  e  n.  922  del  20
dicembre  1995 con le quali, rispettivamente, l'Unione delle province
d'Italia (UPI) e  l'Associazione  nazionale  comuni  italiani  (ANCI)
hanno  espresso  parere  favorevole  in  merito al testo del presente
decreto;
  Vista  la  legge  14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  aperture  di  credito  di  cui  al  comma  3  dell'art.  3  del
decreto-legge  31  ottobre 1990, n. 310, come sostituito dall'art. 6,
comma 1, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644,  possono  essere
negoziate  con  tutti  gli enti autorizzati ad esercitare l'attivita'
bancaria.