IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, recante: "Interventi urgenti a sostegno dell'economia" che ha sostituito con i commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, il comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale"; Visto il comma 3, il quale stabilisce che: "Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-quater, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprieta'. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilita' fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalita' previste dai commi precedenti, nonche' per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni"; Visto il comma 3-bis, il quale stabilisce che: "I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate"; Visto il comma 3-ter, il quale stabilisce che: "I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi"; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante: "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali"; Visto il comma 3-quater, il quale stabilisce che: "Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresi' stabilite le relative condizioni e modalita, intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestiva le decisioni operative degli enti stessi"; Viste le lettere n. 1062 del 18 dicembre 1995 e n. 922 del 20 dicembre 1995 con le quali, rispettivamente, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) hanno espresso parere favorevole in merito al testo del presente decreto; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"; Decreta: Art. 1. Le aperture di credito di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, come sostituito dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, possono essere negoziate con tutti gli enti autorizzati ad esercitare l'attivita' bancaria.