IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1, terzo comma, della legge sopra
richiamata il quale stabilisce che agli  interventi  agevolativi  ivi
specificamente  indicati  si  applicano le disposizioni della legge 1
marzo 1986, n. 64;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile  1993,  n.  96,  relativo  al
trasferimento dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia
per  la  promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno, in attuazione
dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;
  Vista la legge 7 aprile 1995,  n.  104,  recante  disposizioni  per
accelerare  la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il
personale della soppressa Agenzia per la  promozione  dello  sviluppo
del Mezzogiorno;
  Vista  la  propria  delibera  24  febbraio 1994, che ha definito le
procedure per la contrattazione  programmata  in  tutte  le  aree  di
validita' della legge n. 488/1992;
  Vista  la  lettera  della  Commissione europea n. 3693 del 24 marzo
1995  concernente  il  regime  d'insieme  degli  aiuti  a   finalita'
regionale in Italia;
  Vista  la  delibera  CIPI  in  data  16  luglio 1986, contenente le
direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a  favore
delle  attivita'  produttive localizzate nei territori meridionali ai
sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1,  terzo
comma, della succitata legge n. 488/1992;
  Viste  altresi'  le  delibere  CIPI  in  data  24  giugno 1992 e 28
dicembre 1993 con le  quali  e'  stato  approvato  ed  aggiornato  il
contratto   di   programma   tra   il  Ministro  per  gli  interventi
straordinari nel Mezzogiorno e la Piaggio veicoli europei S.p.a.;
  Considerato che la predetta impresa ha rappresentato la  necessita'
di  aggiornare  il  piano  progettuale  posto  a  base  del  predetto
contratto di programma  in  relazione  alle  mutate  prospettive  del
mercato  motoveicolistico  ed alla necessita' di dare al programma un
piu' equilibrato assetto territoriale;
  Considerato  che  il  contratto  aggiornato  mantiene  interessanti
prospettive  in  termini di sviluppo industriale ed occupazionale nel
Mezzogiorno;
  Su proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
                              Approva:
  1) Il secondo aggiornamento del contratto di programma stipulato in
data  26  giugno 1992 tra il Ministro per il Mezzogiorno e la Piaggio
veicoli europei S.p.a. che comporta, nella sua  nuova  articolazione,
un  incremento  dell'ammontare  globale degli investimenti da 144.800
milioni di lire a 272.800 milioni di lire, cosi' ripartiti:
                                                    (milioni di lire)
                                                            -
  Aree obiettivo 1
   Investimenti tecnologico-industriali                  75.800
   Centri di ricerca                                     25.000
   Progetti di ricerca                                   14.000
   Progetti di formazione per addetti alle
attivita' industriali                                    17.800
                                                        _______
                                            Totale. . . 132.600
  Area obiettivo 2
   Investimenti tecnologico-industriali                 140.000
                                                        _______
                                            Totale. . . 272.600
  2)   Le   singole   tipologie  di  investimento  sono  riconosciute
ammissibili alle seguenti agevolazioni:
   A) Quanto agli investimenti tecnologici industriali costituiti  da
2  iniziative  nell'area  di Nusco (Avellino) pari a 75,8 miliardi di
lire (inclusi 3,0 miliardi di scorte):
    a) contributo in conto capitale di cui all'art. 69, comma 1,  del
testo  unico  n.  218/1978  secondo  gli  scaglioni  di  investimento
determinati ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera e), della legge n.
64 del 1986, con l'attribuzione ove ricorrano delle maggiorazioni del
quinto, di cui all'art. 69, comma 4, del testo unico n. 218/1978;
    b)  finanziamento  a  tasso  agevolato  nella   misura   prevista
dell'art.  63  del  testo  unico  n.  218/1978  cosi' come modificato
dall'art. 9, commi 3, lettera e), 8 e 9 della legge n. 64/1986.
   B) Quanto agli investimenti  relativi  al  centro  di  ricerca  di
Benevento comportante investimenti per 25,0 miliardi di lire:
    a)  contributo  in  conto  capitale  di cui all'art. 70 del testo
unico n. 218/1978, con l'attribuzione della maggiorazione del quinto,
ove ricorra, di cui all'art. 12, comma 9, della legge n.  64/1986;
    b) finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63  del  testo
unico  n.  218/1978  nella  misura  determinata ai sensi dell'art. 9,
commi 3, lettera e), 8 e 9 della legge n. 64/1986.
   C) Quanto alla realizzazione del progetto di  ricerca  comportante
spese pari a 14,0 miliardi di lire:
   contributo  in conto capitale nella misura dell'80%, come previsto
dall'art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986.
   D)  Quanto  alla  realizzazione  dei  progetti  di  formazione   e
qualificazione  di  personale collegati agli investimenti tecnologici
industriali, comportanti spese pari a 17,8 miliardi di lire:
   contributo in conto capitale nella misura variabile tra il  70%  e
90%  dei  costi  in  riferimento  a  personale  gia'  in forza ovvero
neoassunto.
   E) Quanto agli investimenti tecnologico-industriali da  realizzare
in Pontedera (Pisa):
   contributo in conto capitale ed, eventualmente, in conto interessi
che  non  ecceda  il  10%  in  termini  di ESN, come consentito dalla
normativa comunitaria. Il calcolo  definitivo  attualizzato  relativo
all'ESN  verra'  effettuato  in  sede  di  emissione  del  decreto di
concessione delle agevolazioni.
  3) L'onere complessivo a  carico  dello  Stato  e'  determinato  in
87.667 milioni di lire.
  4)   Il  piano  progettuale  aggiornato  comporta  una  occupazione
complessiva di 834 unita', di cui 484 in Campania e 350 a  Pontedera,
a  fronte  delle  484 unita' previste ai sensi della delibera CIPI 28
dicembre 1993.
  5)  I  provvedimenti  di  concessione  delle  agevolazioni  per  le
iniziative  ricadenti  nell'area  dell'Obiettivo  1  dovranno  essere
emessi entro e non oltre il 31 dicembre 1995.
  6)  Resta fermo quant'altro previsto nelle richiamate delibere CIPI
del 24 giugno 1992 e del 28 dicembre 1993.
  7) Il Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
provvedera',  di  concerto  con  il  Ministro  del  bilancio  e della
programmazione economica, agli atti  necessari  per  consentire  alla
Piaggio  veicoli  europei  S.p.a. di assumere la maggioranza assoluta
nella Almec S.p.a. con sede in Nusco (Avellino) e per la  concessione
alla  stessa  Piaggio  veicoli  europei, e/o Societa'/Azienda da essa
controllata, dei terreni contigui alla Almec S.p.a. necessari per  la
costruzione  di  un  nuovo  stabilimento  destinato  alla lavorazione
meccanica di getti in alluminio.
  8) Il servizio per la contrattazione programmata del Ministero  del
bilancio  e della programmazione economica e' autorizzato a procedere
alla formalizzazione della convenzione di aggiornamento del contratto
di programma con la Piaggio veicoli europei S.p.a. ed all'emanazione,
entro il 31 dicembre 1995,  dei  decreti  provvisori  di  concessione
delle  agevolazioni,  anche unico generale per tutti i provvedimenti,
per gli interventi a valere sulla legge 1 marzo 1986, n. 64, inseriti
nel piano progettuale definitivo, atti la cui validita'  deve  essere
comunque  subordinata  alla  registrazione della presente delibera da
parte della Corte dei conti.
  9) Gli investimenti tecnologico-industriali che la Piaggio  veicoli
europei  S.p.a. realizzera', mediante un nuovo contratto di programma
di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 1995, n.
104,  da  stipularsi  con  il  Ministero   del   bilancio   e   della
programmazione   economica  con  l'utilizzo  dei  fondi,  pari  a  L.
19.597.000.000, derivanti dalle economie  realizzate  negli  oneri  a
carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni a favore del
piano    progettuale    definitivo   rispetto   a   quello   previsto
nell'aggiornamento di cui alla delibera CIPE del  23  dicembre  1993,
che  vengono  recuperati alle disponibilita' del Ministero del tesoro
per essere destinate, con successivo decreto del Ministro del tesoro,
nel finanziamento del sopracitato contratto  di  programma  a  valere
sulla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
  10) Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che
puo'  portare  in  sede di stipula quelle modifiche che si rendessero
necessarie, provvede alla stipula ed all'attuazione del contratto  di
programma,  secondo  le  procedure indicate nel medesimo, avendo cura
che non vengano superati i massimali di  intervento  stabiliti  dalla
normativa della U.E.
  11)  Il  Ministero  del  bilancio  e della programmazione economica
provvedera' all'attuazione della presente delibera.
   Roma, 20 novembre 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 20 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 49