Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 19
febbraio 1996, la misura dell'aliquota contributiva di  cui  all'art.
10,  comma  1, punto 2, della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' fissata
con decorrenza 1 gennaio 1996 nella misura del 7,35%,  di  cui  6,35%
assegnato  alla  gestione  per  il  trattamento di fine rapporto e 1%
assegnato alla assicurazione temporanea di gruppo per i casi di morte
o di invalidita' dell'iscritto. A decorrere dalla  medesima  data  la
riserva  di  cui  all'art.  17 della legge 29 luglio 1971, n. 587, e'
pari all'intero ammontare del trattamento di fine  rapporto  maturato
da  tutti  gli  iscritti  al  Fondo  di  previdenza per gli impiegati
dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.