IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista  la  legge  13  aprile  1988,  n.  117, art. 15, comma 1, che
prevede la gratuita' dei giudizi di risarcimento dei danni  cagionati
nell'esercizio  delle  funzioni  giudiziarie ed il patrocinio a spese
dello Stato per i meno abbienti;
  Vista la legge 13 aprile 1988,  n.  117,  art.  15,  comma  3,  che
prescrive l'aggiornamento del limite di reddito imponibile fissato al
comma 1 per l'ammissione al beneficio;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  12  maggio  1995 che ha
aggiornato in L. 14.147.190 l'importo di cui all'art.  15,  comma  1,
legge 13 aprile 1988, n. 117, con riferimento al 31 dicembre 1993;
  Rilevato  che  dai  dati  forniti  dall'Istituto  internazionale di
statistica risulta una variazione in aumento dell'indice  dei  prezzi
al  consumo  per le famiglie di operai ed impiegati per il periodo 31
dicembre 1994-31 dicembre 1995 del 5,8%;
  Ritenuto che in pari misura debba  essere  effettuato  il  suddetto
aggiornamento;
                              Decreta:
  L'importo  di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 177, art. 15, comma
1, deve intendersi aggiornato al 31 dicembre 1995 in L. 14.967.727.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 20 febbraio 1996
                                                p. Il Ministro: MARRA