IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 15, comma 1, che prevede la gratuita' dei giudizi di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie ed il patrocinio a spese dello Stato per i meno abbienti; Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 15, comma 3, che prescrive l'aggiornamento del limite di reddito imponibile fissato al comma 1 per l'ammissione al beneficio; Visto il decreto ministeriale in data 12 maggio 1995 che ha aggiornato in L. 14.147.190 l'importo di cui all'art. 15, comma 1, legge 13 aprile 1988, n. 117, con riferimento al 31 dicembre 1993; Rilevato che dai dati forniti dall'Istituto internazionale di statistica risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il periodo 31 dicembre 1994-31 dicembre 1995 del 5,8%; Ritenuto che in pari misura debba essere effettuato il suddetto aggiornamento; Decreta: L'importo di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 177, art. 15, comma 1, deve intendersi aggiornato al 31 dicembre 1995 in L. 14.967.727. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 20 febbraio 1996 p. Il Ministro: MARRA