IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1995 con cui e' stato dichiarato lo stato d'emergenza idrica nella regione Sardegna fino al 31 agosto 1996; Vista l'ordinanza Presidenza Consiglio Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 recante disposizioni urgenti volte a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna con la quale il Presidente della regione e' stato nominato commissario governativo ed e' stata prevista la predisposizione di un programma di interventi infrastrutturali da finanziare prioritariamente con i fondi specificatamente indicati nella stessa ordinanza e messi a disposizione del commissario medesimo; Visto il programma di interventi infrastrutturali predisposto dal commissario di Governo sul quale per la parte da finanziare con i citati fondi e' gia' intervenuta la presa d'atto del Dipartimento della protezione civile e dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente; Considerato che in data 5 dicembre 1995 la commissione scientifica istituita con l'ordinanza Presidenza Consiglio Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 ha completato l'esame del programma sopraindicato per la parte in cui prevede interventi da finanziare con i fondi specificatamente indicati nella predetta ordinanza e che, conseguentemente, con riferimento agli stessi va reso esecutivo il programma stesso anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere relative; Tenuto conto che a seguito della identificazione degli interventi da effettuare avvenuta con la presa d'atto del programma proposto dal commissario si rende necessario apportare i conseguenti adeguamenti a quanto disposto dall'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 imponendosi l'adozione di ulteriori provvedimenti urgenti per fronteggiare l'emergenza e accelerare gli interventi programmati; Vista la relazione del Dipartimento protezione civile concernente la situazione di grave e persistente crisi nonche' l'esame degli adempimenti posti in essere dal commissario di Governo in forza della citata ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 e ravvisata la necessita' di accelerare ulteriormente l'attuazione del programma di interventi mediante misure derogatorie di carattere procedurale e ulteriori azioni atte a fronteggiare l'emergenza per le quali vanno conferiti al commissario governativo ulteriori poteri speciali in aggiunta a quelli gia' assentiti; Considerato che il Consiglio dei Ministri fin dalla riunione del 28 giugno 1995 ha ritenuto che la situazione attuale non e' superabile con procedure ordinarie e quindi richiede poteri derogatori speciali e conseguentemente ha autorizzato il presidente del Consiglio dei Ministri ad intervenire ai sensi dell'art. 5 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 in relazione allo stato d'emergenza in atto; Visti i pareri espressi sulla presente ordinanza dai Ministeri competenti; Avvalendosi dei poteri conferitigli; Dispone: Art. 1. 1. Il commissario di governo approva e rende esecutivo con propria ordinanza il programma di interventi per i quali e' intervenuta la presa d'atto da parte dei Ministeri competenti individuando contestualmente i soggetti attuatori. 2. Il commissario approva altresi' i singoli progetti provvedendo ove necessario, alla dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere. 3. Sono fatti salvi i provvedimenti gia' adottati per la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' e gli effetti giuridici gia' prodotti. 4. All'atto dell'approvazione dei progetti dovranno essere fissati i termini di inizio e fine delle procedure espropriative e di esecuzione dei lavori. 5. Eventuali variazioni al programma possono essere adottate entro il 30 agosto 1996 con analoga procedura seguita per il programma originario.