IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
giugno 1995 con cui e' stato dichiarato lo stato  d'emergenza  idrica
nella regione Sardegna fino al 31 agosto 1996;
  Vista  l'ordinanza  Presidenza  Consiglio  Ministri  n. 2409 del 28
giugno  1995  recante  disposizioni  urgenti  volte  a   fronteggiare
l'emergenza  idrica nella regione Sardegna con la quale il Presidente
della regione e' stato nominato commissario governativo ed  e'  stata
prevista   la   predisposizione   di   un   programma  di  interventi
infrastrutturali  da  finanziare   prioritariamente   con   i   fondi
specificatamente   indicati   nella   stessa   ordinanza  e  messi  a
disposizione del commissario medesimo;
  Visto il programma di interventi infrastrutturali  predisposto  dal
commissario  di  Governo  sul  quale per la parte da finanziare con i
citati fondi e' gia' intervenuta la  presa  d'atto  del  Dipartimento
della  protezione  civile  e  dei  Ministeri  dei  lavori  pubblici e
dell'ambiente;
  Considerato che in data 5 dicembre 1995 la commissione  scientifica
istituita  con  l'ordinanza Presidenza Consiglio Ministri n. 2409 del
28 giugno 1995 ha completato l'esame del programma sopraindicato  per
la  parte  in  cui  prevede  interventi  da  finanziare  con  i fondi
specificatamente   indicati   nella   predetta   ordinanza   e   che,
conseguentemente,  con  riferimento  agli stessi va reso esecutivo il
programma stesso  anche  ai  fini  della  dichiarazione  di  pubblica
utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere relative;
  Tenuto  conto  che a seguito della identificazione degli interventi
da effettuare avvenuta con la presa d'atto del programma proposto dal
commissario si rende necessario apportare i conseguenti adeguamenti a
quanto disposto dall'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 imponendosi
l'adozione  di  ulteriori  provvedimenti  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza e accelerare gli interventi programmati;
  Vista  la  relazione del Dipartimento protezione civile concernente
la situazione di grave e  persistente  crisi  nonche'  l'esame  degli
adempimenti posti in essere dal commissario di Governo in forza della
citata ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 e ravvisata la necessita'
di  accelerare ulteriormente l'attuazione del programma di interventi
mediante misure derogatorie  di  carattere  procedurale  e  ulteriori
azioni  atte  a fronteggiare l'emergenza per le quali vanno conferiti
al commissario governativo ulteriori poteri speciali  in  aggiunta  a
quelli gia' assentiti;
  Considerato che il Consiglio dei Ministri fin dalla riunione del 28
giugno  1995  ha ritenuto che la situazione attuale non e' superabile
con procedure ordinarie e quindi richiede poteri derogatori  speciali
e  conseguentemente  ha  autorizzato  il presidente del Consiglio dei
Ministri ad intervenire ai sensi dell'art. 5 della  citata  legge  24
febbraio 1992, n. 225 in relazione allo stato d'emergenza in atto;
  Visti  i  pareri  espressi  sulla  presente ordinanza dai Ministeri
competenti;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il commissario di governo approva e rende esecutivo con propria
ordinanza il programma di interventi per i quali  e'  intervenuta  la
presa   d'atto   da   parte  dei  Ministeri  competenti  individuando
contestualmente i soggetti attuatori.
  2. Il commissario approva altresi' i singoli  progetti  provvedendo
ove  necessario,  alla dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' delle opere.
  3.  Sono  fatti  salvi  i  provvedimenti  gia'  adottati   per   la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' e gli
effetti giuridici gia' prodotti.
  4.  All'atto dell'approvazione dei progetti dovranno essere fissati
i termini di  inizio  e  fine  delle  procedure  espropriative  e  di
esecuzione dei lavori.
  5.  Eventuali variazioni al programma possono essere adottate entro
il 30 agosto 1996 con analoga  procedura  seguita  per  il  programma
originario.