IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni  anno
finanziario,  ad  effettuare  operazioni  di indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo  del  bilancio
di  competenza,  anche  attraverso  l'emissione  di  buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20
febbraio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 17.479 miliardi;
  Considerato che il 1 marzo 1996 verranno a  scadenza  i  buoni  del
Tesoro  poliennali  12,50%  1  marzo  1991/1996  emessi  con  decreto
ministeriale  del  20  febbraio  1991,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  47  del  25  febbraio  1991 e 11,50% 1 marzo 1993/1996
emessi con decreto ministeriale  del  22  febbraio  1993,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1993;
  Visti i propri decreti in data 25 gennaio e 12 febbraio 1996, con i
quali  e' stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei
buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1 febbraio 1996/2006;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  quinta tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti  e,  per
quanto  occorra,  al  rinnovo  dei menzionati B.T.P. 12,50% - 1 marzo
1991/1996 e 11,50% - 1 marzo 1993/1996, nominativi;
 Visto il proprio decreto del  24  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il
secondo comma dell'art. 4, ove si prevede  che  gli  "specialisti  in
titoli  di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro  del
tesoro,  ad  appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una quinta tranche dei  buoni  del
Tesoro  poliennali  9,50%  -  1  febbraio 1996/2006, fino all'importo
massimo  di  lire   2.000   miliardi   nominali,   da   destinare   a
sottoscrizioni  in  contanti  al  prezzo di aggiudicazione risultante
dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del
25 gennaio 1996, citato nelle  premesse,  recante  l'emissione  della
prima e seconda tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile
in due semestralita' posticipate, il 1 febbraio ed  il  1  agosto  di
ogni anno.
  L'importo  indicato  nel  primo  comma  del  presente  articolo  e'
incrementabile di L.  6.087.800.000,  da  destinare  al  rinnovo  dei
B.T.P. 12,50% e 11,50% di scadenza 1 marzo 1996, nominativi.
  In  base  all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio
1994,  citato  nelle  premesse,  al  termine   della   procedura   di
assegnazione di cui al successivo art. 2, e' prevista automaticamente
l'emissione della sesta tranche dei buoni, per un importo massimo del
10  per  cento  dell'ammontare  nominale indicato al precedente primo
comma, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli  di  Stato"
con le modalita' di cui ai successivi articoli 3 e 4.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre condizioni e modalita' di emissione stabilite
dal citato decreto ministeriale 25 gennaio 1996 ed,  in  particolare,
quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le
operazioni  di  reimpiego  di  titoli  nominativi  rimborsabili  o di
investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio  il
1  marzo  1996  e  termineranno  il  giorno  precedente  la  data  di
iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei  buoni  del  Tesoro
poliennali di prossima emissione.