AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente  della  Republica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art.  10,  comma  3,  del  medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quella richiamata nel  decreto,  trascritta  nella  nota.  Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
   La modifica apportata dalla legge di conversione e'  stampata  con
caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Per la realizzazione di indifferibili interventi di sistemazione
urbana,  di  manutenzione  e  arredo  stradale, nonche' di interventi
negli edifici e nelle strutture, necessari ad  assicurare  condizioni
di  praticabilita'  e  di  decoro  funzionale  allo svolgimento della
Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea a Torino  e
del  Consiglio  europeo  a Firenze previsti nel corso del semestre di
presidenza italiana dell'Unione europea, e' autorizzata,  per  l'anno
1996,  la  spesa,  rispettivamente,  di lire 20 miliardi e di lire 40
miliardi.  ((  Le  predette  somme  saranno  versate,  nelle   misure
sopraindicate,  nelle contabilita' speciali intestate alle prefetture
di Torino e Firenze che, ove occorra, sono autorizzate a prelevare le
somme necessarie dai fondi  in  genere  delle  medesime  contabilita'
speciali. ))
  2.  Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del
comma 1 e delle relative modalita' di esecuzione, in ciascuna  citta'
e'  istituita  una  speciale  commissione  presieduta  dal prefetto e
composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal  presidente
della giunta regionale, dal questore, dal provveditore regionale alle
opere   pubbliche,   dal  soprintendente  per  i  beni  ambientali  e
architettonici, dal soprintendente per i beni artistici e  storici  e
dal   comandante   provinciale  dei  vigili  del  fuoco.  I  predetti
componenti  possono  delegare  un   proprio   rappresentante   e   la
commissione  puo' essere presieduta, in caso di assenza o impedimento
del prefetto, da un suo delegato.  Il  prefetto  puo'  invitare  alle
riunioni  della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o
enti interessati. E' altresi' membro della  commissione  un  delegato
del   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  con  il  compito  di
assicurare il necessario raccordo di indirizzi  per  l'organizzazione
della presidenza italiana degli eventi di cui al comma 1.
  3.  All'attuazione  degli  interventi  provvede  il prefetto, o suo
delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali,  provinciali  e
comunali  e,  ove  occorra,  richiede  la collaborazione degli uffici
tecnici regionali.
  4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono
adottati anche in deroga (( alle disposizioni della legge 11 febbraio
1994, n.  109,  e  successive  modificazioni,  ))  e  alle  norme  di
contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento.
  5.  Al pagamento delle spese occorrenti provvederanno le rispettive
prefetture di Torino e Firenze, sulla base di apposita certificazione
sulla regolarita' dei lavori  eseguiti  rilasciata  dal  provveditore
regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruita' dei
prezzi  delle  forniture  rilasciata  dall'ufficio  tecnico erariale,
previo  parere  della  soprintendenza  per  i   beni   ambientali   e
architettonici,  ove  prescritto,  nonche'  sulla  base dei documenti
giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato, cui sia stata
affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 3.
  6. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  1  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1996,  parzialmente  utilizzando  quanto  a  lire 45 miliardi
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
e  quanto  a  lire 15 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero
per i beni culturali e ambientali.
  7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente decreto.
          Riferimenti normativi
             - La legge 11 febbraio 1994, n.  109  (Legge  quadro  in
          materia di lavori pubblici), e' stata modificata dal D.L. 3
          aprile  1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995,
          n.  216,  recante  norme  urgenti  in  materia  di   lavori
          pubblici.