AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Republica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quella richiamata nel decreto, trascritta nella nota. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. La modifica apportata dalla legge di conversione e' stampata con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Per la realizzazione di indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e arredo stradale, nonche' di interventi negli edifici e nelle strutture, necessari ad assicurare condizioni di praticabilita' e di decoro funzionale allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea a Torino e del Consiglio europeo a Firenze previsti nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, e' autorizzata, per l'anno 1996, la spesa, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 40 miliardi. (( Le predette somme saranno versate, nelle misure sopraindicate, nelle contabilita' speciali intestate alle prefetture di Torino e Firenze che, ove occorra, sono autorizzate a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere delle medesime contabilita' speciali. )) 2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e delle relative modalita' di esecuzione, in ciascuna citta' e' istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni artistici e storici e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione puo' essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto puo' invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. E' altresi' membro della commissione un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri con il compito di assicurare il necessario raccordo di indirizzi per l'organizzazione della presidenza italiana degli eventi di cui al comma 1. 3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, richiede la collaborazione degli uffici tecnici regionali. 4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga (( alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, )) e alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. 5. Al pagamento delle spese occorrenti provvederanno le rispettive prefetture di Torino e Firenze, sulla base di apposita certificazione sulla regolarita' dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruita' dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonche' sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 3. 6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando quanto a lire 45 miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quanto a lire 15 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto. Riferimenti normativi - La legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e' stata modificata dal D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici.