IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;
  Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;
  Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;
  Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;
  Visti  i  decreti  del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1988) e del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio  1989  (Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1989);
  Visto  il  decreto  del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 (Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1993);
  Viste le direttive CIPI emanate con delibere del  25  gennaio  1979
(Gazzetta  Ufficiale  n.  67  dell'8  marzo  1979),  11  giugno  1979
(Gazzetta Ufficiale n. 179 del  2  luglio  1979),  22  dicembre  1982
(Gazzetta  Ufficiale  n.  35  del  5  febbraio  1983),  8 agosto 1984
(Gazzetta Ufficiale n. 290 del 20 ottobre 1984) e  28  dicembre  1993
(Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1994);
  Vista  la  delibera  CIPI  del  27  ottobre  1988, n. 502 (Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 21 novembre 1988);
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la deliberazione n. 281 del  29  aprile  1994  del  Ministero
dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e  tecnologica,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994;
  Visto l'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995);
  Vista la legge 23 dicembre  1994,  n.  726  (bilancio  dello  Stato
1995);
  Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95;
  Vista   la  legge  7  aprile  1995,  n.  104,  di  conversione  del
decreto-legge 8 febbraio 1995,  n.  32,  che  all'art.  6,  comma  6,
dispone  che  i  crediti  nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi
dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982,  n.  46,  e
successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio
generale;
  Viste le disponibilita' del Fondo speciale ricerca applicata di cui
al  decreto ministeriale 8 aprile 1995, n. 268, registrato alla Corte
dei conti il 30 giugno 1995, registro n. 1, foglio n. 105;
  Vista la convenzione tra  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;
  Visto    il    regolamento    di    funzionamento    del   comitato
tecnico-scientifico  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.  46/1982,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983 e la
successiva modifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del  24
aprile 1990 e il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995;
  Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai
progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonche' le proposte del
comitato   tecnico-scientifico,   formulate   nella  riunione  dell'8
novembre 1995;
  Considerato  che per tutti i progetti proposti per il finanziamento
nella predetta riunione esiste od e'  in  corso  di  acquisizione  la
certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
  Ritenuto di ammettere al finanziamento i progetti considerati nella
presente delibera;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  I   seguenti   progetti   di  ricerca  applicata  e  di  formazione
professionale sono  ammessi  agli  interventi  previsti  dalle  leggi
citate  nelle  premesse, nella forma, nella misura e con le modalita'
per ciascuno indicate:
            Delibera relativa al CTS dell'8 novembre 1995
  Ditta:
   Banksiel - Societa'  di  informatica  e  organizzazione  S.p.a.  -
Milano (classificata grande impresa).
  Titolo del progetto:
   moduli   architetturali   per   un  sistema  informativo  bancario
innovativo e ad alto grado di adattabilita'.
  Durata e data di inizio:
   5 anni dal 15 aprile 1993.
  Luogo di svolgimento e costo ammesso:
   non eleg. 12.024.000.000.
  Forme finanziamento:
   pratica n.  057763/346  e  n.  057762/46  -  Contributo  in  conto
interessi:  concesso  ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988,
n. 346, da determinare a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento
di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8  ottobre
1988,   fissato   alla   data   di  stipulazione  del  contratto  sul
finanziamento  I.M.I.  di  L.  7.214.000.000  determinato  in  misura
comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.
  Durata finanziamento:
   10 anni di cui 4 di preammortamento.
  Garanzie:
   come   da   deliberazione  M.U.R.S.T.  29  aprile  1994,  n.  281,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994.
  Condizioni:
   il  predetto  intervento  e'  subordinato  all'acquisizione  della
certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
  Ditta:
   Dox-Al  Italia  S.p.a.  - Correzzana (Milano) (classificata grande
impresa).
  Titolo del progetto:
   sistema di dosaggio di principi attivi.
  Durata e data di inizio:
   5 anni dal 1 settembre 1993.
  Luogo di svolgimento e costo ammesso:
   non eleg. 4.010.000.000.
  Forme finanziamento:
   pratica n.  058020/46  -  Credito  agevolato:  lire  2.406.000.000
concesso  ai  sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089,
al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro  del  tesoro,
determinato  in  misura  comunque  non  superiore  al  60%  dei costi
ammessi.
  Durata intervento:
   8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.
  Ammortamento:
   in  16  rate  semestrali,  costanti,  posticipate,  comprensive di
capitale ed interessi, a partire da non  oltre  la  seconda  scadenza
semestrale  successiva  alla  data  di  effettiva  conclusione  della
ricerca.
  Garanzie:
   come  da  deliberazione  M.U.R.S.T.  29  aprile  1994,   n.   281,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994.
  Condizioni:
   il  predetto  intervento  e'  subordinato  all'acquisizione  della
certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
  Ditta:
   EL.EN.  S.r.l.  Electronic  Engineering  -  Firenze  (classificata
piccola/media impresa).
  Titolo del progetto:
   sorgente  laser  a  C02  raffreddata a diffusione per applicazioni
industriali.
  Durata e data di inizio:
   4 anni dal 1 maggio 1995.
  Luogo di svolgimento e costo ammesso:
   non eleg. 3.047.000.000.
  Forme finanziamento:
   pratica  n.  059895/46  -  Credito  agevolato:  lire   990.000.000
concesso  ai  sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089,
al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro  del  tesoro,
determinato  in  misura  comunque  non  superiore  al 32,5% dei costi
ammessi.
  Durata intervento:
   9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.
  Ammortamento:
   in 18  rate  semestrali,  costanti,  posticipate,  comprensive  di
capitale  ed  interessi,  a  partire da non oltre la seconda scadenza
semestrale  successiva  alla  data  di  effettiva  conclusione  della
ricerca.
  Contributo  nella spesa: L. 990.000.000 concesso ai sensi dell'art.
10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque
non superiore al 32,5% dei costi ammessi.
  Garanzie:
   come  da  deliberazione  M.U.R.S.T.  29  aprile  1994,   n.   281,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994.
  Condizioni:
   il  predetto  intervento  e'  subordinato  all'acquisizione  della
certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
  Ditta:
   Italfarmaco S.p.a. - Milano (classificata grande impresa).
  Titolo del progetto:
   nuovi  farmaci  antinfiammatori  inibitori  selettivi  di  Protein
Chinasi C.
  Durata e data di inizio:
   6 anni dal 22 luglio 1992.
  Luogo di svolgimento e costo ammesso:
   non eleg. 17.912.000.000;
   eleg. 3.050.000.000;
   Totale 20.962.000.000.
  Forme finanziamento:
   pratica n.  056982/346  e  n.  056981/46  -  Contributo  in  conto
interessi:  concesso  ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988,
n. 346, da determinare a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento
di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8  ottobre
1988,   fissato   alla   data   di  stipulazione  del  contratto  sul
finanziamento I.M.I.  di  L.  11.528.000.000  determinato  in  misura
comunque  non  superiore  al  55%, per la quota non eleggibile, ed al
55%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.
  Durata finanziamento:
   10 anni di cui 4 di preammortamento.
  Contributo  nella  spesa:  L.  2.248.000.000  concesso   ai   sensi
dell'art.  10  della  legge  12  agosto  1977, n. 675, determinato in
misura comunque non superiore al 10%, per la quota non eleggibile, ed
al 15%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.
  Garanzie:
   come  da  deliberazione  M.U.R.S.T.  29  aprile  1994,   n.   281,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994.
  Ditta:
   Olivetti  Sanita'  S.p.a.  -  Ivrea  (Torino) (classificata grande
impresa).
  Titolo del progetto:
   formazione di cinque ricercatori informatici nell'area dei sistemi
per l'elaborazione di immagini per supporto diagnostico.
  Durata e data di inizio:
   1 anno e 4 mesi dal 18 dicembre 1995.
  Luogo di svolgimento e costo ammesso:
   non eleg. 408.000.000.
  Forme finanziamento:
   pratica n. 060200/67 - Contributo nella  spesa:    L.  265.000.000
concesso  ai  sensi  dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
determinato in  misura  comunque  non  superiore  al  65%  dei  costi
ammessi.
  Garanzie:
   come   da   deliberazione  M.U.R.S.T.  29  aprile  1994,  n.  281,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994.
  Condizioni:
   il  predetto  intervento  e'  subordinato  all'acquisizione  della
certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490.