IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089; Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652; Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46; Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67; Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346; Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1988) e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1989); Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1993); Viste le direttive CIPI emanate con delibere del 25 gennaio 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 5 febbraio 1983), 8 agosto 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 290 del 20 ottobre 1984) e 28 dicembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1994); Vista la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502 (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 1988); Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994; Visto l'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995); Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726 (bilancio dello Stato 1995); Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95; Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 6, comma 6, dispone che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale; Viste le disponibilita' del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale 8 aprile 1995, n. 268, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1995, registro n. 1, foglio n. 105; Vista la convenzione tra il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano; Visto il regolamento di funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983 e la successiva modifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1990 e il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995; Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonche' le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione dell'8 novembre 1995; Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od e' in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; Ritenuto di ammettere al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera; Delibera: Art. 1. I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalita' per ciascuno indicate: Delibera relativa al CTS dell'8 novembre 1995 Ditta: Banksiel - Societa' di informatica e organizzazione S.p.a. - Milano (classificata grande impresa). Titolo del progetto: moduli architetturali per un sistema informativo bancario innovativo e ad alto grado di adattabilita'. Durata e data di inizio: 5 anni dal 15 aprile 1993. Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. 12.024.000.000. Forme finanziamento: pratica n. 057763/346 e n. 057762/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento I.M.I. di L. 7.214.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi. Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento. Garanzie: come da deliberazione M.U.R.S.T. 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994. Condizioni: il predetto intervento e' subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. Ditta: Dox-Al Italia S.p.a. - Correzzana (Milano) (classificata grande impresa). Titolo del progetto: sistema di dosaggio di principi attivi. Durata e data di inizio: 5 anni dal 1 settembre 1993. Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. 4.010.000.000. Forme finanziamento: pratica n. 058020/46 - Credito agevolato: lire 2.406.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi. Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca. Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca. Garanzie: come da deliberazione M.U.R.S.T. 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994. Condizioni: il predetto intervento e' subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. Ditta: EL.EN. S.r.l. Electronic Engineering - Firenze (classificata piccola/media impresa). Titolo del progetto: sorgente laser a C02 raffreddata a diffusione per applicazioni industriali. Durata e data di inizio: 4 anni dal 1 maggio 1995. Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. 3.047.000.000. Forme finanziamento: pratica n. 059895/46 - Credito agevolato: lire 990.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi. Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca. Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca. Contributo nella spesa: L. 990.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi. Garanzie: come da deliberazione M.U.R.S.T. 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994. Condizioni: il predetto intervento e' subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. Ditta: Italfarmaco S.p.a. - Milano (classificata grande impresa). Titolo del progetto: nuovi farmaci antinfiammatori inibitori selettivi di Protein Chinasi C. Durata e data di inizio: 6 anni dal 22 luglio 1992. Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. 17.912.000.000; eleg. 3.050.000.000; Totale 20.962.000.000. Forme finanziamento: pratica n. 056982/346 e n. 056981/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento I.M.I. di L. 11.528.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55%, per la quota non eleggibile, ed al 55%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi. Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento. Contributo nella spesa: L. 2.248.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10%, per la quota non eleggibile, ed al 15%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi. Garanzie: come da deliberazione M.U.R.S.T. 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994. Ditta: Olivetti Sanita' S.p.a. - Ivrea (Torino) (classificata grande impresa). Titolo del progetto: formazione di cinque ricercatori informatici nell'area dei sistemi per l'elaborazione di immagini per supporto diagnostico. Durata e data di inizio: 1 anno e 4 mesi dal 18 dicembre 1995. Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. 408.000.000. Forme finanziamento: pratica n. 060200/67 - Contributo nella spesa: L. 265.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi. Garanzie: come da deliberazione M.U.R.S.T. 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994. Condizioni: il predetto intervento e' subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.