IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA Visto il proprio atto 26 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1996, recante disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 21 aprile 1996; Ritenuta l'opportunita', ad evitare dubbi interpretativi, di meglio precisare il termine ultimo per la pubblicazione e diffusione della propaganda elettorale; Dispone: Conformemente a quanto previsto nell'art. 20 dell'atto 26 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1996, nell'art. 12, commi 2 e 5, e nell'art. 13, comma 2, dello stesso atto, le parole "sino a tutto il giorno precedente a quello stabilito per le votazioni" sono sostituite dalle parole "sino a tutto il venerdi' precedente al giorno stabilito per le votazioni". Roma, 29 febbraio 1996 Il Garante: SANTANIELLO