All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo Ai commissari di Governo Agli assessorati regionali dell'agricoltura Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana Alla Confederazione italiana agricoltori Al Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane All'Associazione interprofessionale semi oleosi - Aiso All'Associazione italiana industria olearia - Assitol In applicazione di quanto disposto dall'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 1765/92 del Consiglio, la Commissione, sentito il parere del Comitato di gestione congiunto cereali, semi oleosi e piante proteiche, con regolamento CE n. 297/96 del 16 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CE n. L/39 del 17 febbraio 1996, ha fissato in 222,268 ECU/tonn. il prezzo medio dei semi oleosi accertato per la campagna di commercializzazione 1995-96. Tale prezzo, che e' superiore del 12,94% a quello previsionalmentedeterminato in 196,8 ECU/tonn., comporta, tenuto conto della prevista franchigia dell'8%, l'applicazione della penalita', contemplata dalla sopracitata disposizione comunitaria, e cioe' una riduzione della compensazione definitiva al reddito pari al 4%. Poiche' non e' stata superata la superficie nazionale di base determinata per tutti i prodotti oggetto del regime di sostegno di cui al regolamento n. 1765/92, nonche' quella nazionale dei semi oleosi, nell'ambito del sistema delle superfici massime garantite, non trovano applicazione le specifiche penalita' previste dal medesimo regolamento. Conseguentemente per la campagna di commercializzazione 1995-96 l'importo definitivo in ECU e in moneta nazionale della compensazione per i semi oleosi e' riportato, per ciascuna regione omogenea risultante dal piano di regionalizzazione, nell'allegato alla presente circolare. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7-bis, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 2294/92 della Commissione, l'AIMA provvedera', sulla base degli importi definitivi, a corrispondere il saldo della compensazione spettante ai produttori di semi oleosi per la campagna 1995-96 nel piu' breve tempo possibile e, comunque, non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del regolamento sopracitato nella Gazzetta Ufficiale della CE. Si coglie l'occasione per comunicare che, in relazione a specifica richiesta della scrivente amministrazione, la Commissione con decisione in corso di pubblicazione, ha disposto, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1996-97, corrispondente alla campagna di semina 1995-96, la proroga al 20 aprile 1996 del termine di deposito delle domande di compensazione al reddito presentate nell'ambito del regime di sostegno di cui al regolamento del Consiglio CE n. 1765/92 in favore dei coltivatori di taluni seminativi, previsto al 31 marzo dall'art. 6, paragrafo 2, del regolamento n. 3508/92 del Consiglio CE. Il Ministro: LUCHETTI Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 1996 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 62