All'Azienda   di   Stato   per  gli
                                  interventi nel mercato agricolo
                                  Ai commissari di Governo
                                  Agli     assessorati      regionali
                                  dell'agricoltura
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori diretti
                                  Alla    Confederazione     generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  agricoltori
                                  Al   Coordinamento   organizzazioni
                                  professionali agricole italiane
                                  All'Associazione interprofessionale
                                  semi oleosi - Aiso
                                  All'Associazione italiana industria
                                  olearia - Assitol
 In applicazione di quanto disposto dall'art. 5, paragrafo 1, lettera
a),  del  regolamento  CEE  n. 1765/92 del Consiglio, la Commissione,
sentito il parere del Comitato di gestione  congiunto  cereali,  semi
oleosi  e  piante  proteiche,  con  regolamento  CE  n. 297/96 del 16
febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CE n. L/39 del  17
febbraio  1996,  ha  fissato in 222,268 ECU/tonn. il prezzo medio dei
semi oleosi accertato per la campagna di commercializzazione 1995-96.
  Tale   prezzo,   che   e'   superiore   del   12,94%    a    quello
previsionalmentedeterminato  in  196,8  ECU/tonn.,  comporta,  tenuto
conto  della  prevista  franchigia  dell'8%,   l'applicazione   della
penalita',  contemplata dalla sopracitata disposizione comunitaria, e
cioe' una riduzione della compensazione definitiva al reddito pari al
4%.
  Poiche' non e' stata  superata  la  superficie  nazionale  di  base
determinata  per  tutti  i prodotti oggetto del regime di sostegno di
cui al regolamento n. 1765/92,  nonche'  quella  nazionale  dei  semi
oleosi,  nell'ambito  del  sistema delle superfici massime garantite,
non  trovano  applicazione  le  specifiche  penalita'  previste   dal
medesimo regolamento.
  Conseguentemente  per  la  campagna  di commercializzazione 1995-96
l'importo definitivo in ECU e in moneta nazionale della compensazione
per i  semi  oleosi  e'  riportato,  per  ciascuna  regione  omogenea
risultante   dal   piano  di  regionalizzazione,  nell'allegato  alla
presente circolare.
  Ai sensi di quanto  disposto  dall'art.  7-bis,  paragrafo  4,  del
regolamento  CEE  n.  2294/92  della Commissione, l'AIMA provvedera',
sulla base degli importi definitivi, a corrispondere il  saldo  della
compensazione  spettante ai produttori di semi oleosi per la campagna
1995-96 nel  piu'  breve  tempo  possibile  e,  comunque,  non  oltre
sessanta   giorni   decorrenti   dalla   data  di  pubblicazione  del
regolamento sopracitato nella Gazzetta Ufficiale della CE.
  Si coglie l'occasione per comunicare che, in relazione a  specifica
richiesta   della   scrivente  amministrazione,  la  Commissione  con
decisione in corso di pubblicazione, ha disposto, limitatamente  alla
campagna di commercializzazione 1996-97, corrispondente alla campagna
di  semina  1995-96,  la  proroga  al  20  aprile 1996 del termine di
deposito  delle  domande  di  compensazione  al  reddito   presentate
nell'ambito  del  regime  di  sostegno  di  cui  al  regolamento  del
Consiglio  CE  n.  1765/92  in  favore  dei  coltivatori  di   taluni
seminativi,  previsto  al  31  marzo  dall'art.  6,  paragrafo 2, del
regolamento n. 3508/92 del Consiglio CE.
                                                Il Ministro: LUCHETTI
Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 62