Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164: Visto il proprio parere inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini "Alto Livenza" "delle Venezie" e "Venezia Giulia" e le proposte dei relativi disciplinari di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 1995; Considerato che nel predetto parere e nella corrispondente proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" si rinviava ad un successivo parere integrativo sia la delimitazione della zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Venezia Giulia", sia la corrispondente base ampleografica, sia infine la possibilita' di fare riferimento, nella designazione e nella presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica "Venezia Giulia", a nomi di vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province della regione Friuli-Venezia Giulia interessate alla produzione della predetta indicazione geografica tipica; Considerato che la regione Friuli-Venezia Giulia ha indicato per ciascuna delle seguenti province: Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine i nomi dei vitigni ai quali e' possibile fare riferimento nella designazione e nella presentazione dei vini e dei mosti ad indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" ottenuti dalle uve prodotte nelle rispettive province sopra indicate; Visto il parere favorevole espresso dalla regione Friuli-Venezia Giulia che identifica la predetta zona di produzione con l'intero territorio amministrativo delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine; Ritenuto alla luce di quanto sopra riportato di dover sciogliere la riserva formulata nel gia' citato parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 1995; Vista la propria deliberazione adottata nella riunione tenutasi nei giorni 12 e 13 febbraio 1996 con la quale: e' stata delimitata la zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" comprendendo in essa l'intero territorio amministrativo delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine della regione Friuli-Venezia Giulia; sono stati individuati i vitigni che concorrono alla formazione della base ampelografica dei vini ad indicazione geografica tipica "Venezia Giulia"; e' stata integralmente condivisa la scelta dei vitigni, ai quali e' possibile fare riferimento nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica "Venezia Giulia", operata dalla regione Friuli-Venezia Giulia; Ha espresso parere favorevole all'integrazione della proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Venezia Giulia", pubblicata nella citata Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 1995, mediante la nuova formulazione del testo degli articoli 2 e 3 del predetto disciplinare di produzione che di seguito si riporta e che deve intendersi integralmente sostituito a quello corrispondente pubblicato nella gia' citata Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 1995: Art. 2. - La indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. La indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o dei relativi sinonimi riportati per ciascuna delle province di seguito indicate: Provincia di Gorizia: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia istriana, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Sauvignon, Terrano, Tocai friulano, Verduzzo friulano, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Schioppettino; Provincia di Pordenone: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Riesling renano, Sauvignon, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Forgiarin, Incrocio Manzoni 6.0.13, Sciaglin, Ucelut; Provincia di Trieste: Malvasia istriana, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Sauvignon, Terrano, Chardonnay, Pinot bianco, Vitouska; Provincia di Udine: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Riesling renano, Sauvignon, Schioppettino, Tocai friulano, Verduzzo friulano, Chardonnay, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, quest'ultimo limitatamente ai vitigni a bacca rossa. Art. 3. - La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine, nella regione Friuli-Venezia Giulia.