Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164:
   Visto il proprio parere inerente le  richieste  di  riconoscimento
delle  indicazioni geografiche tipiche dei vini "Alto Livenza" "delle
Venezie" e "Venezia Giulia" e le proposte dei  relativi  disciplinari
di  produzione,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 281 del 1
dicembre 1995;
   Considerato  che  nel  predetto  parere  e  nella   corrispondente
proposta  di  disciplinare  di  produzione  dei  vini  ad indicazione
geografica tipica "Venezia  Giulia"  si  rinviava  ad  un  successivo
parere  integrativo  sia  la  delimitazione  della zona di produzione
delle uve per l'ottenimento dei mosti  e  dei  vini  atti  ad  essere
designati  con la indicazione geografica tipica "Venezia Giulia", sia
la corrispondente base ampleografica, sia infine la  possibilita'  di
fare  riferimento,  nella designazione e nella presentazione dei vini
ad indicazione geografica tipica "Venezia Giulia", a nomi di  vitigni
raccomandati  e/o autorizzati nelle rispettive province della regione
Friuli-Venezia Giulia  interessate  alla  produzione  della  predetta
indicazione geografica tipica;
   Considerato  che  la regione Friuli-Venezia Giulia ha indicato per
ciascuna delle seguenti province: Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine
i nomi dei vitigni ai  quali  e'  possibile  fare  riferimento  nella
designazione   e   nella  presentazione  dei  vini  e  dei  mosti  ad
indicazione geografica tipica "Venezia  Giulia"  ottenuti  dalle  uve
prodotte nelle rispettive province sopra indicate;
   Visto  il  parere favorevole espresso dalla regione Friuli-Venezia
Giulia che identifica la predetta zona  di  produzione  con  l'intero
territorio  amministrativo  delle  province  di  Gorizia,  Pordenone,
Trieste e Udine;
   Ritenuto alla luce di quanto sopra riportato di  dover  sciogliere
la riserva formulata nel gia' citato parere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 1995;
   Vista  la  propria  deliberazione adottata nella riunione tenutasi
nei giorni 12 e 13 febbraio 1996 con la quale:
    e'  stata  delimitata  la  zona  di  produzione  delle  uve   per
l'ottenimento  dei  mosti  e  dei  vini  atti ad essere designati con
l'indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" comprendendo in essa
l'intero  territorio  amministrativo  delle  province   di   Gorizia,
Pordenone, Trieste e Udine della regione Friuli-Venezia Giulia;
    sono  stati  individuati i vitigni che concorrono alla formazione
della base ampelografica dei vini ad  indicazione  geografica  tipica
"Venezia Giulia";
    e'  stata integralmente condivisa la scelta dei vitigni, ai quali
e' possibile fare riferimento nella designazione e presentazione  dei
vini ad indicazione geografica tipica "Venezia Giulia", operata dalla
regione Friuli-Venezia Giulia;
   Ha  espresso  parere favorevole all'integrazione della proposta di
disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica  tipica
"Venezia  Giulia",  pubblicata nella citata Gazzetta Ufficiale n. 281
del 1 dicembre 1995, mediante la nuova formulazione del  testo  degli
articoli 2 e 3 del predetto disciplinare di produzione che di seguito
si  riporta  e  che deve intendersi integralmente sostituito a quello
corrispondente pubblicato nella gia' citata Gazzetta Ufficiale n. 281
del 1 dicembre 1995:
   Art. 2. - La indicazione geografica  tipica  "Venezia  Giulia"  e'
riservata ai seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I  vini ad indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" bianchi,
rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti  da  vigneti
composti,  nell'ambito  aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati
e/o  autorizzati  rispettivamente  per  le   province   di   Gorizia,
Pordenone, Trieste e Udine.
   La   indicazione   geografica   tipica  "Venezia  Giulia"  con  la
specificazione di uno dei seguenti vitigni o  dei  relativi  sinonimi
riportati per ciascuna delle province di seguito indicate:
  Provincia di Gorizia:
    Cabernet  franc,  Cabernet  Sauvignon, Malvasia istriana, Merlot,
Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo  rosso,
Ribolla gialla, Riesling italico, Sauvignon, Terrano, Tocai friulano,
Verduzzo  friulano,  Chardonnay,  Incrocio  Manzoni  6.0.13,  Moscato
giallo, Schioppettino;
   Provincia di Pordenone:
    Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot  bianco,  Pinot
grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo
rosso,   Riesling   renano,   Sauvignon,   Tocai  friulano,  Traminer
aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Forgiarin, Incrocio Manzoni
6.0.13, Sciaglin, Ucelut;
  Provincia di Trieste:
    Malvasia  istriana,  Merlot,   Refosco   dal   peduncolo   rosso,
Sauvignon, Terrano, Chardonnay, Pinot bianco, Vitouska;
  Provincia di Udine:
    Cabernet  franc,  Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot bianco, Pinot
grigio, Pinot nero, Refosco nostrano, Refosco  dal  peduncolo  rosso,
Riesling  renano,  Sauvignon, Schioppettino, Tocai friulano, Verduzzo
friulano,  Chardonnay,  Franconia,  Incrocio   Manzoni   6.0.13,   e'
riservata  ai  vini  ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo,   non   aromatici,   raccomandati  e/o  autorizzati  per  le
rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Venezia  Giulia"  con  la
specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono
essere   prodotti   anche   nelle   tipologie  frizzante  e  novello,
quest'ultimo limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
   Art. 3. - La zona di produzione delle uve  per  l'ottenimento  dei
mosti  e  dei  vini  designati  con  la indicazione geografica tipica
"Venezia Giulia" comprende l'intero territorio  amministrativo  delle
province  di  Gorizia,  Pordenone,  Trieste  ed  Udine, nella regione
Friuli-Venezia Giulia.