IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
   Vista la direttiva n. 73/23/CEE del 19 febbraio 1973,  concernente
il  riavvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri  delle
Comunita' europee,  relativa  al  materiale  elettrico  destinato  ad
essere impiegato entro certi limiti di tensione;
   Visto  l'art.  3  della  legge  18  ottobre  1977,  n.  791, sulla
attuazione della direttiva n. 73/23/CEE sopracitata;
   Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, relativo  agli
adeguamenti tecnici dettati dalle direttive;
   Visto  il decreto ministeriale 1 agosto 1981 sul recepimento della
prima  lista  (1  gruppo)  di  norme  armonizzate,   pubblicato   nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 341 del 15 dicembre
1979;
   Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1981 sul recepimento  della
prima   lista   (2  gruppo)  di  norme  armonizzate,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 273  del  29  agosto
1981;
   Visto  il decreto ministeriale 1 agosto 1981 sul recepimento delle
liste degli organismi, dei modelli  dei  marchi  e  dei  certificati,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 273
del 29 agosto 1981;
   Visto il decreto ministeriale  25  ottobre  1981  sul  recepimento
della  seconda  e  terza  lista  (1  gruppo)  di  norme  armonizzate,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  299
del 30 ottobre 1981;
   Visto  il decreto ministeriale 23 ottobre 1984 sul recepimento del
terzo  gruppo  dei  testi  italiani  della  prima  lista   di   norme
armonizzate  e  del secondo gruppo dei testi italiani della seconda e
terza  lista  di  norme  armonizzate,  pubblicato   nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 336 del 6 dicembre 1984;
   Visto  il decreto ministeriale 13 marzo 1987 sul recepimento della
lista  riassuntiva   delle   norme   armonizzate,   unitamente   alla
pubblicazione  di  ulteriori testi italiani di tali norme, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile
1987;
   Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1989 sul recepimento delle
liste degli  organismi  e  dei  modelli  di  marchi  di  conformita',
pubblicazione   della   lista   riassuntiva   di  norme  armonizzate,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  171
del 24 luglio 1989;
   Vista  la  terza  lista riassuntiva di norme armonizzate riportate
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, n.  C  210  del  15
agosto  1992,  unitamente  ad  un elenco di organismi e di modelli di
marchi di conformita', recentemente aggiornato dall'elenco  riportate
nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee n. C 214 del 18
agosto 1995;
   Visti  gli  ulteriori   aggiornamenti   delle   liste   di   norme
armonizzate,  riportate  nelle  Gazzette  Ufficiali  della  Comunita'
europea n. C 18 del 23 gennaio 1993, n. C 319 del 26  novembre  1993,
n. C 169 del 22 giugno 1994, n. C 199 del 21 luglio 1994;
   Considerata   la   necessita'  di  procedere  all'adeguamento  dei
riferimenti delle norme armonizzate attualmente applicabili;
   Considerata  l'opportunita'  per  la   piu'   ampia   divulgazione
possibile,  di  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana la lista  aggiornata  delle  norme  armonizzate  e  l'elenco
aggiornato degli organismi e dei modelli di marchi di conformita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
   L'allegato I del decreto ministeriale 13 giugno 1989 e' sostituito
dalla   tabella   riepilogativa,   relativa  ai  titoli  delle  norme
armonizzate e delle norme italiane  corrispondenti  ed  e'  riportata
nell'allegato I al presente decreto.