IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto che nel consiglio comunale di Casapesenna (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 novembre 1993, non puo' essere assicurato il normale funzionamento degli organi elettivi e dei servizi a causa delle dimissioni presentate da tutti i consiglieri in carica, oltre al sindaco; Visto che il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4677/13.4/Gab. del 26 ottobre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune; Constatato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi condizionamenti da parte della criminalita' organizzata locale sulla libera determinazione degli organi elettivi e dell'apparato burocratico dell'ente; Constatato che i predetti condizionamenti della criminalita' organizzata hanno determinato grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, impedendo il libero esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti; Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento del comune di Casapesenna, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, mirato al ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva; Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221; Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1996; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Casapesenna (Caserta) e' sciolto per la durata di dodici mesi.