IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto   che   nel  consiglio  comunale  di  Casapesenna  (Caserta),
rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23  novembre  1993,  non
puo' essere assicurato il normale funzionamento degli organi elettivi
e  dei  servizi  a  causa  delle  dimissioni  presentate  da  tutti i
consiglieri in carica, oltre al sindaco;
  Visto che il prefetto  di  Caserta,  ritenendo  essersi  verificata
l'ipotesi  prevista  dall'art.  39,  comma 1, lettera b), n. 2, della
legge 8  giugno  1990,  n.  142,  ha  proposto  lo  scioglimento  del
consiglio  comunale  sopracitato,  disponendone,  nel  contempo,  con
provvedimento n. 4677/13.4/Gab. del 26 ottobre 1995, la  sospensione,
con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione
del comune;
  Constatato  che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi
condizionamenti da parte della criminalita' organizzata locale  sulla
libera   determinazione   degli   organi   elettivi  e  dell'apparato
burocratico dell'ente;
  Constatato  che  i  predetti  condizionamenti  della   criminalita'
organizzata  hanno  determinato  grave pregiudizio per lo stato della
sicurezza  pubblica,  impedendo  il  libero  esercizio  dei   diritti
costituzionalmente garantiti;
  Ritenuto  che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento
e deterioramento del  comune  di  Casapesenna,  si  rende  necessario
l'intervento  dello  Stato  mediante  un commissariamento di adeguata
durata, mirato al ripristino dei principi democratici e  di  liberta'
collettiva;
  Visto   l'art.   1  del  decreto-legge  31  maggio  1991,  n.  164,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;
  Vista la proposta del Ministro dell'interno  la  cui  relazione  e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 gennaio 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il consiglio comunale di Casapesenna (Caserta) e'  sciolto  per  la
durata di dodici mesi.