IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione  di  origine  dei
vini;
  Visto  il  decreto  ministeriale  25 settembre 1987 con il quale e'
stata riconosciuta l'indicazione geografica "Langhe";
  Visto il decreto ministeriale 22 novembre  1994  con  il  quale  e'
stata  riconosciuta  la denominazione di origine controllata dei vini
"Langhe"  ed  e'  stato  approvato  il   relativo   disciplinare   di
produzione;
  Vista  la  domanda  presentata  dagli  interessati  con la quale si
chiede che venga consentita la possibilita' per i vini da  tavola  ad
indicazione  geografica  "Langhe"  provenienti  dalle vendemmie 1992,
1993 e 1994 tuttora in fase di maturazione in legno e di  affinamento
in  bottiglia  di rivendicare la denominazione di origine controllata
"Langhe";
  Ritenuta  fondata  la  richiesta  in  quanto  rispondente  a  reali
esigenze produttive e commerciali delle ditte interessate;
  Ritenuto   pertanto   necessario  provvedere  all'integrazione  del
predetto decreto ministeriale 22  novembre  1994  relativamente  alla
possibilita'  di  rivendicare la denominazione di origine controllata
"Langhe" per i vini da  tavola  ad  indicazione  geografica  "Langhe"
provenienti  dalle  vendemmie  1992,  1993  e 1994 tuttora in fase di
invecchiamento e di affinamento;
  Considerato che l'art. 4  del  citato  regolamento  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione dei disciplinari  di  produzione  prevede  che  per  i
riconoscimenti  e le approvazioni dei disciplinari di cui trattasi si
provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  In deroga alle misure previste dal comma 2 dell'art. 1 e  dell'art.
2  del decreto 22 novembre 1994 di riconoscimento della denominazione
di origine controllata dei vini "Langhe" le ditte interessate possono
rivendicare la denominazione di origine controllata  "Langhe"  per  i
vini in fase di invecchiamento in legno e di affinamento in bottiglia
provenienti   dalle   vendemmie  1992,  1993  e  1994  alle  seguenti
condizioni:
   le uve utilizzate devono  essere  state  denunciate  come  uve  ad
indicazione geografica "Langhe";
   i   quantitativi   di   vino   di   cui  trattasi  possono  essere
commercializzati con la denominazione di origine controllata "Langhe"
a decorrere dalla data in cui potranno utilizzare la denominazione di
origine controllata "Langhe" i prodotti della vendemmia 1995, purche'
i  suddetti  quantitativi siano sottoposti ad un esame chimico-fisico
ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge  10
febbraio  1992,  n.  164,  e  rispondano  ai  requisiti stabiliti dal
disciplinare di produzione  approvato  con  decreto  ministeriale  22
novembre  1994  di  riconoscimento  della  denominazione  di  origine
controllata "Langhe";
   i  relativi  quantitativi  di  vino   devono   essere   denunciati
all'ufficio  periferico  dell'Ispettorato centrale per la repressione
frodi competente per territorio, entro  quarantacinque  giorni  dalla
data  di  pubblicazione  del  presente  decreto,  per  gli  opportuni
controlli  in  merito  alle  quantita'  detenute  ed   ai   requisiti
posseduti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 febbraio 1996
                                               Il dirigente: ADINOLFI