IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1987 con il quale e' stata riconosciuta l'indicazione geografica "Langhe"; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1994 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Langhe" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati con la quale si chiede che venga consentita la possibilita' per i vini da tavola ad indicazione geografica "Langhe" provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 tuttora in fase di maturazione in legno e di affinamento in bottiglia di rivendicare la denominazione di origine controllata "Langhe"; Ritenuta fondata la richiesta in quanto rispondente a reali esigenze produttive e commerciali delle ditte interessate; Ritenuto pertanto necessario provvedere all'integrazione del predetto decreto ministeriale 22 novembre 1994 relativamente alla possibilita' di rivendicare la denominazione di origine controllata "Langhe" per i vini da tavola ad indicazione geografica "Langhe" provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 tuttora in fase di invecchiamento e di affinamento; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico In deroga alle misure previste dal comma 2 dell'art. 1 e dell'art. 2 del decreto 22 novembre 1994 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Langhe" le ditte interessate possono rivendicare la denominazione di origine controllata "Langhe" per i vini in fase di invecchiamento in legno e di affinamento in bottiglia provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 alle seguenti condizioni: le uve utilizzate devono essere state denunciate come uve ad indicazione geografica "Langhe"; i quantitativi di vino di cui trattasi possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata "Langhe" a decorrere dalla data in cui potranno utilizzare la denominazione di origine controllata "Langhe" i prodotti della vendemmia 1995, purche' i suddetti quantitativi siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 22 novembre 1994 di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Langhe"; i relativi quantitativi di vino devono essere denunciati all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la repressione frodi competente per territorio, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per gli opportuni controlli in merito alle quantita' detenute ed ai requisiti posseduti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 1996 Il dirigente: ADINOLFI