IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                 IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, art. 11, comma 5;
                              Decreta:
                               Art. 1.
       Atti particolarmente complessi adottati nella gestione
                      del bilancio dello Stato
  1. Sono considerati particolarmente complessi, ai  sensi  dell'art.
11,  comma  5,  del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, gli atti seguenti:
    a) provvedimenti contrattuali adottati nell'ambito di rapporti di
diritto civile  (contratti  di  opere  pubbliche,  di  forniture,  di
vendita, di locazione, transazioni, ecc.);
    b)  provvedimenti contrattuali relativi a rapporti aventi oggetto
di diritto pubblico (concessioni, convenzioni, ecc.);
    c) provvedimenti che le amministrazioni adottano  in  virtu'  dei
loro poteri autoritativi (procedimenti ablatori reali: espropriazione
del diritto di proprieta', imposizione di servitu', ecc.);
    d) provvedimenti relativi a concessione di contributi disposti da
comitati operanti nell'ambito delle amministrazioni;
    e) provvedimenti creativi o modificativi di status del personale.