IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 11, comma 5; Decreta: Art. 1. Atti particolarmente complessi adottati nella gestione del bilancio dello Stato 1. Sono considerati particolarmente complessi, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, gli atti seguenti: a) provvedimenti contrattuali adottati nell'ambito di rapporti di diritto civile (contratti di opere pubbliche, di forniture, di vendita, di locazione, transazioni, ecc.); b) provvedimenti contrattuali relativi a rapporti aventi oggetto di diritto pubblico (concessioni, convenzioni, ecc.); c) provvedimenti che le amministrazioni adottano in virtu' dei loro poteri autoritativi (procedimenti ablatori reali: espropriazione del diritto di proprieta', imposizione di servitu', ecc.); d) provvedimenti relativi a concessione di contributi disposti da comitati operanti nell'ambito delle amministrazioni; e) provvedimenti creativi o modificativi di status del personale.