IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  recante  "misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica";
  Visto  l'art.  32, comma 2, della suddetta legge n. 724/1994 con il
quale si dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 1995 i  canoni  annui
per  i  beni  patrimoniali  e  demaniali dello Stato destinati ad uso
abitativo, locati o concessi a privati, sono, in  deroga  alle  altre
disposizioni  di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti
per l'anno 1994;
  Visto il successivo comma 3 dell'art. 32 della  medesima  legge  n.
724/1994  con il quale si dispone che sono esclusi dall'incremento di
cui al sopracitato comma 2 gli alloggi in godimento, fra  gli  altri,
alle  associazioni  e  fondazioni  con  finalita' culturali, sociali,
sportive, assistenziali e religiose senza fini di lucro,  individuate
con  apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge  n.  724/1994
sopra citata;
  Visti  gli  elenchi  delle  associazioni e fondazioni con finalita'
culturali,  sociali,  sportive,  assistenziali  e   religiose   senza
finalita'  di  lucro  concessionarie  o locatarie di beni demaniali o
patrimoniali dello Stato destinati ad uso  abitativo,  forniti  dalle
sezioni   staccate   demanio   delle  direzioni  compartimentali  del
territorio;
  Visto il parere n. 651/95 del 20 giugno 1995, emesso dalla  sezione
terza  del  Consiglio  di  Stato,  con  il  quale il concetto di "uso
abitativo"  e'  stato  estensivamente  interpretato  nel   senso   di
ricomprendervi  l'uso  del  bene  quale  sede  sociale o quale spazio
necessario o indispensabile  per  il  perseguimento  delle  finalita'
istituzionali   delle   associazioni   e   fondazioni  con  finalita'
culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini di
lucro;
  Ritenuto necessario individuare le associazioni  e  fondazioni  con
finalita'  culturali,  sociali,  sportive,  assistenziali e religiose
senza  finalita'  di  lucro,  concessionarie  o  locatarie  di   beni
demaniali  o  patrimoniali  dello  Stato  destinati ad uso abitativo,
escluse dal suddetto incremento dei canoni annui;
                              Decreta:
  Sono esclusi dall'applicazione dell'incremento dei canoni annui  di
cui  al  comma 2 dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i
beni  demaniali  e  patrimoniali  dello  Stato,  destinati   ad   uso
abitativo,  concessi  o  locati  alle  associazioni  e fondazioni con
finalita' culturali, sociali,  sportive,  assistenziali  e  religiose
senza  fini  di  lucro  di  cui all'unito elenco allegato al presente
decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 febbraio 1996
                                                Il Ministro: FANTOZZI