IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica"; Visto l'art. 32, comma 2, della suddetta legge n. 724/1994 con il quale si dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 1995 i canoni annui per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, locati o concessi a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994; Visto il successivo comma 3 dell'art. 32 della medesima legge n. 724/1994 con il quale si dispone che sono esclusi dall'incremento di cui al sopracitato comma 2 gli alloggi in godimento, fra gli altri, alle associazioni e fondazioni con finalita' culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini di lucro, individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 724/1994 sopra citata; Visti gli elenchi delle associazioni e fondazioni con finalita' culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza finalita' di lucro concessionarie o locatarie di beni demaniali o patrimoniali dello Stato destinati ad uso abitativo, forniti dalle sezioni staccate demanio delle direzioni compartimentali del territorio; Visto il parere n. 651/95 del 20 giugno 1995, emesso dalla sezione terza del Consiglio di Stato, con il quale il concetto di "uso abitativo" e' stato estensivamente interpretato nel senso di ricomprendervi l'uso del bene quale sede sociale o quale spazio necessario o indispensabile per il perseguimento delle finalita' istituzionali delle associazioni e fondazioni con finalita' culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini di lucro; Ritenuto necessario individuare le associazioni e fondazioni con finalita' culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza finalita' di lucro, concessionarie o locatarie di beni demaniali o patrimoniali dello Stato destinati ad uso abitativo, escluse dal suddetto incremento dei canoni annui; Decreta: Sono esclusi dall'applicazione dell'incremento dei canoni annui di cui al comma 2 dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i beni demaniali e patrimoniali dello Stato, destinati ad uso abitativo, concessi o locati alle associazioni e fondazioni con finalita' culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini di lucro di cui all'unito elenco allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 febbraio 1996 Il Ministro: FANTOZZI