IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Carmen Aparicio Garcia presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo; Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento; Rilevato che l'interessata e' in possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a Madrid; Rilevato che l'interessata ha documentato con un certificato del Consiglio generale dell'Avvocatura spagnola di aver svolto piu' di sei anni di attivita' come abogado (professione corrispondente a quella di procuratore); Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992; Decreta: Il titolo di Carmen Aparicio Garcia nata il 26 maggio 1956 a San Lorenzo de El Escorial (Madrid) cittadina spagnola, de licenciado en Derecho, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, davanti alla commissione costituita con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994. La prova consistera' in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. Per essere ammessa all'esame l'interessata presentera' al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento. La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non piu' di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione: diritto civile; diritto del lavoro; diritto processuale civile; diritto amministrativo; diritto costituzionale; diritto commerciale; diritto penale; diritto processuale penale; diritto tributario; ordinamento forense e diritti e doveri dell'avvocato. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporra' di dieci punti di merito. L'esame si intendera' superato se il candidato avra' conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascera' immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo. Roma, 24 febbraio 1996 Il direttore generale: ROVELLO