IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il proprio decreto 9 ottobre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Alta Valle della Greve", "Colli della Toscana centrale", "Maremma toscana", "Val di Magra", "Toscano" o "Toscana" dei vini prodotti nel territorio della regione Toscana ed approvati i relativi disciplinari di produzione; Visto il proprio decreto 22 novembre 1995 concernente il superamento dei limiti di produzione massima delle uve ottenute nella vendemmia 1995 previsti nei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve", "Colli della Toscana centrale", "Maremma toscana", "Val di Magra", "Toscano" o "Toscana", prodotti nella regione Toscana; Vista l'istanza presentata dagli interessati tendente ad ottenere l'inserimento nell'elenco dei comuni riportati all'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Val di Magra" dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso per quella parte del rispettivo territorio compresa nella suddetta perimetrazione; Considerato che il predetto art. 3 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Val di Magra" nell'elencare i comuni ricadenti nella zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica sopra indicata ha erroneamente omesso l'indicazione dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso, rientranti in parte nella suddetta zona di produzione cosi' come risulta dalla perimetrazione nel medesimo articolo riportata; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione tenutasi nei giorni 15 e 16 gennaio 1996 con il quale si ritiene doversi accogliere integralmente la istanza sopra riferita trattandosi di mera omissione; Vista l'istanza presentata dagli interessati tendente ad ottenere l'integrazione dell'art. 2 del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica "Toscano" o "Toscana" mediante la previsione dell'utilizzazione del riferimento al nome del vitigno a bacca rossa "Pinot nero" tradizionalmente impiegato nella designazione e presentazione del vino da tavola da tale vitigno ottenuto, conformemente a quanto previsto nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche "Colli della Toscana centrale" e "Maremma toscana"; Visto il parere espresso dal citato Comitato nella predetta riunione con il quale si ritiene doversi accogliere integralmente la istanza sopra riferita; Considerato che nell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli della Toscana centrale" e "Val di Magra" non e' stata prevista la possibilita' di utilizzare, unitamente alle predette indicazioni geografiche tipiche, le specificazioni dei nomi dei vitigni ai vini ottenuti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal rispettivo vitigno raccomandato e/o autorizzato nelle province interessate, mentre la stessa previsione e' contenuta nei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Maremma toscana" e "Toscano" o "Toscana"; Considerato che nell'art. 4, comma 2, dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli della Toscana centrale" e "Maremma toscana" riguardante le produzioni massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, la frase "a tonnellate 14 per la tipologia bianco frizzante" deve essere letta "a tonnellate 14 per la tipologia bianco, anche frizzante"; Considerato che nell'art. 4, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Toscano" o "Toscana", concernente la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, la frase "a tonnellate 13,5 per le tipologie rosso, rosato, novello e frizzante" deve essere letta "a tonnellate 13,5 per le tipologie rosso, rosato, novello e bianco frizzante"; Considerato che nell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve", "Colli della Toscana centrale", "Maremma toscana", "Toscano" o "Toscana" sono stati erroneamente riportati titoli alcolometrici volumici totali minimi per la tipologia novello inferiori a quello dell'11% previsto dalla vigente normativa; Ritenuto pertanto necessario procedere alle integrazioni predette in conformita' dei pareri espressi dal citato Comitato e alle rettifiche sopra indicate riguardanti le omissioni e gli errori meramente materiali; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. La parte iniziale dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Val di Magra", approvato con decreto dirigenziale 9 ottobre 1995, compresa tra le parole "dei comuni" e "in provincia" e' sostituita per intero dalla seguente elencazione: "Fivizzano, Casola in Lunigiana, Aulla, Licciana Nardi, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Podenzana, Pontremoli, Filattiera, Mulazzo, Bagnone, Fosdinovo, Carrara, Massa, Montignoso".