IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visto il proprio decreto 9 ottobre 1995 con  il  quale  sono  state
riconosciute  le  indicazioni  geografiche  tipiche "Alta Valle della
Greve", "Colli della Toscana centrale", "Maremma  toscana",  "Val  di
Magra",  "Toscano" o "Toscana" dei vini prodotti nel territorio della
regione Toscana ed approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Visto  il  proprio  decreto  22  novembre   1995   concernente   il
superamento dei limiti di produzione massima delle uve ottenute nella
vendemmia  1995  previsti  nei disciplinari di produzione dei vini ad
indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve", "Colli  della
Toscana  centrale",  "Maremma  toscana",  "Val di Magra", "Toscano" o
"Toscana", prodotti nella regione Toscana;
  Vista l'istanza presentata dagli interessati tendente  ad  ottenere
l'inserimento   nell'elenco  dei  comuni  riportati  all'art.  3  del
disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica  tipica
"Val  di  Magra" dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso per quella
parte   del   rispettivo   territorio   compresa    nella    suddetta
perimetrazione;
  Considerato  che  il predetto art. 3 del disciplinare di produzione
dei  vini  ad  indicazione   geografica   tipica   "Val   di   Magra"
nell'elencare  i  comuni ricadenti nella zona di produzione delle uve
per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere  designati  con
la  indicazione  geografica  tipica  sopra  indicata  ha erroneamente
omesso l'indicazione dei  comuni  di  Carrara,  Massa  e  Montignoso,
rientranti  in  parte  nella  suddetta  zona di produzione cosi' come
risulta dalla perimetrazione nel medesimo articolo riportata;
  Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini espresso  nella  riunione  tenutasi  nei
giorni  15  e  16  gennaio  1996  con  il  quale  si  ritiene doversi
accogliere integralmente la istanza  sopra  riferita  trattandosi  di
mera omissione;
  Vista  l'istanza  presentata dagli interessati tendente ad ottenere
l'integrazione dell'art.  2  del  disciplinare  di  produzione  della
indicazione  geografica  tipica  "Toscano"  o  "Toscana"  mediante la
previsione dell'utilizzazione del riferimento al nome del  vitigno  a
bacca   rossa   "Pinot   nero"   tradizionalmente   impiegato   nella
designazione e presentazione del  vino  da  tavola  da  tale  vitigno
ottenuto,   conformemente  a  quanto  previsto  nei  disciplinari  di
produzione delle indicazioni geografiche tipiche "Colli della Toscana
centrale" e "Maremma toscana";
  Visto  il  parere  espresso  dal  citato  Comitato  nella  predetta
riunione con il quale si ritiene doversi accogliere integralmente  la
istanza sopra riferita;
  Considerato che nell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini
ad  indicazione  geografica  tipica  "Colli della Toscana centrale" e
"Val di Magra" non e' stata prevista la possibilita'  di  utilizzare,
unitamente   alle   predette   indicazioni  geografiche  tipiche,  le
specificazioni dei nomi dei  vitigni  ai  vini  ottenuti  da  vigneti
composti,  nell'ambito  aziendale,  per  almeno  l'85% dal rispettivo
vitigno raccomandato  e/o  autorizzato  nelle  province  interessate,
mentre   la  stessa  previsione  e'  contenuta  nei  disciplinari  di
produzione  dei  vini  ad  indicazione  geografica  tipica   "Maremma
toscana" e "Toscano" o "Toscana";
  Considerato   che   nell'art.  4,  comma  2,  dei  disciplinari  di
produzione dei vini ad indicazione  geografica  tipica  "Colli  della
Toscana  centrale"  e  "Maremma  toscana"  riguardante  le produzioni
massime di uva per ettaro di vigneto  in  coltura  specializzata,  la
frase "a tonnellate 14 per la tipologia bianco frizzante" deve essere
letta "a tonnellate 14 per la tipologia bianco, anche frizzante";
  Considerato   che   nell'art.  4,  comma  2,  del  disciplinare  di
produzione dei vini ad  indicazione  geografica  tipica  "Toscano"  o
"Toscana",  concernente  la  produzione  massima di uva per ettaro di
vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, la frase  "a
tonnellate  13,5 per le tipologie rosso, rosato, novello e frizzante"
deve essere letta "a tonnellate 13,5 per le tipologie rosso,  rosato,
novello e bianco frizzante";
  Considerato che nell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini
ad  indicazione  geografica  tipica  "Alta Valle della Greve", "Colli
della Toscana centrale", "Maremma  toscana",  "Toscano"  o  "Toscana"
sono  stati  erroneamente  riportati  titoli  alcolometrici  volumici
totali minimi per la tipologia novello inferiori  a  quello  dell'11%
previsto dalla vigente normativa;
  Ritenuto  pertanto  necessario procedere alle integrazioni predette
in conformita'  dei  pareri  espressi  dal  citato  Comitato  e  alle
rettifiche  sopra  indicate  riguardanti  le  omissioni  e gli errori
meramente materiali;
  Considerato che l'art. 4  del  citato  regolamento  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione dei relativi disciplinari di  produzione  prevede  che
per  i  riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda
con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La parte iniziale dell'art. 3 del disciplinare  di  produzione  dei
vini  ad  indicazione geografica tipica "Val di Magra", approvato con
decreto dirigenziale 9 ottobre 1995,  compresa  tra  le  parole  "dei
comuni"  e  "in  provincia"  e'  sostituita per intero dalla seguente
elencazione:
   "Fivizzano, Casola in Lunigiana, Aulla, Licciana  Nardi,  Tresana,
Villafranca in Lunigiana, Podenzana, Pontremoli, Filattiera, Mulazzo,
Bagnone, Fosdinovo, Carrara, Massa, Montignoso".