IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il proprio decreto 21 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Alto Livenza", "Colli Trevigiani", "delle Venezie", "Marca Trevigiana", "Provincia di Verona" o "Veronese", "Vallagarina", "Veneto orientale", "Veneto" per i vini prodotti nel territorio della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia autonoma di Trento ed approvati i relativi disciplinari di produzione; Visto il proprio decreto contenente disposizioni concernenti alcune modificazioni ai disciplinari di produzione e l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995; Vista l'istanza presentata dagli interessati tendente ad ottenere l'integrazione dell'art. 2 dei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche "Provincia di Verona" o "Veronese" e "Veneto", mediante la previsione dell'utilizzazione del riferimento al nome del vitigno "Trebbiano" (da "Trebbiano toscano" e da "Trebbiano di Soave") unitamente alle predette indicazioni geografiche tipiche e del riferimento al nome del vitigno "Teroldego", unitamente alla indicazione geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese", tradizionalmente impiegati nella designazione e presentazione dei vini da tavola da tali vitigni ottenuti; Visti i pareri espressi dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione tenutasi nei giorni 15 e 16 gennaio 1996, con i quali si ritiene doversi accogliere la istanza sopra riferita relativa alla previsione dell'utilizzazione del riferimento al nome del vitigno "Trebbiano" (da "Trebbiano toscano" e da "Trebbiano di Soave") unitamente alle indicazioni geografiche tipiche "Provincia di Verona" o "Veronese" e "Veneto" limitatamente alle province della regione Veneto per le quali detti vitigni risultano essere raccomandati e/o autorizzati e di doversi respingere l'istanza relativa alla previsione dell'utilizzazione del riferimento al nome del vitigno "Teroldego" unitamente alla indicazione geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese" in quanto detto abbinamento, a giudizio del Comitato, potrebbe generare confusione con la denominazione di origine controllata "Teroldego Rotaliano" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971 e successive modifiche; Considerato che nell'art. 2, comma 3, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Livenza" invece del riferimento al nome del vitigno "Tocai italico" deve leggersi "Tocai italico" (da "Tocai friulano B."); Considerato che nell'art. 2, comma 2, prima riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani" e' stata erroneamente inserita la parola "bianchi" e che nel successivo comma 3 dello stesso articolo e' stato omesso il riferimento al nome del vitigno "Chardonnay" pur essendo tale nome riportato nel successivo art. 4 di detto disciplinare; Considerato che alla riga settima di pag. 26 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1995 relativa al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie" invece di "Merlo" deve leggersi "Merlot"; che alla riga venticinquesima della medesima pagina invece di "composto" deve leggersi "composti"; che alla riga cinquantesima della medesima pagina invece di "Raboso piave" deve leggersi "Raboso Piave"; che all'art. 3, seconda riga della medesima pagina invece di "vini designati" deve leggersi "vini atti ad essere designati"; Considerato che all'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana", concernente la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, e' stato omesso il riferimento al nome del vitigno "Pinot nero", riportato nell'elencazione di cui al comma 3 del precedente art. 2 di detto disciplinare di produzione; Considerato che all'art. 3, seconda riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" invece di "vini designati" deve leggersi "vini atti ad essere designati"; Considerato che all'art. 2, nona riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Veneto orientale" invece di "autorizzate per le province" deve leggersi "autorizzati per le rispettive provincie"; che nel medesimo art. 2, comma 3, e' stato omesso il riferimento al nome del vitigno "Traminer aromatico" pur essendo tale nome riportato nel successivo art. 4 di detto disciplinare; Considerato che all'art. 1, prima riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Veneto" invece di "accompagnata da una" deve leggersi "accompagnata o meno da una specificazione"; che all'art. 2, comma 3, prima riga e ultimo comma, prima riga, di detto disciplinare di produzione sono state erroneamente inserite rispettivamente le parole "bianchi" e "rossi", estranee a detto contesto; che all'art. 4, decima riga, di detto disciplinare di produzione invece di "Sauvigno" deve leggersi "Sauvignon"; che all'art. 5 di detto disciplinare di produzione e' stato omesso di indicare che la resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 50% per la tipologia passito; che all'art. 6, seconda riga, di detto disciplinare di produzione invece di "anche con la specificazione del vitigno" deve leggersi "anche con la specificazione del vitigno ad eccezione della tipologia passito"; Ritenuto pertanto necessario procedere alle integrazioni predette in conformita' dei pareri espressi dal citato Comitato e alle rettifiche sopra indicate riguardanti le omissioni e gli errori meramente materiali; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Gli elenchi dei vitigni riportati rispettivamente al comma 3 dell'art. 2 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese" e "Veneto", approvati con decreto dirigenziale 21 novembre 1995, sono integrati con il riferimento al nome del vitigno "Trebbiano" (da "Trebbiano toscano" e "Trebbiano di Soave").