IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione  di  origine  dei
vini;
  Visto  il  proprio decreto 21 novembre 1995 con il quale sono state
riconosciute  le  indicazioni  geografiche  tipiche  "Alto  Livenza",
"Colli  Trevigiani",  "delle Venezie", "Marca Trevigiana", "Provincia
di Verona" o "Veronese", "Vallagarina", "Veneto orientale",  "Veneto"
per  i  vini  prodotti  nel  territorio  della  regione Veneto, della
regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia autonoma di Trento  ed
approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Visto il proprio decreto contenente disposizioni concernenti alcune
modificazioni   ai  disciplinari  di  produzione  e  l'attuazione  di
adempimenti   conseguenti   al   riconoscimento   delle   indicazioni
geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995;
  Vista  l'istanza  presentata dagli interessati tendente ad ottenere
l'integrazione dell'art.  2  dei  disciplinari  di  produzione  delle
indicazioni  geografiche tipiche "Provincia di Verona" o "Veronese" e
"Veneto", mediante la previsione dell'utilizzazione  del  riferimento
al  nome  del  vitigno  "Trebbiano"  (da  "Trebbiano  toscano"  e  da
"Trebbiano  di   Soave")   unitamente   alle   predette   indicazioni
geografiche   tipiche   e   del   riferimento  al  nome  del  vitigno
"Teroldego", unitamente alla indicazione geografica tipica "Provincia
di   Verona"   o   "Veronese",   tradizionalmente   impiegati   nella
designazione  e  presentazione  dei  vini  da  tavola da tali vitigni
ottenuti;
  Visti i pareri espressi dal Comitato nazionale per la tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini nella riunione tenutasi nei giorni 15  e
16 gennaio 1996, con i quali si ritiene doversi accogliere la istanza
sopra   riferita  relativa  alla  previsione  dell'utilizzazione  del
riferimento al nome del vitigno "Trebbiano" (da "Trebbiano toscano" e
da "Trebbiano di  Soave")  unitamente  alle  indicazioni  geografiche
tipiche  "Provincia  di Verona" o "Veronese" e "Veneto" limitatamente
alle province  della  regione  Veneto  per  le  quali  detti  vitigni
risultano essere raccomandati e/o autorizzati e di doversi respingere
l'istanza relativa alla previsione dell'utilizzazione del riferimento
al   nome   del   vitigno  "Teroldego"  unitamente  alla  indicazione
geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese" in quanto  detto
abbinamento,  a  giudizio  del Comitato, potrebbe generare confusione
con la denominazione di  origine  controllata  "Teroldego  Rotaliano"
riconosciuta  con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio
1971 e successive modifiche;
  Considerato  che  nell'art.  2,  comma  3,  del   disciplinare   di
produzione  dei  vini ad indicazione geografica tipica "Alto Livenza"
invece del riferimento al  nome  del  vitigno  "Tocai  italico"  deve
leggersi "Tocai italico" (da "Tocai friulano B.");
  Considerato  che nell'art. 2, comma 2, prima riga, del disciplinare
di produzione  dei  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Colli
Trevigiani"  e' stata erroneamente inserita la parola "bianchi" e che
nel successivo comma 3 dello  stesso  articolo  e'  stato  omesso  il
riferimento  al  nome  del vitigno "Chardonnay" pur essendo tale nome
riportato nel successivo art. 4 di detto disciplinare;
  Considerato che  alla  riga  settima  di  pag.  26  della  Gazzetta
Ufficiale  n.  297  del  21 dicembre 1995 relativa al disciplinare di
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle  Venezie"
invece   di   "Merlo"   deve   leggersi   "Merlot";   che  alla  riga
venticinquesima della  medesima  pagina  invece  di  "composto"  deve
leggersi  "composti";  che  alla  riga  cinquantesima  della medesima
pagina invece di "Raboso piave" deve  leggersi  "Raboso  Piave";  che
all'art.  3,  seconda  riga  della  medesima  pagina  invece di "vini
designati" deve leggersi "vini atti ad essere designati";
  Considerato che all'art. 4 del disciplinare di produzione dei  vini
ad  indicazione  geografica tipica "Marca Trevigiana", concernente la
produzione  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto   in   coltura
specializzata,  nell'ambito aziendale, e' stato omesso il riferimento
al nome del vitigno "Pinot nero", riportato nell'elencazione  di  cui
al comma 3 del precedente art. 2 di detto disciplinare di produzione;
  Considerato  che  all'art.  3,  seconda  riga,  del disciplinare di
produzione dei vini ad indicazione  geografica  tipica  "Vallagarina"
invece  di  "vini  designati"  deve  leggersi  "vini  atti  ad essere
designati";
  Considerato  che  all'art.  2,  nona  riga,  del  disciplinare   di
produzione   dei   vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Veneto
orientale" invece di "autorizzate  per  le  province"  deve  leggersi
"autorizzati  per  le rispettive provincie"; che nel medesimo art. 2,
comma 3, e' stato omesso il riferimento al nome del vitigno "Traminer
aromatico" pur essendo tale nome riportato nel successivo art.  4  di
detto disciplinare;
  Considerato  che  all'art.  1,  prima  riga,  del  disciplinare  di
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Veneto"  invece
di  "accompagnata  da  una" deve leggersi "accompagnata o meno da una
specificazione"; che all'art. 2, comma 3, prima riga e ultimo  comma,
prima   riga,   di   detto  disciplinare  di  produzione  sono  state
erroneamente inserite rispettivamente le parole "bianchi" e  "rossi",
estranee  a  detto  contesto;  che  all'art. 4, decima riga, di detto
disciplinare  di  produzione  invece  di  "Sauvigno"  deve   leggersi
"Sauvignon";  che  all'art.  5 di detto disciplinare di produzione e'
stato omesso di indicare che la resa massima dell'uva in vino finito,
pronto per il consumo, non  deve  essere  superiore  al  50%  per  la
tipologia   passito;   che   all'art.   6,  seconda  riga,  di  detto
disciplinare di produzione invece di "anche con la specificazione del
vitigno" deve leggersi "anche con la specificazione  del  vitigno  ad
eccezione della tipologia passito";
  Ritenuto  pertanto  necessario procedere alle integrazioni predette
in conformita'  dei  pareri  espressi  dal  citato  Comitato  e  alle
rettifiche  sopra  indicate  riguardanti  le  omissioni  e gli errori
meramente materiali;
  Considerato che l'art. 4  del  citato  regolamento  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione dei relativi disciplinari di  produzione  prevede  che
per  i  riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda
con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli elenchi  dei  vitigni  riportati  rispettivamente  al  comma  3
dell'art.  2  dei  disciplinari di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica "Provincia di  Verona"  o  "Veronese"  e  "Veneto",
approvati  con  decreto dirigenziale 21 novembre 1995, sono integrati
con il riferimento al nome del  vitigno  "Trebbiano"  (da  "Trebbiano
toscano" e "Trebbiano di Soave").