Ai concessionari o richiedenti la
concessione, ai proprietari, ai
gestori delle opere di sbarramento
rientranti nella competenza del
Servizio nazionale dighe
Al magistrato delle acque
Al magistrato per il Po
Ai provveditorati alle opere
pubbliche
Agli uffici del genio civile di
Bolzano, Trento, Gorizia,
Pordenone, Trieste e Udine
All'assessorato ai lavori pubblici
della regione Sardegna
Alle prefetture
Ai commissari del Governo
Alla presidenza del Consiglio
superiore dei lavori pubblici
Alla presidenza della quarta
sezione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici
Al Ministero dell'ambiente -
Gabinetto
Al Ministero dei lavori pubblici -
Direzione generale della difesa del
suolo
Al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali -
Gabinetto
Al Ministero dell'interno -
Direzione generale della protezione
civile e dei servizi antincendio
Al Dipartimento della protezione
civile
Alle autorita' di bacino
Ai presidenti delle giunte
regionali
DISPOSIZIONI ATTUATIVE E INTEGRATIVE
IN MATERIA DI DIGHE
A) Prescrizioni inerenti la designazione dell'ingegnere responsabile
della sicurezza delle dighe (decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito con legge 21 ottobre 1994, n. 584).
L'art. 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante
misure urgenti in materia di dighe, convertito con legge 21 ottobre
1994, n. 584, di seguito denominato legge, dispone che: "al fine di
garantire l'azione di controllo esercitata nella costruzione e
nell'esercizio delle dighe da parte della pubblica amministrazione,
ogni concessionario o gestore delle opere e' tenuto ad individuare,
anche all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato
responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio
dell'impianto".
Al fine di attuare tale disposizione, si prescrive che i
concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, i
proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento,
dighe di ritenuta o traverse, indicate all'art. 1, comma 1, della
legge, comunichino, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale, al Servizio
nazionale dighe (SND), ai competenti provveditorati alle opere
pubbliche, ovvero all'assessorato ai lavori pubblici della regione
Sardegna per le opere ricadenti in detta regione ed alle competenti
prefetture, per ogni opera esercitata o in costruzione, il nominativo
ed i recapiti dell'ingegnere responsabile della sicurezza delle opere
e della sicurezza dell'esercizio dell'impianto (nonche' di un
ingegnere che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento -
ingegnere sostituto). Unitamente alla comunicazione al SND dovra'
essere trasmessa copia dell'atto formale di designazione allo
svolgimento dell'incarico di ingegnere responsabile e, nel caso di
liberi professionisti, anche la loro dichiarazione di accettazione
dell'incarico. In caso di inadempienza rilevata a seguito degli
accertamenti periodici di controllo, ricorrono le condizioni per
l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal predetto art.
4, comma 4, della legge ai concessionari o richiedenti la concessione
o, in loro assenza, ai proprietari che gestiscono direttamente le
opere di sbarramento.
B) Piene artificiali e fogli di condizione per l'esercizio e la
manutenzione.
Nell'ambito della propria attivita' di vigilanza e conoscitiva il
SND deve promuovere ed acquisire gli studi sulle conseguenze che
hanno sui territori di valle le manovre normali ed eccezionali degli
organi di scarico della diga e l'ipotetico crollo della diga stessa
(art. 24, comma 6, lettera e), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85), ai fini della definizione degli
scenari degli incidenti probabili, sulla base dei quali dovranno
essere redatti dai prefetti i relativi piani di emergenza. A tal fine
i concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, i
proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento,
dighe di ritenuta o traverse, indicate all'art. 1, comma 1, della
legge, qualora non avessero gia' provveduto, devono redigere,
attenendosi alle allegate "raccomandazioni" elaborate con il concorso
del G.N.D.C.I., e far pervenire al SND entro sei mesi dalla data di
pubblicazione della presente circolare, gli studi sugli effetti delle
piene artificiali connesse alle manovre degli organi di scarico e gli
studi teorici tendenti ad individuare il profilo dell'onda di piena e
le aree soggette ad allagamento in conseguenza di ipotetico collasso
della struttura.
I sopra indicati soggetti devono altresi' valutare la massima
portata di piena transitabile in alveo a valle dello sbarramento,
contenuta nella fascia di pertinenza fluviale come delimitata dalla
competente autorita' di bacino o, ove non costituita, dall'autorita'
competente per l'asta fluviale; il dato deve essere comunicato al
Dipartimento della protezione civile ed alle locali autorita' di
protezione civile.
Al fine di consentire al SND la redazione del foglio di condizione
per l'esercizio e la manutenzione e del documento contenente le
condizioni che devono verificarsi perche' si debba attivare il
sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto
(definito nella circolare 4 dicembre l987, n. 352, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1988), ove gia' non
esistenti, i sopraindicati concessionari o richiedenti la concessione
o, in loro assenza, i proprietari che gestiscono direttamente le
opere di sbarramento trasmettono all'ufficio periferico, entro
novanta giorni dalla data della richiesta, i dati e le informazioni
ritenuti necessari dal SND.
In caso di inadempienza dell'invio dei documenti di cui ai
precedenti commi (piene artificiali, informazioni per la redazione
del foglio di condizioni e del documento di protezione civile)
rilevata a seguito degli accertamenti periodici di controllo,
ricorrono le condizioni per l'applicazione ai soggetti anzidetti
della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4, comma 4, della legge
nel contempo il SND, previa ordinanza prefettizia disposta ai sensi
dell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, provvede alla raccolta dei dati ed alla
redazione degli elaborati non pervenuti avvalendosi di soggetti
pubblici o privati di comprovata competenza, a spese degli
interessati.
I fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione gia'
redatti devono intendersi integrati con la prescrizione che il valore
della massima portata di piena transitabile in alveo a valle degli
sbarramenti contenuta nella fascia di pertinenza fluviale come
delimitata dalla competente autorita' di bacino o, ove non
costituita, dall'autorita' competente per l'asta fluviale, non dovra'
essere superato nel corso delle manovre ordinarie degli organi di
scarico.
C) Asseverazione dello stato delle dighe in esercizio e della loro
sicurezza.
I concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, i
proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento,
dighe di ritenuta o traverse, indicate all'art. 1, comma 1, della
legge devono inoltrare al SND, entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione della presente circolare, e successivamente ogni sei
mesi, una dichiarazione con la quale l'ingegnere responsabile di cui
al precedente punto A) assevera lo stato delle opere, ivi comprese le
sponde del serbatoio, e delle apparecchiature, per quanto riguarda la
manutenzione, l'efficienza e le condizioni di sicurezza, nonche' il
rispetto del foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione
durante la gestione dell'impianto. La dichiarazione, cui devono
essere allegati i diagrammi aggiornati delle misure significative del
comportamento dell'opera, deve altresi' asseverare che non si
ravvisano situazioni di pericolo per le popolazioni ovvero indicare
gli eventuali provvedimenti di urgenza assunti.
Il SND effettua i sopralluoghi e gli accertamenti ritenuti
opportuni, comunicandone i risultati, ove necessario, alla competente
prefettura per l'eventuale applicazione di provvedimenti cautelativi
e/o sanzionatori.
D) Opere di sbarramento realizzate in assenza di progetto approvato
ovvero in difformita' allo stesso successivamente alla data di
entrata in vigore della legge.
1) Le opere di sbarramento (da identificare nel manufatto
costituente la diga, con i relativi interventi di consolidamento e
tenuta in fondazione e nelle spalle, e nelle opere di scarico con i
relativi impianti) realizzate successivamente alla data di entrata in
vigore della legge senza aver previamente ottenuto l'approvazione
tecnica del progetto, ovvero in difformita' del progetto approvato (o
modificate successivamente al completamento degli invasi sperimentali
ed all'inizio dell'ordinario esercizio) in modo tale da ridurre le
loro originarie condizioni di sicurezza, fattispecie sanzionate
dall'art. 4, comma 1, della legge, sono soggette all'applicazione dei
provvedimenti di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, fino alla loro eventuale
demolizione, qualora non presentino condizioni di sicurezza
rientranti nei limiti previsti dalla normativa tecnica vigente.
Nel caso in cui le opere di sbarramento siano riconducibili alle
condizioni di sicurezza previste dalla normativa tecnica vigente, il
trasgressore, attuati gli anzidetti provvedimenti, potra' effettuare
i necessari lavori sempreche' il relativo progetto, da presentare SND
entro sei mesi dalla rilevata trasgressione, sia stato dallo stesso
approvato, anche nella forma condizionata all'osservanza di
prescrizioni (art. 1, comma 1, della legge). Le opere di sistemazione
dovranno essere completate, nel rispetto degli obblighi, oneri e
vincoli di cui all'art. 1, comma 6, della legge entro i tempi tecnici
indicati nel progetto approvato dal SND. Il definitivo parere
negativo sul progetto presentato comporta per il trasgressore
l'immediato obbligo di messa in sicurezza definitiva dei luoghi.
2) Sulle modifiche apportate alle opere di sbarramento (da
identificare come al precedente punto 1) che non ne riducano le
originarie condizioni di sicurezza e non incidano in modo rilevante
sull'impostazione progettuale a suo tempo approvata, ed a quelle
apportate allo stato dei luoghi ovvero alle opere accessorie o
complementari (interventi di consolidamento dei versanti dell'invaso,
dispositivi di tenuta del serbatoio, strumentazione di misura e
controllo, impianti di sorveglianza, allarme ed illuminazione, casa
di guardia, viabilita' di servizio), ma, per queste ultime, solo nel
caso di riduzione delle loro specifiche condizioni
statico-funzionali, deve essere acquisita l'approvazione tecnica da
parte del SND, che puo' essere rilasciata anche a posteriori e nella
forma condizionata all'osservanza di prescrizioni. Il richiedente la
concessione o concessionario o, in mancanza di questo, il
proprietario che gestisce direttamente le opere, puo' pertanto dare
subito inizio ai suddetti lavori di modifica, restando peraltro a suo
carico esclusivo gli oneri conseguenti alle eventuali prescrizioni
del SND. In ogni caso la mancata approvazione comporta la
realizzazione degli interventi come da progetto originariamente
approvato. Nel caso venga accertata, in qualunque fase dei lavori o a
lavori eseguiti, l'assenza dei presupposti di sicurezza sopra
indicati per le opere di sbarramento, ricorre la fattispecie
sanzionatoria di cui all'art. 4, comma 1, della legge e
l'applicazione delle procedure di cui al precedente punto 1).
L'invio al SND della documentazione tecnico-progettuale da
sottoporre ad approvazione deve avvenire prima del termine dei lavori
relativi alla modifica. Ove le modifiche siano apportate in occasione
di lavori di costruzione o di manutenzione di apprezzabile rilevanza
detto invio potra' avvenire prima della ultimazione degli stessi. Nel
caso in cui le modifiche in argomento siano gia' realizzate o in
corso di realizzazione alla data di pubblicazione della presente
circolare, l'anzidetto invio deve avvenire entro novanta giorni da
detto termine. Per omesso o ritardato invio degli elaborati
progettuali relativi a modifiche rilevate a seguito degli
accertamenti periodici di controllo, ricorrono le condizioni per
l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4, comma
4, della legge, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato.
E) Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1
novembre 1959, n. 1363.
1) L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
1991, n. 85, modificato ed integrato dall'art. 5, comma 2, della
legge stabilisce che, fino all'assegnazione del personale agli uffici
periferici del SND, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i
provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei
lavori pubblici e l'assessorato ai lavori pubblici della regione
Sardegna continuano a svolgere le attivita' espletate in applicazione
degli articoli 11, 16, 17 e 18 del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363.
Cio' premesso, in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento per
la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del
controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe di cui all'art.
2, comma 1, della legge si forniscono alcuni chiarimenti
indispensabili per un corretto ed uniforme impiego del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, emanato in funzione
di una organizzazione statuale oggi profondamente modificata, che non
ne consente la letterale applicazione. Peraltro lo stesso decreto del
Presidente della Repubblica e' stato in passato oggetto, da parte del
Ministero dei lavori pubblici, di circolari interpretative e
prescrittive volte a consentire di adeguare la normativa alla
struttura amministrativa modificatasi a seguito del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e delle mutate esigenze
di sicurezza. Successivi provvedimenti legislativi (legge n. 183 del
1989, decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 1991,
decreto-legge n. 507 del 1994) hanno regolamentato in maniera diversa
aspetti trattati sia dal decreto del Presidente della Repubblica in
questione che dalle citate circolari che pertanto, per tali profili,
sono da considerare superati.
2) Si specifica che, insediati gli uffici periferici del SND, e
comunque a partire dal 1 gennaio 1996:
a) le funzioni affidate dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 1363 del 1959 agli uffici del genio civile (all'epoca
facenti parte del Ministero dei lavori pubblici), agli articoli 5, 6,
7, comma 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, commi 1 e 2, 15, 16, 17, 18 sono
da intendersi affidate agli uffici periferici del SND;
b) le funzioni affidate dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 1363 del 1959 al servizio dighe sono da intendersi
affidate a:
ufficio periferico del SND (articoli 1, 7, comma 1, 9, comma 2);
sede centrale del SND (articoli 4, 5, 7, comma 2, 8, 10, 11, 12,
13, 14, comma 1, 17, 18);
sede centrale e ufficio periferico del SND (articoli 9, comma 1,
14, comma 3);
c) la disposizione di cui al secondo punto del comma 3 dell'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 viene
attuata dall'ufficio periferico del SND inviando la documentazione
ivi indicata alla sede centrale che, eseguite le verifiche e gli
accertamenti del caso, le trasmette al Consiglio superiore dei lavori
pubblici per l'esame e parere di cui all'art. 24, comma 3, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 1991;
d) la disposizione di cui all'art. 12, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 viene attuata
dall'ufficio periferico del SND riferendo alla sede centrale che
potra' chiedere in merito il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici;
e) per le attivita' di competenza dell'amministrazione prescritte
dagli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1363 del 1959, si fa riferimento a quanto indicato alla
precedente lettera c);
f) i bollettini di cui all'art. 19, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 devono essere inviati in
duplice copia al competente ufficio periferico del SND, che ne
trasmettera' una alla sede centrale;
g) i soggetti cui sia stato affidato dai titolari della
concessione di derivazione, ovvero dai proprietari delle opere,
l'esercizio dell'impianto, assumono gli oneri previsti per questi
ultimi dalla vigente normativa in materia di dighe solo dopo che il
Ministero dei lavori pubblici abbia concesso esplicita autorizzazione
al subentro nella gestione dell'impianto e che detto subentro sia
stato notificato al SND ed agli organi competenti in materia di
protezione civile;
h) gli elaborati del progetto di opere di sbarramento da
sottoporre all'approvazione del SND, elencati all'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 ed indicati come
costituenti il progetto "esecutivo", devono essere redatti con il
livello di approfondimento precisato all'art. 16, comma 4, del
decreto-legge n. 101 del 1995, convertito con legge n. 216 del 1995,
per il progetto "definitivo". Quanto sopra tenuto conto che, in
conformita' al dettato dell'art. 6, comma 5, primo periodo, del
medesimo decreto-legge, il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
cui vengono trasmessi dal SND i progetti per esame e parere, si
esprime sui progetti "definitivi". Analogamente il progetto indicato
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del
1959 deve essere equiparato al progetto "preliminare" come definito
all'art. 16, comma 3, del citato decreto-legge n. 101 del 1995.
F) Definizione di altezza di una diga e volume di invaso, ai fini
dell'attribuzione delle competenze.
a) Con il termine di "altezza" si intende la differenza tra la
quota del piano di coronamento, ovvero del ciglio piu' elevato di
sfioro nel caso di traverse prive di coronamento, e quella del punto
piu' depresso dei paramenti da individuare su una delle due linee di
intersezione tra paramenti e piano di campagna.
b) Con il termine "volume di invaso" si intende la capacita' del
serbatoio compresa tra la quota piu' elevata delle soglie sfioranti
degli scarichi, o della sommita' delle eventuali paratoie (quota di
massima regolazione), e la quota del punto piu' depresso del
paramento di monte da individuare sulla linea di intersezione tra
detto paramento e piano di campagna.
G) Elenco delle dighe di competenza del SND.
Il SND pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco delle dighe che
rientrano nella propria competenza per le quali sono stati
autorizzati gli invasi.
La presente circolare viene inviata alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per la relativa pubblicazione.
Il sottosegretario di Stato
per i servizi tecnici nazionali
BARBERI
Registrata alla Corte dei conti il 24 febbraio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 117