IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  piano  generale dei trasporti, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  10  aprile  1986  ed
aggiornato  con decreto del Presidente della Repubblica del 29 agosto
1991;
  Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, che, all'art. 17,
reca disposizioni in tema di aree metropolitane;
  Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge  finanziaria  1993),
che  ha  soppresso  la  prima  annualita' del primo limite di impegno
previsto, rispettivamente, all'art. 9 ed  all'art.  10  della  citata
legge n. 211/1992;
  Visti  l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto
del Presidente della Repubblica 20  aprile  1994,  n.  373,  che,  in
attuazione  della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha
disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21
dello stesso articolo e  tra  i  quali  figura  incluso  il  Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica  nel  trasporto
(CIPET);
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428,  convertito
dalla legge 8 agosto 1994, n. 505, che ha destinato le disponibilita'
relative   al   1994   al  parziale  finanziamento  del  collegamento
Saronno-Malpensae che ha disposto un ulteriore finanziamento di detto
intervento a carico delle risorse di cui all'art. 10 della  legge  n.
211/1992;
  Viste  le leggi 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994) e
23  dicembre  1994,  n.  725  (legge  finanziaria  1995),  che  hanno
ulteriormente rimodulato gli stanziamenti di cui alla citata legge n.
211/1992;
  Visto il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge
30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia
di trasporti rapidi di massa;
  Viste  le  direttive emanate, ai sensi della legge n. 211/1992, dal
CIPET con delibera del  31  marzo  1992,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale   n.   91   del  17  aprile  1992,  e  viste  le  ulteriori
determinazioni assunte dal Comitato con delibera del 18 maggio  1992,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1992, e con
delibera 7 giugno 1993, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  217
del 15 settembre 1993 e concernente l'autorizzazione alla contrazione
di  mutui per la realizzazione di parcheggi e di sistemi di trasporto
rapido di massa, disposta in relazione alle previsioni  dell'art.  1,
comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
  Visto  il  decreto  emanato  il  22  dicembre 1993 dal Ministro dei
trasporti e dal Ministro per i problemi delle aree urbane per dettare
disposizioni integrative  ai  fini  dell'attuazione  della  legge  n.
211/1992;
  Vista  la  nota  n. 590 del 3 agosto 1995, con la quale il Ministro
dei trasporti e della navigazione ed il Sottosegretario di Stato  per
le  aree  urbane,  Roma  Capitale e Giubileo 2000 hanno trasmesso una
relazione, nella quale riferiscono a questo Comitato in  ordine  alle
risultanze  dei  lavori della commissione di alta vigilanza istituita
ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 98/1995,  convertito  dalla
legge  n.    204/1995,  e formulano proposte di riparto delle risorse
recate dalla legge n. 211/1992 sulla base della  graduatoria  redatta
dalla suddetta commissione;
  Vista  la  propria  delibera  in data 20 novembre 1995, in corso di
registrazione presso  la  Corte  dei  conti,  con  la  quale  vengono
destinate  le  disponibilita'  recate  dall'art.  9  della  legge  n.
211/1992;
  Visto lo schema di decreto-legge  approvato  in  data  odierna  dal
Consiglio  dei Ministri in base al quale, per gli interventi relativi
alle ferrovie concesse, i mutui di cui all'art. 10,  comma  2,  della
legge   n.  211/1992  non  possono  superare  il  50%  del  costo  di
realizzazione dell'investimento;
  Vista la nota n. 0101 del 21 dicembre 1995 con la quale il Ministro
dei trasporti e della navigazione ed il Sottosegretario per  le  aree
urbane,  Roma  Capitale  e  Giubileo  2000 propongono di ripartire di
fondi di cui all'art. 10 della legge n.  211/1992  sulla  base  della
richiamata graduatoria della commissione di alta vigilanza;
  Considerato   che   la  legge  n.  211/1992  mira  a  stimolare  la
realizzazione di sistemi di trasporto atti a migliorare la  mobilita'
in  aree urbane e le condizioni ambientali, nella medesima logica che
e' stata adottata dal CIPET nella delibera del 23  dicembre  1992  su
"mobilita'  urbana ed ambiente" (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 marzo
1993) ed alla quale risulta poi improntato il Piano nazionale per  lo
sviluppo  sostenibile  in  attuazione  dell'Agenda XXI, approvato dal
CIPE con delibera del 28 dicembre 1993  (supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1994);
  Considerato  che  i  fenomeni  di  congestione  e  di  inquinamento
atmosferico sono presenti particolarmente nelle aree metropolitane;
  Ritenuto  di  confermare,  per   i   motivi   sopra   esposti,   la
finalizzazione  di  almeno  l'85%  delle  risorse recate dall'art. 10
della legge n. 211/1992 alle aree metropolitane, prevista  dal  CIPET
nella citata delibera del 31 marzo 1992;
  Ritenuto  che  sia  opportuno che gli oneri per la realizzazione di
parcheggi necessari per assicurare maggiore funzionalita' al  sistema
di  trasporto  finanziato  ai  sensi  della  legge  n. 211/1992 siano
stralciati dal costo dell'opera sul quale computare il contributo  di
cui  alla  legge  stessa e vengano invece a gravare su altre risorse,
tra le quali sono da annoverare sia  gli  stanziamenti  recati  dalla
legge  24  marzo  1989,  n.  122,  e  confluiti,  in base al disposto
dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel fondo  per  il
finanziamento  dei  programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3
della legge 14 giugno 1990, n. 158,  sia  le  disponibilita'  di  cui
all'art.  6,  comma  3,  del  decreto-legge  1  aprile  1989, n. 121,
convertito dalla legge 29 maggio 1989, n. 205;
  Preso atto della graduatoria  redatta  dalla  commissione  di  alta
vigilanza;
  Udita la relazione del Ministro dei trasporti e della navigazione e
del  Sottosegretario  di  Stato  per  le aree urbane, Roma Capitale e
Giubileo 2000;
                              Delibera:
  1. Sono approvati i programmi di  intervento  di  cui  all'allegato
prospetto,  che  forma  parte  integrante  della presente delibera: a
detti programmi e' concesso, a valere sulle risorse di  cui  all'art.
10  della  legge  26 febbraio 1992, n. 211, un contributo annuo nella
misura massima indicata nella colonna 2 dell'allegato stesso e per il
numero di anni precisato nella successiva colonna 3.
  L'approvazione  definitiva  degli  interventi  da  realizzare nelle
regioni Veneto (linea  Padova-Venezia-Mestre),  Lazio  (metropolitana
linea  G,  ferrovia Roma-Lido) e Puglia (ripristino linea ferroviaria
Foggia-Lucera) resta subordinata  alla  trasmissione,  da  parte  del
concessionario,  di  una  documentazione  dalla  quale  risultino  le
ulteriori fonti individuate per assicurare la copertura del  50%  del
costo  relativo;  mentre  l'approvazione dell'impianto filoviario tra
Pescara e Montesilvano resta subordinata alla trasmissione, da  parte
della gestione commissariale, di documentazione dalla quale risultino
le  fonti  individuate  per  il  finanziamento  del  residuo costo di
realizzazione  dell'opera.  La  documentazione  dovra'  pervenire  al
Ministero dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente delibera.
  2.  Come  specificato  al  punto  precedente le quote di contributo
indicate  nell'allegato  prospetto  sono  da  intendere  come  limiti
massimi.  Gli  importi  definitivi  saranno  quantificati,  a seguito
dell'approvazione della progettazione esecutiva,  dal  Ministero  dei
trasporti e della navigazione. Il costo totale dell'intervento dovra'
ricomprendere  anche  le  previsioni  di  spesa  relative  agli oneri
accessori, nonche' l'IVA. In sede di approvazione della progettazione
esecutiva il citato Dicastero  verifichera'  l'effettiva  sussistenza
degli  eventuali cofinanziamenti dichiarati dal soggetto richiedente:
l'eventuale esito negativo  della  verifica  e  comunque  la  mancata
approvazione   del   progetto  esecutivo  comporteranno  l'automatica
caducazione del finanziamento statale. Il Ministro  dei  trasporti  e
della  navigazione  provvedera'  a  comunicare al CIPE i procedimenti
istruttori conclusisi negativamente ed  a  trasmettere,  nelle  altre
ipotesi, i relativi provvedimenti approvativi, con la quantificazione
delle  economie  eventualmente  conseguite  anche  in  relazione allo
scomputo degli oneri per gli interventi relativi ai parcheggi.
  3. I beneficiari dei contributi ai sensi dell'art. 10  della  legge
n.  211/1992,  che  in  sede  di definizione del progetto esecutivo -
anche attraverso gare pubbliche - conseguano una riduzione del  costo
totale dell'investimento relativo al sistema di trasporto prescelto a
seguito  di  mutamenti  nella tecnologia e/o dell'adozione di project
financing,  possono  trattenere  il   50%   della   riduzione   della
corrispondente  quota  di  contributo  dello Stato gia' destinata, da
portare in detrazione dell'ammontare del cofinanziamento esterno  del
progetto. A tal fine i contributi dello Stato vengono indicati, nella
colonna 5 dell'allegato prospetto, in termini percentuali rispetto al
costo dell'investimento.
  Resteranno  acquisite  allo  Stato  le  economie  che  si dovessero
realizzare  nella  fase  successiva  della  gara  per   l'affidamento
dell'esecuzione degli interventi.
  4.  Eventuali  interessi  di  pre-ammortamento  resteranno a carico
delle  concessionarie,  mentre  per  gli  interventi  relativi   alle
ferrovie  in  gestione  commissariale governativa la decorrenza della
erogabilita' dei mutui sara'  stabilita  in  sede  di  determinazione
delle  modalita' per la concessione e per l'erogazione dei contributi
effettuata ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 211/1992.
  5.  Il CIPE, tenuto conto dell'ordine della graduatoria predisposta
dalla commissione di alta vigilanza, provvedera' a destinare ad altri
interventi,  finanziabili  ai  sensi  dell'art.  10  della  legge  n.
211/1992,  i  fondi  resisi  disponibili a seguito del verificarsi di
quanto previsto dai punti precedenti. Ai fini della  destinazione  di
dette risorse, i soggetti che hanno avanzato istanza di ammissione ai
benefici  per  interventi  non  inclusi  nell'allegato  prospetto, ma
ricompresi nella graduatoria della  commissione  di  alta  vigilanza,
potranno  presentare  al Ministero dei trasporti e della navigazione,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della  presente  delibera,  documentazione  integrativa   anche   per
l'individuazione  delle  fonti  di  cofinanziamento  necessarie  alla
copertura del costo dell'investimento, nonche' per la quantificazione
delle spese relative alla eventuale realizzazione dei parcheggi.
   Roma, 21 dicembre 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 22 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 54