LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche  ed
integrazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Vista  la  delibera  n.  9725 del 15 gennaio 1996 con la quale sono
state autorizzate le negoziazioni e definite le caratteristiche di un
contratto uniforme a termine di opzione  avente  ad  oggetto  singoli
titoli azionari, denominato ISOa;
  Visto  il  regolamento  per il funzionamento del sistema telematico
delle borse valori per  la  negoziazione  dei  contratti  uniformi  a
termine  su  strumenti  finanziari  collegati a valori mobiliari o ad
indici su tali valori mobiliari, approvato con delibera n.  9726  del
15 gennaio 1996;
  Vista la comunicazione n. 2037 del 14 febbraio 1996 con la quale il
consiglio  di borsa ha comunicato l'esito positivo delle prove sinora
svolte di funzionamento del sistema telematico  di  negoziazione  del
contratto ISOa;
  Ritenuta   la   necessita'  di  fissare  la  data  di  avvio  delle
negoziazioni aventi ad oggetto il contratto di opzione ISOa;
  Ritenuta altresi' l'opportunita' di dare  attuazione  all'art.  21,
comma 5, del regolamento citato in premessa che prevede che la Consob
stabilisce  gli  orari  di  inizio  e  di  termine  degli obblighi di
quotazione degli operatori market maker  di  cui  al  comma  1  dello
stesso articolo;
                              Delibera:
  La  data di avvio delle negoziazioni del contratto di opzione ISOa,
di cui alla delibera 9725  citata  in  premessa,  e'  fissata  al  19
febbraio 1996.
  Gli  obblighi  di  quotazione  di  cui  all'art. 21 del regolamento
citato in premessa hanno inizio alle ore 10 e termine alle ore 17  di
ciascuna seduta di borsa.
  La  presente  delibera sara' inviata in copia al consiglio di borsa
che ne curera' la diffusione nei modi d'uso e verra' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 15 febbraio 1996
                                              Il presidente: BERLANDA