IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI
  Vista  l'istanza  presentata dal magnifico rettore dell'Universita'
degli studi di Palermo in data 2 ottobre 1992 intesa ad  ottenere  il
rinnovo   dell'autorizzazione  all'espletamento  delle  attivita'  di
trapianto  di  rene  da   cadavere   a   scopo   terapeutico   presso
l'Universita'  degli studi di Palermo, istituto di patologia speciale
chirurgica e propedeutica clinica  R,  ubicato  nel  dipartimento  di
discipline chirurgiche ed anatomiche;
  Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita',
in data  15  settembre  1995,  in  esito  agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990,  n.  198,  recante  modifiche  delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  novembre  1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Universita'  degli  studi  di  Palermo,  istituto  di   patologia
speciale   chirurgica   e   propedeutica   clinica   R,  ubicato  nel
dipartimento di discipline chirurgiche ed anatomiche, e'  autorizzata
ad  espletare  attivita'  di  trapianto  di  rene da cadavere a scopo
terapeutico   prelevato   in   Italia   o   importato   gratuitamente
dall'estero.