IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio  1993,  n.  33,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n.
487/1992,   convertito   dalla  legge  n.  33/1993,  come  modificato
dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n.  643,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre 1994, n. 738, il quale
stabilisce, tra l'altro, che: "il  commissario  liquidatore  provvede
all'attuazione  del  programma  di  cui  all'art.  2,  comma 2, e dei
progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla  liquidazione  dell'ente
soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di
cui  al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le societa'
che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso  ente  sono
assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con
decreto   del  Ministro  del  tesoro,  ad  eccezione  delle  societa'
individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali  continuano
ad  applicarsi  le  disposizioni  del  presente decreto, e successive
modificazioni, fino alla  data  del  31  gennaio  1996,  intendendosi
sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al
commmissario liquidatore dell'EFIM";
  Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare
il titolo V;
  Visto  l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il
quale stabilisce che "entro la scadenza  del  31  gennaio  1996,  con
decreto   del  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del  commissario
liquidatore  dell'ente  partecipazioni  e   finanziamento   industria
manifatturiera  (EFIM),  sono individuate le societa' controllate dal
medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da societa' poste
in  liquidazione  coatta  amministrativa,  che  non   devono   essere
assoggettate  alla  procedura  di liquidazione coatta amministrativa,
alle quali  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  del  citato
decreto-legge  n.  487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data  del
31 dicembre 1996";
  Visto  il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra
l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del  citato
decreto-legge  n.  487/1992,  su proposta del commissario liquidatore
dell'EFIM, la societa'  OTO  Trasm  S.p.a.  e'  stata  esclusa  dalla
liquidazione  coatta  amministrativa in quanto era stato stipulato il
contratto  di  cessione  di  ramo  aziendale  con  la  societa'   OTR
Trasmissioni ed era in corso di determinazione il prezzo in vista del
contratto definitivo;
  Visto  il proprio decreto n. 745557 del 24 gennaio 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1996, con il quale sono
state individuate le societa' controllate dall'EFIM  in  I.c.a.,  che
non  devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa, a  norma  dell'art.  2,  comma  41,  della  legge  n.
549/1995,  ed alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del
citato  decreto-legge  n.  487/1992  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996;
  Vista  la  lettera n. CL 1087/95 del 7 luglio 1995, con la quale il
commissario  liquidatore   dell'EFIM   ha   presentato   istanza   di
liquidazione  coatta  amministrativa della societa' OTO Trasm S.p.a.,
con sede in Bari, s.s. Modugno, 4, sulla base di motivazioni che  qui
sono integralmente richiamate e recepite;
  Viste  le richieste della Saurer Ltd. e della Graziano trasmissioni
S.p.a. di adozione  per  la  OTO  Trasm  S.p.a.  della  procedura  di
concordato    preventivo   in   luogo   della   liquidazione   coatta
amministrativa;
  Considerato che  la  predetta  domanda  di  concordato  preventivo,
secondo  quanto fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM,
e' stata inoltrata successivamente all'istanza di liquidazione coatta
amministrativa della OTO Trasm, e pertanto non puo' essere accolta  a
norma  dell'art.  4,  comma  1,  del  decreto-legge  numero 643/1994,
convertito dalla legge n. 738/1994;
  Considerato che, come fatto presente  dal  commissario  liquidatore
dell'EFIM:
  La  OTO Trasm S.p.a. e' una societa' controllata dall'EFIM ai sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 487/1992, come risulta nel
proprio decreto n. 762489 del 28 dicembre 1992;
   in data 3 ottobre 1994 e 31 gennaio 1995, la OTO Trasm  S.p.a.  ha
ceduto  alla  OTR  Trasmissioni S.p.a. l'azienda di cui era titolare,
con reimpiego totale del personale;
   la situazione di deficit patrimoniale della OTO Trasm S.p.a. rende
palese l'impossibilita' dell'azienda  di  soddisfare  i  diritti  dei
creditori  con  i  presumibili  realizzi  degli  elementi  attivi del
capitale investito;
  Considerato che, secondo  quanto  fatto  presente  dal  commissario
liquidatore  dell'EFIM,  non sussiste alcun rischio in relazione agli
effetti revocatori che potrebbero conseguire all'assoggettamento alla
liquidazione  coatta  amministrativa,  su  atti  di  vendita   o   di
disposizione  del  patrimonio della societa' utilmente effettuati dal
commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni
in materia contenute nell'art. 8  del  decreto-legge  n.  487/1992  e
nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 643/1994;
  Considerato  che,  sempre  secondo quanto precisato dal commissario
liquidatore, l'assoggettamento a liquidazione  coatta  amministrativa
consente l'accertamento di responsabilita' penali per eventuali reati
commessi  nell'esercizio delle proprie attivita' dagli amministratori
e dagli altri soggetti indicati dalla legge;
  Dovendosi sottoporre la societa' OTO Trasm S.p.a. alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La societa' OTO Trasm S.p.a., con sede in Bari,  s.s.  Modugno,  4,
iscritta  nel  registro  delle  imprese  presso  la  cancelleria  del
tribunale di  Bari  n.  10547,  e'  assoggettata  alla  procedura  di
liquidazione  coatta  amministrativa  a  norma del titolo V del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.