IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce, tra l'altro, che: "il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le societa' che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle societa' individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commmissario liquidatore dell'EFIM"; Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V; Visto l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale stabilisce che "entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le societa' controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da societa' poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996"; Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la societa' OTO Trasm S.p.a. e' stata esclusa dalla liquidazione coatta amministrativa in quanto era stato stipulato il contratto di cessione di ramo aziendale con la societa' OTR Trasmissioni ed era in corso di determinazione il prezzo in vista del contratto definitivo; Visto il proprio decreto n. 745557 del 24 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1996, con il quale sono state individuate le societa' controllate dall'EFIM in I.c.a., che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma dell'art. 2, comma 41, della legge n. 549/1995, ed alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996; Vista la lettera n. CL 1087/95 del 7 luglio 1995, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha presentato istanza di liquidazione coatta amministrativa della societa' OTO Trasm S.p.a., con sede in Bari, s.s. Modugno, 4, sulla base di motivazioni che qui sono integralmente richiamate e recepite; Viste le richieste della Saurer Ltd. e della Graziano trasmissioni S.p.a. di adozione per la OTO Trasm S.p.a. della procedura di concordato preventivo in luogo della liquidazione coatta amministrativa; Considerato che la predetta domanda di concordato preventivo, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, e' stata inoltrata successivamente all'istanza di liquidazione coatta amministrativa della OTO Trasm, e pertanto non puo' essere accolta a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge numero 643/1994, convertito dalla legge n. 738/1994; Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM: La OTO Trasm S.p.a. e' una societa' controllata dall'EFIM ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 487/1992, come risulta nel proprio decreto n. 762489 del 28 dicembre 1992; in data 3 ottobre 1994 e 31 gennaio 1995, la OTO Trasm S.p.a. ha ceduto alla OTR Trasmissioni S.p.a. l'azienda di cui era titolare, con reimpiego totale del personale; la situazione di deficit patrimoniale della OTO Trasm S.p.a. rende palese l'impossibilita' dell'azienda di soddisfare i diritti dei creditori con i presumibili realizzi degli elementi attivi del capitale investito; Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, non sussiste alcun rischio in relazione agli effetti revocatori che potrebbero conseguire all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa, su atti di vendita o di disposizione del patrimonio della societa' utilmente effettuati dal commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni in materia contenute nell'art. 8 del decreto-legge n. 487/1992 e nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 643/1994; Considerato che, sempre secondo quanto precisato dal commissario liquidatore, l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa consente l'accertamento di responsabilita' penali per eventuali reati commessi nell'esercizio delle proprie attivita' dagli amministratori e dagli altri soggetti indicati dalla legge; Dovendosi sottoporre la societa' OTO Trasm S.p.a. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Decreta: Art. 1. La societa' OTO Trasm S.p.a., con sede in Bari, s.s. Modugno, 4, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Bari n. 10547, e' assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.