IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari e, in particolare,  gli  articoli  2  e  3,
relativi  ai  compiti  del  CIPE  in  ordine all'armonizzazione della
politica economica nazionale con le  politiche  comunitarie,  nonche'
l'art.  5  che  ha  istituito  il Fondo di rotazione per l'attuazione
delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista  la  legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'art.
75, concernente il medesimo Fondo di rotazione;
  Vista la Convenzione tra il Governo italiano e la Commissione delle
Comunita' europee, firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1990, intesa  a
stabilire  le  modalita'  e  le  condizioni  per la concessione delle
sovvenzioni previste  all'art.  56,  paragrafo  2,  lettera  b),  del
trattato  CECA  per  progetti  da  attivare  a  seguito  di mutamenti
profondi nel mercato del carbone e dell'acciaio;
  Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,
n. 2/2178/B/13/7 del 4 dicembre 1995, in allegato alla quale figurano
i   progetti   aventi   per   oggetto   misure   di  riqualificazione
professionale, premi di partenza e  prepensionamenti  previsti  dalla
convenzione citata, per i quali si richiede che il Fondo di rotazione
predetto  assicuri  la  quota di cofinanziamento nel corso degli anni
1995, 1996 ed integrazione 1994;
  Riconosciuta l'esigenza di assicurare il finanziamento della  quota
nazionale  dei  progetti  ammessi  dalla  Commissione della Comunita'
europea ai benefici di cui al citato art. 56,  paragrafo  2,  lettera
B),  del  trattato  CECA,  secondo  i criteri della convenzione sopra
indicata.
  Considerato che a fronte delle risorse  rese  disponibili  in  tale
contesto  dalla  Commissione  dell'Unione europea, ammontanti a circa
17,5 miliardi di lire per gli anni 1995 e 1996 e  integrazione  1994,
occorre  provvedere  ad  assicurare  le necessarie risorse nazionali,
valutate complessivamente in lire 65,024 miliardi;
  Ravvisata l'esigenza - a partire dal 1995 -  di  prevedere  per  il
cofinanziamento    della    quota    nazionale    dei   progetti   di
riqualificazione professionale una compartecipazione finanziaria  dei
privati,  in  conformita'  a  quanto  sancito  in  materia  a livello
comunitario e di partenariato;
  Considerata l'opportunita' di contenere entro il  dieci  per  cento
dell'investimento  la  misura  della  partecipazione  finanziaria dei
privati, stante lo stato di crisi del settore;
  Viste le risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti  dal  Comitato
previsto  dall'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  Il  programma  degli  interventi finanziari, per gli anni 1995,
1996 ed integrazione 1994, relativo al cofinanziamento  dei  progetti
ammessi  al  beneficio  degli aiuti finanziari previsti dall'art. 56,
paragrafo 2, lettera B), del trattato  della  Comunita'  europea  del
carbone e dell'acciaio ammonta a complessive lire 65,024 miliardi, di
cui  lire  59,654  miliardi  a carico del Fondo di rotazione previsto
dall'art. 5 della legge n. 183/1987 e lire 5,370  miliardi  a  carico
dei  privati.  L'elenco  dei  progetti  ammessi  e'  riportato  nelle
allegate tabelle A - B - C che fanno parte integrante della  presente
delibera.
  2.  Nel  limite  dell'ammontare  predetto,  e  secondo le modalita'
previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
dicembre  1988, n. 568, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della
legge n. 183/1987, provvede ad erogare  ai  singoli  beneficiari,  su
documentata  richiesta  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale  riferita  a  ciascun   progetto   attuato,   la   quota   di
finanziamento  di  parte nazionale, nella misura massima indicata nei
richiamati allegati.
  3. Le sovvenzioni comunitarie a titolo dell'art. 56,  paragrafo  2,
lettera B), del trattato CECA, saranno versate ai beneficiari, per il
tramite  del  Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato,
Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie (I.G.Fo.R.).
  4. Il Fondo di rotazione e' autorizzato  a  proseguire  negli  anni
successivi  al 1995 e 1996 le erogazioni non effettuate nel corso dei
predetti esercizi, e comunque  fino  a  quando  perdura  l'intervento
comunitario.
  5.  Il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale effettua i
necessari  controlli  di  competenza.  Il  Fondo  di  rotazione  puo'
procedere  ad  ulteriori  controlli avvalendosi delle strutture della
Ragioneria generale dello Stato.
   Roma, 21 dicembre 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
 Registrata alla Corte dei conti il 27 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 58