IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'art. 75, concernente il medesimo Fondo di rotazione; Vista la Convenzione tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunita' europee, firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1990, intesa a stabilire le modalita' e le condizioni per la concessione delle sovvenzioni previste all'art. 56, paragrafo 2, lettera b), del trattato CECA per progetti da attivare a seguito di mutamenti profondi nel mercato del carbone e dell'acciaio; Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, n. 2/2178/B/13/7 del 4 dicembre 1995, in allegato alla quale figurano i progetti aventi per oggetto misure di riqualificazione professionale, premi di partenza e prepensionamenti previsti dalla convenzione citata, per i quali si richiede che il Fondo di rotazione predetto assicuri la quota di cofinanziamento nel corso degli anni 1995, 1996 ed integrazione 1994; Riconosciuta l'esigenza di assicurare il finanziamento della quota nazionale dei progetti ammessi dalla Commissione della Comunita' europea ai benefici di cui al citato art. 56, paragrafo 2, lettera B), del trattato CECA, secondo i criteri della convenzione sopra indicata. Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili in tale contesto dalla Commissione dell'Unione europea, ammontanti a circa 17,5 miliardi di lire per gli anni 1995 e 1996 e integrazione 1994, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali, valutate complessivamente in lire 65,024 miliardi; Ravvisata l'esigenza - a partire dal 1995 - di prevedere per il cofinanziamento della quota nazionale dei progetti di riqualificazione professionale una compartecipazione finanziaria dei privati, in conformita' a quanto sancito in materia a livello comunitario e di partenariato; Considerata l'opportunita' di contenere entro il dieci per cento dell'investimento la misura della partecipazione finanziaria dei privati, stante lo stato di crisi del settore; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Il programma degli interventi finanziari, per gli anni 1995, 1996 ed integrazione 1994, relativo al cofinanziamento dei progetti ammessi al beneficio degli aiuti finanziari previsti dall'art. 56, paragrafo 2, lettera B), del trattato della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio ammonta a complessive lire 65,024 miliardi, di cui lire 59,654 miliardi a carico del Fondo di rotazione previsto dall'art. 5 della legge n. 183/1987 e lire 5,370 miliardi a carico dei privati. L'elenco dei progetti ammessi e' riportato nelle allegate tabelle A - B - C che fanno parte integrante della presente delibera. 2. Nel limite dell'ammontare predetto, e secondo le modalita' previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, provvede ad erogare ai singoli beneficiari, su documentata richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riferita a ciascun progetto attuato, la quota di finanziamento di parte nazionale, nella misura massima indicata nei richiamati allegati. 3. Le sovvenzioni comunitarie a titolo dell'art. 56, paragrafo 2, lettera B), del trattato CECA, saranno versate ai beneficiari, per il tramite del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (I.G.Fo.R.). 4. Il Fondo di rotazione e' autorizzato a proseguire negli anni successivi al 1995 e 1996 le erogazioni non effettuate nel corso dei predetti esercizi, e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario. 5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione puo' procedere ad ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Roma, 21 dicembre 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 27 febbraio 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 58